La legge penale militare di pace si basa essenzialmente sul Codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941 n. 303 ed entrato in vigore il 1° ottobre 1941. Tale codice é stato modificato in modo incisivo dalle leggi 23 marzo 1956 n. 167 e 26 novembre 1985 n. 689, nonché da varie sentenze di illegittimità costituzionale pronunciate nel tempo dalla Corte Costituzionale.
Il codice é composto da tre libri, rispettivamente il Libro I “Dei reati militari, in generale”, il Libro II “Dei reati militari, in particolare” e il Libro III “Della procedura penale militare”. Tuttavia, si applicano effettivamente solo i primi due libri, essendo stato il Libro III quasi integralmente abrogato a seguito dell’entrata in vigore del Codice di procedura penale del 1988.
La legge penale militare si applica solo “ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali” (art. 1), comprendendo sotto la denominazione di “militari” quelli dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché “le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari” (art. 2).
La definizione legislativa di “reato militare” é fornita dall’art. 37, comma 1°, il quale stabilisce che: “Qualunque violazione della legge penale militare é reato militare”.
Secondo quanto affermato in dottrina, la legge penale militare presenta il carattere della “specialità” sotto un triplice profilo: perché é complementare rispetto al Codice penale comune, perché rivolge i suoi precetti a soggetti forniti di un particolare status e infine perché molte norme incriminatrici in essa contenute sono speciali (ex art. 15 Cod.pen.) rispetto a fattispecie contenute in quest’ultimo codice.