CODICE PENALE MILITARE DI PACE
Libro Primo
DEI REATI MILITARI, IN GENERALE.
Titolo I
DELLA LEGGE PENALE MILITARE.
Art. 1. Persone soggette alla legge penale militare.
La legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali.
La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo, ai militari in congedo assoluto, agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato.
Art. 2. Denominazioni di “militari” e di “forze armate dello Stato”.
Il presente codice comprende:
1) sotto la denominazione di “militari”, quelli dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, della Guardia di finanza, e le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari;
2) sotto la denominazione di “forze armate dello Stato”, le forze militari suindicate.
Art. 3. Militari in servizio alle armi.
Salvo che la legge disponga altrimenti, ai militari in servizio alle armi la legge penale militare si applica:
1) relativamente agli ufficiali, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi;
2) relativamente agli altri militari, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano all’autorità competente del comune di residenza da essi prescelto; o, se sottufficiali di carriera, fino al momento della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi.
L’assenza del militare dal servizio alle armi per licenza, ancorché illimitata, per infermità, per detenzione preventiva, o per altro analogo motivo, non esclude l’applicazione della legge penale militare.
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, per notificazione del provvedimento s’intende la comunicazione personale di questo all’interessato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia ancora avvenuta, la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale, o nei corrispondenti mezzi di notificazione delle varie forze armate dello Stato.
Art. 4. Appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
(Abrogato).
Art. 5. Militari considerati in servizio alle armi.
Agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi:
1) gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall’impiego, o che comunque, a’ termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorché non prestino servizio effettivo alle armi;
2) i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa;
3) i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio;
4) i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni;
5) i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;
6) ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari.
Art. 6. Militari richiamati in servizio alle armi.
Ai militari in congedo richiamati in servizio alle armi la legge penale militare si applica dal momento stabilito per la presentazione alle armi fino al loro rinvio in congedo; osservate le norme dei regolamenti militari e, relativamente al congedo, le disposizioni dell’articolo 3.
Art. 7. Militari in congedo non considerati in servizio alle armi.
Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6, ai militari in congedo illimitato la legge penale militare si applica:
1) quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare, previsti negli artt. 77 (alto tradimento); 78 (istigazione all’alto tradimento, cospirazione e banda armata); 84 (intelligenza con lo straniero e offerta di servizi); 85 (soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); 86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio); 87 (accordo di militari per commettere rivelazioni di segreti militari a scopo di spionaggio); 88 (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio); 89-bis (esecuzione indebita di disegni, ed introduzione clandestina in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio); 99 (corrispondenza con lo Stato estero diretta a commettere fatti di tradimento e di spionaggio militare); e nell’art. 98 (istigazione od offerta), quando l’istigazione o l’offerta si riferisce ad alcuni dei reati previsti negli artt. 84, 85, 86, 87, 88 e 89-bis.
Al militare in congedo che commette uno dei reati sopra elencati, sono applicabili anche le disposizioni degli artt. 96, 101 e 102 di questo codice;
2) quando commettono i reati previsti negli artt 157, 158 e 159 (procurata infermità a fine di sottrarsi agli obblighi del servizio militare, e simulazione d’infermità); nell’art. 212 (istigazione a commettere reati militari), e nell’art. 238 (reati commessi dal militare a causa del servizio prestato); nei limiti ed alle condizioni previste rispettivamente negli artt. 160, 214 e 238 di questo codice;
3) per il reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo, ai sensi degli artt. 4 e 7 della legge 27 marzo 1930, n. 460, modificata dalla legge 3 giugno 1935, n. 1018, e dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1565, degli artt. 205 e 207 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e 103 del regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365.
Art. 8. Cessazione dell’appartenenza alle forze armate dello Stato.
Agli effetti della legge penale militare, cessano di appartenere alle forze armate dello Stato:
1) gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare;
2) gli altri militari, dal momento del loro effettivo congedamento.
Art. 9. Ufficiali di complemento di prima nomina.
Agli effetti della legge penale militare, sono considerati militari in congedo gli ufficiali di complemento, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al momento stabilito per iniziare il servizio di prima nomina.
