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Giurisdizione sullo straniero

 

 

    

Giurisdizione sullo straniero
 
 
Sentenza n. 4634 del 28 febbraio 2007
GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONE SULLO STRANIERO – INTERPRETAZIONE DELL’ART. 23 REG. CEE N. 44 DEL 2001.
 
Il requisito della forma scritta richiesto, per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, dall'art. 23 del regolamento CEE n. 44 del 2001 e' da ritenersi rispettato - sulla scorta dei criteri ermeneutici dettati con le sentenze della C.G.C.E. n. 24 del 1976 e n. 221 del 1985 - non solo nel caso di accettazione scritta della predetta clausola, ma anche quando il contratto sia stato concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti regolarmente accettata per iscritto e costantemente applicata, senza che emergano elementi tali da giustificare la presunzione di una volonta' contraria a tale ininterrotta prassi negoziale.
 
 
 
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