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Militari della Croce Rossa

 
 
Militari della Croce Rossa
Consiglio di Stato, sez. VI, 25.07.2003 n.4283
 
CROCE ROSSA – PERSONALE CORPO MILITARE – APPARTENENZA FORZE ARMATE - ESCLUSIONE – INCLUSIONE RIFERIMENTO ART. 3 D.LGS. 165/2001 – SUSSISTENZA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA GIUDICE AMMINISTRATIVO – SUSSISTENZA -
Il personale del corpo militare della Croce Rossa non rientra tra il personale appartenente alle Forze armate, tuttavia il riferimento al personale militare di cui al D. Lgs. 165/2001, non abbraccia esclusivamente il personale delle Forze armate, ma come testualmente riportato dalla norma il “personale militare", nel cui novero rientrano anche gli appartenenti al corpo militare della Croce Rossa. Ne consegue la sussistenza di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per i rapporti di lavoro di detto personale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da ____ contro
la Croce Rossa Italiana
per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione I, n.4170/2001;
FATTO
Con il ricorso in appello in epigrafe _____ ha chiesto l’annullamento della sentenza n.4170/2001 con la quale il Tar per la Puglia ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto avverso il silenzio serbato dalla Croce Rossa Italiana in ordine all’atto di diffida notificato dal ricorrente in data 17/5/2001.
L’appello viene proposto per i seguenti motivi: sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo;
violazione, sotto vari profili, da parte dell’amministrazione dell’obbligo di provvedere sull’istanza in questione. L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello.
Con ordinanza n.5104/2002 questa Sezione ha disposto adempimenti istruttori.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con l'impugnata senza il Tar ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto da ____, appartenente al personale del corpo militare della CRI, avverso il silenzio tenuto da tale ente in ordine alla richiesta di trasferimento presso la sede di Bari o quella di Matera.
Secondo il giudice di primo grado la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, sulla base dell’art.68, comma 1, del D.Lgs. n.29/1993, dovendosi escludere l'applicabilità al personale del corpo militare della Croce Rossa delle disposizioni derogatorie sulla giurisdizione previste per le forze armate.
L'appellante contesta tale statuizione sottolineando che l’art.3 del D.Lgs. n.165/2001 prevede la permanenza in regime di diritto pubblico per il personale militare, nell'ambito del quale è compreso anche il Corpo militare della Croce rossa.
L'appello è fondato.
L’art.63, comma 4, del D.Lgs. n.165/2001 prevede che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
Il richiamato art.3 dispone che “in deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché…”.
Il giudice di primo grado ha risolto, in senso negativo, la questione di giurisdizione, limitandosi a escludere l'applicabilità al personale del Corpo militare della Croce Rossa delle disposizioni derogatorie sulla giurisdizione previste per le forze armate.
Si osserva che, in realtà, la questione da risolvere non attiene all’assimilazione tra personale militare delle CRI e personale delle Forze armate, ma all’individuazione del personale militare, che il citato art.3 ricomprende tra il personale, per il quale resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Se la norma avesse fatto riferimento al personale delle Forze armate, l’interpretazione del Tar sarebbe ineccepibile, essendo pacifico che il personale militare della Croce rossa italiana non appartiene alle Forze armate o alle Forze di polizia dello Stato (v. Corte Cost. n.273/99 e Cons. Stato, IV, n.2286/2000).
Si tratta, tra l'altro, di personale non dello Stato, ma di un ente, eretto a suo tempo in corpo morale come associazione italiana della Croce rossa dalla legge 21 maggio 1882, n.768, successivamente riconosciuto quale "ente privato di interesse pubblico" dal d.P.R. 31 luglio 1980, n.613 e, da ultimo, modificato come "avente ad ogni effetto qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico" dall’art.7, comma 1, del D.L. 20 settembre 1995, n.390, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 20 novembre 1995, n.490.
Tuttavia, il corpo militare della CRI, corpo speciale volontario ausiliario delle Forze armate, benché non facente parte integrante delle stesse, è sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare ed a quelle sostanziali del codice penale militare ed è obbligato al giuramento, ha mantenuto - in forza del disposto degli artt.10 e 11 del d.P.R. n.613 del 1980 - la sua precedente collocazione, quale personale militare, nonostante la trasformazione della CRI.
Ciò premesso, si deve ritenere che il riferimento al personale militare e alle Forze di polizia di Stato contenuto nell’art.3 del D.Lgs. n.165/2001 riguardi ogni tipologia di personale militare, essendo le parole “di Stato” riferite alle sole forze di polizia.
A conferma di tale interpretazione depone la circostanza che il trattamento economico di detto personale è fissato con disposizione avente valore di legge, adottata ai sensi dell'art.3, n.1, della legge 31 gennaio 1926, n.100, originariamente mediante apposite tabelle contenute negli artt.117 (per gli ufficiali) e 155 (per i sottufficiali e truppa) del r.d. n.484/1936 (con possibilità di adeguamento in analogia a quanto venga praticato per i personali militari delle amministrazioni statali ai sensi dell’art.116).
Il trattamento economico viene quindi determinato unilateralmente a conferma della permanenza di detto personale nel regime di cui all’art.3 del D.Lgs. n.165/2001 (la documentazione prodotta dalla parte appellante conferma tale circostanza).
Deve, quindi, concludersi che il personale del Corpo militare della CRI è personale militare e che tale natura determina la permanenza nel regime di cui all’art.3 del D.Lgs. n.165/2001 e la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative ai rapporti di lavoro ai sensi dell’art.68, comma 4 dello stesso decreto.
2. In conclusione, l’appello deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art.35 delle legge n.1034/71.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l'effetto, annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio.
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