Art. 10. Assimilati ai militari. Iscritti ai corpi civili militarmente ordinati.
La legge penale militare si applica agli assimilati ai militari e agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati:
1) nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali;
2) per i reati commessi mentre si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare.
Art. 11. Piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili. Persone imbarcate.
La legge penale militare si applica:
1) ai piloti e ai capitani di navi mercantili o aeromobili civili, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice;
2) a ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile militare, dal momento della notificazione della sua destinazione a bordo fino all’atto di sbarco regolare, ovvero, nel caso di perdita della nave o dell’aeromobile, fino allo scioglimento dell’equipaggio.
Agli effetti della legge penale militare, sono navi militari e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente trasformati in navi o aeromobili da guerra, e ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle forze armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare.
Art. 12. Determinazione del grado degli assimilati e delle persone imbarcate.
Agli effetti della legge penale militare, gli assimilati ai militari e ogni altra persona imbarcata sopra navi o aeromobili militari sono considerati come aventi il grado, al quale, rispettivamente, corrisponde l’assimilazione ovvero il rango in cui furono collocati nell’ordine d’imbarco.
Art. 13. Militari in congedo, assimilati ai militari e iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, considerati come estranei alle forze armate dello Stato.
Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, i militari in congedo, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle forze armate dello Stato.
Art. 14. Estranei alle forze armate dello Stato.
Sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare.
Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 94, 136, 140, 141, 142, 145, 182 e 184, si applicano le pene stabilite per i militari, sostituite le pene comuni alle militari secondo le disposizioni dell’art. 65. Tuttavia, il giudice può diminuire la pena.
Art. 15. Reati commessi durante il servizio e scoperti o giudicati dopo la cessazione di esso.
La legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio militare, ancorché siano scoperti o giudicati quando il colpevole si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle forze armate dello Stato.
Art. 16. Nullità dell’arruolamento; incapacità; prestazione di fatto del servizio alle armi.
La legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle forze armate dello Stato, ancorché, posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la nullità dell’arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle forze stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi.
Art. 17. Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito.
La legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali.
Art. 18. Reati commessi in territorio estero.
Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, per i reati commessi in territorio estero, le persone soggette alla legge penale militare sono punite secondo la legge medesima, a richiesta del Ministro competente a’ termini dell’articolo 260.
Art. 19. Materie regolate da altre leggi penali militari.
Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate dalla legge penale militare di guerra e da altre leggi penali militari, in quanto non sia da esse stabilito altrimenti.
Art. 20. Applicazione della legge penale militare di guerra nello stato di pace.
La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare di guerra si applica nello stato di pace.
Art. 21. Delitti comuni commessi da militari.
( Abrogato dall’articolo 5, legge 23 marzo 1956 n. 167).
Titolo II
DELLE PENE MILITARI.
Capo I
DELLE SPECIE DI PENE MILITARI, IN GENERALE.
Art. 22. Pene militari principali: specie.
Le pene militari principali sono:
1) la morte; (1)
2) la reclusione militare.
La legge penale militare determina i casi, nei quali, per i reati militari, si applicano le pene comuni dell’ergastolo e della reclusione.
(1) Pena soppressa per i delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra (art.1, primo comma, D.L. 22. 01. 1948, n° 21). L’art.1 della legge 13.10.94, n°589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.
Art. 23. Denominazione e classificazione della reclusione militare.
Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale è compresa, oltre le pene indicate nel primo comma dell’articolo 18 del codice penale, anche la reclusione militare.
Art. 24. Pene militari accessorie: specie.
Le pene militari accessorie sono:
1) la degradazione;
2) la rimozione;
3) la sospensione dall’impiego;
4) la sospensione dal grado;
5) la pubblicazione della sentenza di condanna.
Capo II
DELLE PENE MILITARI PRINCIPALI, IN PARTICOLARE.
Art. 25. Pena di morte (1).
La pena di morte è eseguita mediante fucilazione nel petto, in un luogo militare.
La pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, quando la condanna importa la degradazione.
Le norme per l’esecuzione della pena di morte sono stabilite dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.
