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Speciale elargizione L. 308/1981

 

Speciale elargizione per infortunio o decesso in servizio - L. 308/1981

Consiglio di Stato, sez. IV, 1.10.2004, n. 6365

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 797/1996 proposto dal Ministero della Difesa contro M. F. per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale  per il Lazio - Sez. staccata di Latina 6 marzo 1995 n. 226;
FATTO
Il 3 settembre 1985 il sergente dell'Aeronautica M. D. è deceduto a seguito di incidente stradale occorsogli mentre al termine del servizio giornaliero, alla guida della propria motocicletta, si recava dalla zona operativa dell'aeroporto di Cameri (No) alla zona logistica di Veveri, ove gli era stato assegnato l'alloggio.
A seguito del decesso l'odierno appellante, padre del militare, ha richiesto la concessione della speciale elargizione prevista dalla legge n. 308 del 1981 e, a fronte del diniego opposto dall'Amministrazione, ha adito il TAR Latina il quale ha accolto il ricorso con la sentenza in epigrafe indicata, nella quale si riconosce il buon fondamento della pretesa dell'istante.
La sentenza è impugnata con l'atto di appello in esame dall'Amministrazione che ne chiede l'integrale riforma, sostenendo che il mortale infortunio è avvenuto mentre il militare si trovava in itinere e che pertanto, ai sensi della normativa applicabile ratione temporis, non sussisteva il titolo per l'elargizione, in quanto il decesso non è riferibile a fatti avvenuti nell'adempimento del servizio.
Si è costituito l'appellato, insistendo per il rigetto del ricorso.
Alla udienza dell'8 luglio 2004 l'appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L'appello non è fondato.
Sostiene l'Amministrazione che, prima delle modificazioni introdotte dalla legge n. 280 del 1991, la speciale elargizione prevista dalla legge n. 308 del 1981 poteva essere concessa solo nel caso in cui il decesso del militare fosse avvenuto in adempimento del servizio e che pertanto nel caso di specie, venendo in rilievo un infortunio mortale occorso in itinere, del tutto legittimamente era stata negata agli eredi la concessione del beneficio in parola.
Il mezzo, avuto riguardo alla peculiarità del caso all'esame, risulta infondato.
L'art. 6 della legge 3 giugno 1981 n. 308 - nel testo vigente all'epoca dei fatti in controversia - prevedeva per quanto qui interessa la corresponsione di una speciale elargizione ai familiari dei militari di leva ed in s.p.e. " deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio".
A fronte di tale inequivoco disposto normativo, la giurisprudenza ha costantemente riconosciuto la impossibilità di ricollegare la elargizione ad infortuni mortali avvenuti in itinere, come tali non ascrivibili all'adempimento del servizio in senso proprio. (fra le recenti cfr. IV Sez. 23.9.1998 n. 1179).
Successivamente, la legge 14.8.1991 n. 280 - modificando l'art. 1 e l'art. 6 della legge n. 308 - ha espressamente esteso tale provvidenza anche agli eventi verificatisi "durante il periodo di servizio": tale disposizione, di carattere evidentemente innovativo (cfr. ad es. Corte dei Conti - Sez. giur. Emilia Romagna 14.3.1995 n. 38) - non è però applicabile alla fattispecie all'esame, venuta in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa.
In astratto dunque - diversamente da come afferma l'appellato - le osservazioni formulate dall'Amministrazione meritano adesione, in quanto la disciplina dell'epoca effettivamente escludeva l'erogazione del beneficio a fronte di eventi occorsi al militare occasionalmente (ad es. nel periodo di "libera uscita") e al di fuori dell' adempimento del servizio, cosμ precludendo - per quanto qui rileva - il ristoro di danni mortali derivanti da incidenti verificatisi nella fase in cui l'interessato si sposta tra la propria abitazione e la sede di servizio.
In concreto, però, a giudizio del Collegio nel caso del sergente M. non può parlarsi di infortunio in itinere e cioè di evento traumatico intervenuto appunto dopo la conclusione del servizio giornaliero e nella fase di rientro dell'interessato al proprio domicilio.
Come risulta dagli atti, l'incidente stradale nel quale fu coinvolto il militare è infatti avvenuto mentre questi si spostava dall'aeroporto di Cameri alla contigua zona logistica, presso la quale gli era stato assegnato l'alloggio, non risultando disponibili alloggi per sottufficiali all'interno della zona operativa.
Ne deriva in sostanza che, come del resto già evidenziato dalla Commissione medica, la posizione dell'interessato all'atto dell'incidente è sotto ogni profilo omologabile a quella del militare che si sposta da una sede all'altra del reparto di appartenenza, con conseguente spettanza del beneficio legale.
E' del resto intuitivo che la ricorrenza del presupposto per l'erogazione non sarebbe stata contestata nel caso di incidente occorso all'interno dell'aeroporto o della caserma in fase di spostamento del militare - dopo la fine del turno comandato - dalle strutture operative a quelle logistiche (camerate, alloggi etc.).
In conclusione la problematica dell'infortunio in itinere è impropriamente invocata dall'Amministrazione nel caso di specie, in cui invece l'evento traumatico ha colpito il militare nell'adempimento del servizio.
Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello dell'Amministrazione va perciò respinto.
Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV, definitivamente pronunciando, respinge l'appello.
Condanna l'Amministrazione al pagamento di Euro 3.000,00 (tremila/00) per le spese del grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 
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