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Inottemperanza ad un ordine

 
 
Inottemperanza ad un ordine
Consiglio di Stato, sez. IV, 10.3.2004, n. 1157

 
R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso iscritto al NRG 10038\1998, proposto da P. M
contro
Ministero della difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato presso quest'ultima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti di
Comandante del 22° comando operativo territoriale di Bari, Capo ufficio - Affari Territoriali e Presidiari - del 22° comando operativo territoriale di Bari, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione prima, n. 706 del 15 settembre 1998.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 16 novembre 1998, il tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri M. P. proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. della Puglia - sede di Bari -, sezione prima, n. 706 del 15 settembre 1998 con cui, previa riunione di due distinti ricorsi, venivano respinte o dichiarate inammissibili tutte le censure proposte, anche in via derivata, nei confronti dei seguenti atti:
a.    provvedimento del Capo ufficio affari territoriali e presidiari (A.T.P.) - datato 22 aprile 1995 - recante l'irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero con la seguente motivazione: <<non ottemperava ad una precisa disposizione impartitagli dal Comando, attinente alla urgente diramazione, sulla linea presidiaria, di una circolare pervenuta dal Comando superiore>>; 
b.    provvedimento del Capo ufficio (A.T.P.) - datato 27 aprile 1995 - recante la conferma della sanzione irrogata;
c.    provvedimento del Comandante del 22° Comando operativo territoriale di Bari - datato 26 giugno 1995 - recante il rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare irrogata, e successivo provvedimento, di pari data e numero, recante la rettifica per errore materiale del precedente;
d.    provvedimento del Comandante del 22° Comando operativo territoriale di Bari - datato 23 ottobre 1995 - recante la conferma del rigetto del ricorso gerarchico emesso in data 26 giugno 1995.
2. Si costituiva il Ministero della difesa deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
3. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 19 dicembre 2003.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto.
5. Il primo giudice, dopo aver correttamente accertato, sul piano storico, l'infrazione disciplinare commessa dal tenente colonnello P., ha respinto, per quanto qui interessa, le censure inerenti la violazione delle garanzie procedimentali divisate dall'art. 59, d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545.
In particolare risulta per tabulas che non sono stati contestati gli addebiti, che non sono state acquisite le giustificazioni dell'incolpato e che la sanzione disciplinare è stata irrogata il giorno successivo a quello della commessa infrazione (tanto si desume dall'esame del complesso dei documenti versati al fascicolo d'ufficio e dalla leale ricostruzione in fatto operata dal medesimo Comandante dell'ufficio A.T.P. nella relazione del 15 gennaio 1996, in particolare pagina 2).
6. Il T.a.r. è giunto a tale conclusione nel presupposto che:
a.    l'ordine impartito (ritirare in modo sollecito per ordine del Comando superiore una circolare del Ministero dell'interno relativa alla tornata elettorale in corso di svolgimento domenica 23 aprile 1995) non fosse stato con certezza eseguito, per il rifiuto espresso opposto dal tenente colonnello P. (tanto che al ritiro della circolare dovette provvedere direttamente il Comandante dell'ufficio A.T.P.); 
b.    stante l'evidenza della violazione dell'ordine poteva prescindersi dall'espletamento delle fasi necessarie del procedimento disciplinare;
c.    in ogni caso, essendo stata inflitta la minore delle sanzioni disciplinari comminabili per fatti intenzionali (il rimprovero), non vi fosse spazio per alcuna ponderazione delle giustificazioni o motivazione della sanzione stessa. 
7. La tesi sopra esposta non è condivisibile.
L'art. 15, comma 1, l. 382 del 1978, sancisce espressamente che <<nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato>>.
Coerentemente dispongono gli artt. 58 e 59 del regolamento di disciplina militare (d.P.R. n. 545 cit.).