Nei casi in cui la legge penale militare, per reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, stabilisce espressamente la pena della morte mediante fucilazione nella schiena, questa s’intende equiparata, a ogni effetto, alla pena di morte con degradazione.
(1) Vedasi nota all’art. 22.
Art. 26. Reclusione militare.
La pena della reclusione militare si estende da un mese a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro, secondo le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica.
Se la durata della reclusione militare non supera sei mesi, essa può essere scontata in una sezione speciale del carcere giudiziario militare.
Gli ufficiali, che per effetto della condanna non hanno perduto il grado, scontano la pena della reclusione militare in uno stabilimento diverso da quello destinato agli altri militari.
Art. 27. Sostituzione della reclusione militare alla reclusione.
Alla pena della reclusione, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari, è sostituita la pena della reclusione militare per eguale durata, quando la condanna non importa la degradazione.
Nel caso preveduto dal comma precedente, per la determinazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, si ha riguardo alla pena della reclusione militare.
Capo III
DELLE PENE MILITARI ACCESSORIE, IN PARTICOLARE.
Art. 28. Degradazione.
La degradazione si applica a tutti i militari, è perpetua e priva il condannato:
1) della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato;
2) delle decorazioni.
La legge determina i casi, nei quali la condanna alla pena di morte importa la degradazione.
La condanna all’ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati militari, importano la degradazione.
Nel caso di condanna alla pena di morte con degradazione e in quelli indicati nel comma precedente, restano fermi le pene accessorie e gli altri effetti penali derivanti dalla condanna a norma della legge penale comune.
Art. 29. Rimozione.
La rimozione si applica a tutti i militari rivestiti di un grado appartenenti a una classe superiore all’ultima; è perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe.
La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione quando è inflitta per durata superiore a tre anni;
Art. 30. Sospensione dall’impiego.
La sospensione dall’impiego si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dall’impiego.
Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall’impiego durante l’espiazione della pena.
Art. 31. Sospensione dal grado.
La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare.
Fuori dei casi preveduti dall’articolo 29, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l’espiazione della pena.
Art. 32. Pubblicazione della sentenza di condanna.
La sentenza di condanna alla pena di morte o alla pena dell’ergastolo è pubblicata per estratto mediante affissione nel comune dove è stata pronunciata, in quello dove il reato fu commesso e in quello dove ha sede il corpo o è ascritta la nave, a cui il condannato apparteneva.
Il giudice, se ricorrono particolari motivi, può disporre altrimenti, o anche che la sentenza non sia pubblicata.
Art. 33. Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune.
La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa:
1) la degradazione, se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell’ergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
2) la rimozione, se, fuori dei casi indicati nel numero 1, trattasi di delitto non colposo contro la personalità dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermità psichica, o alla libertà vigilata;
3) la rimozione, ovvero la sospensione dall’impiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente, dagli articoli 29, 30 e 31, in ogni altro caso di condanna alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare a termini degli articoli 63 e 64.
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale comune, importa la degradazione.
Art. 34. Decorrenza delle pene militari accessorie.
Le pene della degradazione e della rimozione decorrono, a ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Le pene della sospensione dall’impiego e della sospensione dal grado decorrono dal momento in cui ha inizio l’esecuzione della pena principale.
Art. 35. Condizione giuridica del condannato alla pena di morte con degradazione.
Il condannato alla pena di morte con degradazione è equiparato al condannato all’ergastolo, per quanto concerne la sua condizione giuridica.
Art. 36. Condanna per reati commessi con abuso di un pubblico ufficio.
In caso di condanna per reati militari, non si applica la disposizione dell’articolo 31 del codice penale.
Titolo III
DEL REATO MILITARE.
Capo I
DEL REATO CONSUMATO E TENTATO.
Art. 37. Reato militare.
Qualunque violazione della legge penale militare è reato militare.
E’ reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune.
I reati preveduti da questo codice, e quelli per i quali qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell’articolo 22, sono delitti.
Art. 38. Trasgressione disciplinare.
Le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina militare, non costituenti reato, sono prevedute dalla legge ovvero dai regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica, e sono punite con le sanzioni in essi stabilite.
