Pareri legali standard

home
 Testamento Condominio Società Matrimonio
 Obbligazioni Famiglia Locazione Successione
 Casa Lavoro Marchi e Brevetti Contratti
 Proprietà Immigrazione Responsabilità Reati
 Persone Minori Consulenza Fallimento
 Consumatori Navigazione Ambiente Internazionale
 Diritto sportivo Banche Crediti Edilizia
 Assicurazioni Diritto sanitario Il Diritto militare Informatica
 Amministrativo Processo Stradale Tributi
 
 
 
 
 
 
 
                 
Chiedi una consulenza legale su Il Diritto militare
Il Diritto militare
Amministrativo e disciplinare
 - Contestazioni disciplinari
 - Inottemperanza ad un ordine
 - Militari della Croce Rossa
 - Reclutamento allievi
 - Speciale elargizione L. 308/1981
 - Spettanza dell'indennità - Art.1 L. 100/1987
 - Trattamento economico L. 838/1873
Giurisdizione militare e status
 - Stato giuridico e avanzamento degli ufficiali
Indennità e compensi
 - Indennità e pensione ausiliario
Internazionale
 - Convenzione di Ginevra 1949
 - Convenzione ONU sul genocidio
 - Tribunale internazionale crimini ex-Jugoslavia
Penale
 - CPMG - Libro I
 - CPMG - Libro II
 - CPMG - Libro III
 - CPMP - Libro I
 - CPMP - Libro II
 - CPMP - Libro III
 - Legge penale militare di pace
 
Iureconsult consente la pubblicazione dell'argomento che tu vorrai trattare
 
 
Forum Forum sul diritto
 
 
 

Trattamento economico L. 838/1873

 
 