In base all'art. 58, allorquando il superiore rilevi l'infrazione disciplinare, si aprono due strade a seconda che egli stesso sia o meno competente ad infliggere la sanzione: nel primo caso dovrà attivare, senza possibilità alcuna di deroga, il procedimento disciplinare come delineato dal successivo art. 59; nel secondo caso, dovrà, invece, far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza indugio allo scopo di consentire una rapida instaurazione del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente (art. 58, comma 1).
Nel caso di specie è indubbio che il Capo ufficio A.T.P. fosse munito della competenza a procedere direttamente all'instaurazione del giudizio disciplinare nel rispetto delle formalità imposte dall'art. 59.
E' evidente, allora, che la vicenda in esame si caratterizza per la confusione che è stata fatta nell'applicazione delle norme regolatrici la fase del rilievo dell'infrazione in luogo di quelle afferenti il procedimento disciplinare.
Sotto tale angolazione questa sezione non ha mancato di rilevare che è illegittima la sanzione disciplinare del rimprovero inflitta ad un militare senza la preventiva contestazione degli addebiti specifica e congrua, per tempi e modalità, rispetto al fine che la legge ricollega a tale adempimento (cfr. sez. IV, 28 giugno 1988, n. 558), dovendo fondarsi sopra una adeguata ponderazione delle giustificazioni dell'interessato (cfr. sez. IV, 26 settembre 1988, n. 759, nel caso di specie il Consiglio escluse la dovuta ponderazione a cagione della estrema esiguità del lasso di tempo intercorso tra la contestazione degli addebiti, la contestuale acquisizione delle giustificazioni e l'irrogazione della sanzione - due giorni).
8. Né è condivisibile l'ulteriore affermazione contenuta nella sentenza e nella memoria difensiva dell'amministrazione, secondo cui essendo stata accertata una infrazione intenzionale, ed essendo stata applicata la sanzione disciplinare più lieve (il rimprovero), nessuna preventiva ponderazione delle giustificazioni e successiva motivazione sarebbero state necessarie.
E' vero, infatti, che l'art. 62 del regolamento di disciplina, che definisce  la  sanzione  del richiamo, afferma che consiste in << . . . . un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze o omissioni causate da negligenza>>.
E' anche vero che gli artt. seguenti (63 - 65) non distinguono, nel descrivere il contenuto delle sanzioni ivi previste, fra infrazioni dolose o colpose.
Tanto che nel catalogo di cui all'Allegato C del regolamento (che individua gli illeciti disciplinari passibili di consegna di rigore), se ne trovano alcune che hanno carattere colposo (nn. 18 e 22 ad esempio).
Da qui la conclusione, largamente ricevuta dalla prassi e dalla dottrina, che in caso di illecito disciplinare doloso la sanzione minima sia quella del rimprovero, mentre in caso di illecito colposo la potestà punitiva spazierà dal minimo del rimprovero al massimo della consegna di rigore.
Ciò però non toglie che all'esito dell'acquisizione delle giustificazioni l'autorità competente possa accertare cause esimenti della responsabilità ovvero il carattere colposo della infrazione (circostanza questa che porterebbe all'applicazione della più mite sanzione del rimprovero, nel rispetto delle sue caratteristiche intrinseche di oralità, non rintracciabilità nel fascicolo personale del militare, non pubblicazione, cfr. in termini sez. III, 23 aprile 2002, n. 170\2002).
Ciò induce il collegio a ritenere che nel caso concreto (dove era in discussione la competenza dell'ufficio diretto dal tenente colonnello P. ad espletare l'incombente affidato), ben potesse in astratto applicarsi la sanzione disciplinare del richiamo che, in ogni caso, pur essendo connotata dal carattere dell'oralità (art. 14, comma 2, l. n. 382 del 1978; art. 62, comma 2, d.P.R. n. 545 cit.), deve essere comminata, per espressa ed univoca volontà della legge, previo svolgimento del procedimento disciplinare scandito secondo i ritmi e gli adempimenti imposti dall'art. 59, d.P.R. n. 545 cit.
9. In conclusione l'appello del ricorrente deve essere accolto, con il consequenziale annullamento, in via principale, della sanzione irrogata con il provvedimento del 22 aprile 1995, ed in via derivata degli altri provvedimenti innanzi descritti.
Le spese del giudizio, in considerazione del contegno preprocessuale dell'appellante, possono essere interamente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta):
- accoglie l'appello proposto, e in riforma della sentenza indicata in epigrafe, accoglie i ricorsi di primo grado (N.R.G. 1940 e 3092 del 1995) e annulla i provvedimenti originariamente impugnati;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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