In tema di disciplina dell'immigrazione, sono assoggettati a
controllo giurisdizionale non solo i decreti di espulsione del
prefetto - come risulta dalla lettera dell'art. 13 del testo unico
approvato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - ma anche i
provvedimenti adottati dal prefetto sulle istanze di revoca dei
provvedimenti di espulsione; tale controllo, per ragioni di coerenza
sul piano sistematico e di effettivita' della tutela delle
situazioni soggettive garantite, deve ritenersi riservato al giudice
ordinario, nelle forme previste dagli artt. 13, commi 8 e 10, e
13-bis del medesimo testo unico.
ANNO/NUMERO 2002 2513
REPUBBLICA ITALIANA R.G.N. 6766/2001
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMANO PANZARANI - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. RAFFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ETTORE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KRASSIMIR GOROV, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vittoria
Colonna n. 42, presso l'avv. Maria Concetta Topa, unitamente all'avv.
Clelia Cazzola, che la rappresenta e difende in virtu' di procura a
margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTO DI GORIZIA;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di Gorizia n. 153/01 del 1^ febbraio
2001.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25
ottobre 1991 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Marco Pivetti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e
la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.
Ritenuto in fatto
- che l'11 agosto 1999 il signor Krassimir Gorov, cittadino bulgaro,
chiedeva al Prefetto di Gorizia la revoca del decreto di espulsione
adottato nei suoi confronti il 31 agosto 1997, onde poter fruire
delle possibilita' di rilascio del permesso di soggiorno previste
dall'art. 8, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113;
- che l'istanza era respinta con decreto del 27 dicembre 2000,
comunicato all'interessato in data 26 gennaio 2001;
- che il Gorov proponeva ricorso ai sensi dell'art. 13, ottavo comma,
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, contestando, sotto molteplici profili
la legittimita' del decreto;
- che il Tribunale adito dichiarava il ricorso inammissibile, sul
duplice rilievo che il ricorso ex art. 13, ottavo comma, d.lgs.
286/98 e' esperibile solo nei confronti dei decreti di espulsione e
che, nel caso di specie, con il provvedimento impugnato il Prefetto
aveva respinto un'istanza con la quale era stata chiesta la revoca di
un decreto di espulsione in precedenza emanato;
- che il Gorov chiede la cassazione di tale decreto, deducendo, in
via preliminare, che la verifica della legittimita' del provvedimento
impugnato esulava dall'ambito della propria giurisdizione;
- che il Prefetto di Goiizia, al quale il ricorso e' stato notificato
il 9 marzo 2001, non ha svolto, in questa sede, alcuna attivita'
difensiva.
Considerato in diritto che il ricorrente censura il decreto
impugnato:
- a) per motivi attinenti alla giurisdizione, deducendo che il
Tribunale aveva erroneamente ritenuto il proprio difetto di
giurisdizione a conoscere della legittimita' del decreto emanato dal
Prefetto di Gorizia il 27 dicembre 2000;
- b) per violazione di legge, assumendo che il decreto era stato
pronunciato dal Tribunale in una composizione diversa da quella
prescritta;
- che secondo la disciplina dettata dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
le impugnazioni avverso le espulsioni dello straniero dal territorio
della Repubblica disposte, come nel caso di specie, dal Prefetto
vanno proposte innanzi al giudice ordinario (art. 13, ottavo comma,
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), a differenza di quanto stabilito
dalla normativa abrogata, che devolveva l'esame di tali gravami al
giudice amministrativo (art 5, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39);
- che l'art. 2 del citato d.lgs. 286/98 riconosce ai cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, non solo "i
diritti fondamentali della persona umana, previsti dalle norme di
diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti", ma
anche "parita' di trattamento con il cittadino, relativamente alla
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi nei
rapporti con la pubblica amministrazione";
- che, alla stregua di tali premesse, appare evidente che anche le
decisioni adottate sulle istanze di revoca dei provvedimenti di
espulsione (e, come tali, dirette ad incidere sulla concreta
operativita' di tali misure) sono assoggettate a controllo
giurisdizionale; controllo che, per ragioni di coerenza sul piano
sistematico e di effettivita' della tutela delle situazioni
soggettive garantite, deve ritenersi riservato all'autorita'
giudiziaria investita del potere di sindacare la legittimita' del
provvedimento di espulsione di cui e' stata chiesta la revoca;
- che, pertanto, la cognizione sul ricorso proposto dal Gorov avverso
il decreto con il quale, in data 27 dicembre 2000, il Prefetto di
Gorizia aveva respinto la domanda di revoca del provvedimento di
espulsione adottato nei suoi confronti il 31 agosto 1997 spettava al
giudice ordinario, nelle forme previste dagli artt. 13, commi 8-10, e
13 bis, d.lgs. 286/98;
- che il decreto impugnato deve essere quindi cassato per tale
assorbente ragione, con conseguente rinvio della causa al Tribunale
di Gorizia, perche' provveda, con le modalita' sopra indicate, sul
ricorso depositato dal Gorov il 30 gennaio 2001, liquidando anche le
spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza
impugnata, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.
Rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Gorizia.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2001
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