 
Trattamento economico L. 838/1873
Consiglio di Stato, sez. IV, 21.05.04, n. 3328
 
R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 7255 del 1994 proposto dal Ministero della Difesa
c o n t r o
i sig.ri G. A. e S. T., appellati ed appellanti incidentali
per l'annullamento
della sentenza n. 902 del 2 giugno 1994 resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sul ricorso iscritto al n. 3874 del 1994 del registro generale di quel Tribunale;
F A T T O
Con la decisione in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio accoglieva il gravame proposto dagli originari ricorrenti per ottenere la corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 4, comma 1, della L. 27 dicembre 1973, n. 838, sul rilevo che gli stessi erano all'epoca in servizio presso l'International Military Staff del Comitato Militare presso la N.A.T.O. respingeva, invece, la richiesta di rivalutazione monetaria dell'emolumento in questione negandosi la natura di credito retributivo.
Con atto notificato in data 9 agosto 1994, propone appello il Ministero della Difesa osservando che gli interessati avevano prestato servizio presso l'International Military Staff, e non presso la Rappresentanza Diplomatica Italiana Permanente presso il Consiglio Atlantico, organismi completamente diversi quanto a funzioni ed a sfere di intervento, diversità che giustifica il diverso trattamento economico.
La difesa erariale conclude chiedendo l'annullamento della decisione impugnata.
Per resistere al giudizio si sono costituiti gli appellati, i quali contestano la fondatezza del gravame ed impugnano anche, con appello incidentale, il capo della detta decisione ad essi sfavorevole relativo alla richiesta di rivalutazione monetaria sulle differenze retributive dovute.
Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2004, su concorde richiesta delle parti, la controversia è stata spedita in decisione.
D I R I T T O
1. L' appello proposto dal Ministero della difesa è fondato e merita accoglimento. Invero, come già rilevato da questa Sezione in sede di esame di controversie aventi identico contenuto (cfr. Sezione IV, 11 Aprile 2002, n. 1978; 2 aprile 1996, n. 437 e 7 maggio 1991, n. 356) e dalle cui conclusioni il Collegio non ha motivo di discostarsi, la Rappresentanza italiana al Consiglio atlantico (R.I.C.A.) ha la natura di rappresentanza diplomatica dello Stato italiano presso l'organizzazione del patto Nord Atlantico, e costituisce una struttura organizzata, alla quale è preposto un funzionario con il rango di ambasciatore, e alla quale compete una funzione di legazione, con i relativi privilegi ed immunità per il personale che ne fa parte. Tali prerogative sono espressamente stabilite nella convenzione (artt. 12, 13 e 14) sullo statuto della NATO, firmato ad Ottawa il 20 settembre 1951, e reso esecutivo in Italia con L. 10 novembre 1954, n. 1226. La condizione dei militari della R.I.C.A. è dunque assimilabile a quella del personale degli uffici di addetto militare nelle rappresentanze diplomatiche presso Stati esteri, a nulla rilevando il fatto che, per quest'ultimo personale, lo status diplomatico trovi la sua fonte nel diritto internazionale generale, mentre per quello della R.I.C.A. deriva da una previsione pattizia (la convenzione di Ottawa) circostanza, questa, sulla quale insistono in particolare gli interessati.
In realtà determinante, al di là della diversa forza delle norme internazionali da cui scaturisce, è la identità (o comunque l'affinità) delle funzioni e delle prerogative spettanti al personale militare della R.I.C.A. e a quello degli uffici di addetto presso Stati esteri. E' questo il dato sostanziale che rende analoghe le due condizioni giuridiche e che consente (appunto in base ad un procedimento di integrazione normativa per analogia) di estendere ai militari della R.I.C.A. il trattamento economico (più favorevole di quello previsto dalla legge n. 642 del 1861) che la L. 27 dicembre 1973, n. 838, stabilisce per il personale degli uffici degli addetti militari, uffici strutturati con una organizzazione gerarchica.
Tutto ciò non è vero per i componenti delle rappresentanze militari presso altri organismi della N.A.T.O. (come il Comitato militare) per i quali difetta, invece, il presupposto fondamentale (l'assegnazione ad una rappresentanza diplomatica individuata ed organizzata) che consente, come viene pacificamente riconosciuto, l'estensione in via analogica del trattamento ex lege n. 838 del 1973 al personale militare della R.I.C.A. Nel caso di specie, gli appellati hanno fatto parte della Rappresentanza militare italiana presso il Comitato militare NATO in sessione permanente (ITALSTAFF), organismo che supporta l'azione del Rappresentante militare italiano presso detto Comitato militare, e la cui organizzazione è dettagliatamente descritta dal documento N.A.T.O. (MC n. 2/10) mentre la Delegazione militare presso la R.I.C.A. è costituita da personale militare assegnato con il compito di supportare l'azione dell'Ambasciatore, posto al vertice della stessa R.I.C.A. In particolare, il personale dell' ITALSTAFF costituisce l'ufficio di cui si avvale il Rappresentante militare, che dipende direttamente dal Capo di Stato Maggiore della difesa; il personale della Delegazione militare presso la R.I.C.A. svolge, invece, incarichi specifici alle dirette dipendenze dell'Ambasciatore, Capo della rappresentanza.
A conferma di tale diversità di funzionari, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 1 della L. 27 dicembre 1973, n. 838, "con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sono designate le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, ove possono essere destinati addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché addetti aggiunti ed assistenti ......". Il personale di cui al precedente comma viene nominato con decreto del Ministro per la difesa, sentito il Ministro per gli affari esteri .......". Come previsto poi dall'art. 2, i posti di organico degli uffici degli addetti sono determinati con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro.
Per aver diritto al trattamento economico previsto dall'art. 4 della stessa legge n. 838, occorre pertanto:
     a) l'individuazione, con decreto interministeriale, di una determinata rappresentanza diplomatica italiana all'estero, ove possono essere destinati addetti militari;
     b) la determinazione, sempre con decreto interministeriale, dell'organico degli uffici degli addetti militari;
     c) la nomina del personale da parte del Ministro della difesa, sentito il Ministro del tesoro.
In seno alla R.I.C.A. l'ufficio di Addetti militari (con il relativo organico) è stato istituito con decreto interministeriale 27 maggio 1987. All'epoca in cui gli appellati hanno svolto la loro attività non esisteva neppure - come essi sottolineano in memoria - un organismo individuato quale « Delegazione militare presso la R.I.C.A. come ufficio di addetto militare ». Essi costituivano semplicemente lo staff del Rappresentante italiano al Comitato militare della N.A.T.O. e non potevano quindi considerarsi "accreditati come membri della R.I.C.A". Va ricordato ancora il parere n. 984 del 18 giugno 1985 della Sezione terza, che ha già escluso che il trattamento economico ex lege n. 838 del 1973 spetti ai componenti della rappresentanza militare presso il Comitato militare della N.A.T.O., rappresentanza che non svolge una funzione diplomatica.
2. Per le ragioni fin qui svolte l'appello principale del Ministero della Difesa va accolto, mentre deve essere respinto quello incidentale proposto dagli appellati; per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado proposto dagli attuali appellati. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando, cosμ dispone:
- accoglie l'appello proposto dal Ministero della Difesa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado;
respinge l'appello incidentale proposto dagli appellati;
- condanna in solido gli stessi a rifondere al Ministero della Difesa le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio, spese che liquida in complessivi € 5.000 (cinquemila euro);
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Tel. Cell. Fax

Descrizione della richiesta di consulenza

*Campi facoltativi

 
 
 
© copyright 2003