Art. 39. Ignoranza dei doveri militari.
Il militare non può invocare a propria scusa l’ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare (1).
(1) Sempreché non si tratti di ignoranza inevitabile (C. Cost. n. 61/95).
Art. 40. Adempimento di un dovere.
(Abrogato)
Art. 41. Uso legittimo delle armi.
Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza.
La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica.
Art. 42. Difesa legittima.
Per i reati militari, in luogo dell’articolo 52 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
Non è punibile chi ha commesso un fatto costituente reato militare, per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sé o da altri una violenza attuale e ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
Non è punibile il militare, che ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto del titolo terzo, libro secondo, per esservi stato costretto dalla necessità:
1) di difendere i propri beni contro gli autori di rapina, estorsione, o sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, ovvero dal saccheggio;
2) di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione o alle loro appartenenze, se ciò avviene di notte; ovvero se la casa o l’edificio di abitazione, o le loro appartenenze, sono in luogo isolato, e vi è fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi.
Se il fatto è commesso nell’atto di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione, o alle loro appartenenze, e non ricorrono le condizioni prevedute dal n. 2 del comma precedente, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a dieci anni; alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da sei a venti anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
Art. 43. Nozione della violenza.
Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l’omicidio,ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi.
Art. 44. Casi particolari di necessità militare.
Non è punibile il militare, che ha commesso un fatto costituente reato, per esservi stato costretto dalla necessità di impedire l’ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell’aeromobile.
Art. 45. Eccesso colposo.
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 40, 41, 42, escluso l’ultimo comma, e 44, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo.
Art. 46. Pena per il delitto tentato.
Il colpevole di delitto tentato è punito:
1) con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte con degradazione (1);
2) con la reclusione militare non inferiore a quindici anni, se la pena stabilita è la morte mediante fucilazione nel petto (1);
3) con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo;
4) negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.
(1) Vedasi nota all’art.22.
Capo II
CIRCOSTANZE DEL REATO MILITARE.
Art. 47. Circostanze aggravanti comuni.
Oltre le circostanze aggravanti comuni prevedute dal codice penale, aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l’avere agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi;
2) l’essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;
3) l’avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;
4) l’avere commesso il fatto alla presenza di tre o più militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo;
5) l’avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio, o mentre vestiva, ancorché indebitamente, l’uniforme militare.
Art. 48. Circostanze attenuanti comuni.
Oltre le circostanze attenuanti comuni prevedute dal codice penale, attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1) l’avere commesso il fatto per eccesso di zelo nell’adempimento dei doveri militari;
2) l’essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare;
3) l’aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare.
Per i reati militari, la pena può essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.
Art. 49. Provocazione.
(Dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 18.7.1984, n. 213).
Art. 50. Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante.
Quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
Nondimeno, la pena detentiva temporanea da applicare per effetto dell’aumento non può superare gli anni trenta.
Art. 51. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante.
Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non è determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti:
1) alla pena di morte con degradazione (1) è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
2) alla pena di morte mediante fucilazione nel petto (1) è sostituita la reclusione militare da ventiquattro a trenta anni;
3) alla pena dell’ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
4) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
(1) Vedasi nota all’art.. 22.
Art. 52. Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti o attenuanti.
Se concorrono più circostanze aggravanti o attenuanti, per determinare i limiti degli aumenti o delle diminuzioni di pena, si applicano le disposizioni del codice penale.
La pena della reclusione militare da applicare per effetto degli aumenti non può comunque eccedere gli anni trenta.
La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:
1) a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte con degradazione(1);
2) a quindici anni di reclusione militare, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto (1).
(1) Vedasi nota all’art.22.
Capo III
DEL CONCORSO DI REATI.
Art. 53. Pena di morte (1).
(1) Vedasi nota all’art.22.
Art. 54. Concorso di reati che importano l’ergastolo.
Al colpevole di più reati, ciascuno dei quali importa l’ergastolo, si applica la pena di morte con degradazione (1).
(1) Vedasi nota all’art.22.
Art. 55.Concorso di reati che importano la reclusione e di reati che importano la reclusione militare.
Quando concorrono più reati, alcuni dei quali importano la reclusione e altri la reclusione militare, si applica una pena unica, osservate le norme seguenti:
1) se la condanna alla reclusione importa la degradazione, si applica la reclusione, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione militare, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti;
2) se la condanna alla reclusione non importa la degradazione, si applica la reclusione militare, con un aumento pari alla durata complessiva della reclusione, che si dovrebbe infliggere per i reati concorrenti.
Art. 56. Limiti dell’aumento di pena.
Nel caso di concorso di reati, la pena da applicare a norma dell’articolo precedente e dell’articolo 73 del codice penale non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né, comunque, eccedere trenta anni per la reclusione o la reclusione militare.
Titolo IV
DEL REO.
Capo I
DELLA RECIDIVA.
Art. 57. Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclusivamente militari.
Il giudice, salvo che si tratti di reati della stessa indole, ha facoltà di escludere la recidiva fra reati preveduti dalla legge penale comune e reati esclusivamente militari.
Capo II
DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO.
Art. 58. Circostanze aggravanti.
Nel caso di concorso di più persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli articoli 111e 112 o quelle del secondo comma dell’articolo 113 del codice penale, anche per il superiore, che è concorso nel reato con un inferiore.
La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne deriva la degradazione, importa, per il militare che è concorso con l’inferiore, la rimozione.
Art. 59. Circostanze attenuanti.
La pena da infliggere per il reato militare può essere diminuita:
1) per l’inferiore che è stato determinato dal superiore a commettere il reato;
2) per il militare, che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza; eccettuati i casi indicati nell’articolo precedente.
Titolo V
DELL’APPLICAZIONE E DELLA ESECUZIONE DELLA PENA.
Art. 60. Detenzione ordinata in via disciplinare. Equiparazione alla custodia cautelare.
La detenzione ordinata in via disciplinare dall’autorità militare in attesa del procedimento penale è equiparata, agli effetti della decorrenza della pena, alla carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile.
Art. 61.Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena.
L’esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice.
I regolamenti militari approvati con decreto del Presidente della Repubblica stabiliscono l’ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa.
Art. 62. Infermità psichica sopravvenuta al condannato.
Nel caso preveduto dall’articolo 148 del codice penale, il ricovero del condannato in un manicomio comune, anziché in un ospedale psichiatrico giudiziario, può essere disposto anche se la pena inflitta sia la reclusione militare per durata inferiore a tre anni.
Art. 63. Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio permanente.
Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti:
1) la pena di morte è eseguita mediante fucilazione nella schiena, previa degradazione (1);
2) la pena dell’ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari;
3) alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorché la reclusione sia inferiore a un mese;
4) alla pena della multa, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di multa (2);
5) alla pena dell’arresto è sostituita la reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per due di arresto;
6) alla pena dell’ammenda, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre un anno, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni cinquemila lire, o frazione di cinquemila lire, di ammenda (2).
(1) Vedasi nota all’art. 22.
(2) Vedansi art. 136 C.p., artt. 102 e 103 L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché C. Cost. 23 dicembre 1994, n. 440 e 21 giugno 1996, n. 206.
Art. 64. Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio temporaneo.
Nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio temporaneo alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, si osservano le norme seguenti:
1) se trattasi dei reati indicati nell’articolo 264, si applicano le disposizioni dell’articolo precedente;
2) se trattasi di altro reato, si applicano le disposizioni dei nn. 1 e 2 dell’articolo precedente, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3) in ogni altro caso, la pena si sconta alla cessazione del servizio alle armi per ferma di leva o per richiamo dal congedo.
Art. 65. Esecuzione delle pene militari inflitte alle persone che non hanno, o che hanno perduto, la qualità di militare, o che prestano di fatto servizio alle armi.
Nei casi preveduti dall’articolo 16, per la esecuzione delle pene militari si osservano le norme seguenti:
1) la pena di morte (1) è eseguita secondo le norme stabilite dall’articolo 25;
2) alla pena della reclusione militare è sostituita la pena della reclusione per eguale durata.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando, per un reato militare, sia pronunciata condanna contro chi ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, contro gli assimilati ai militari, gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e le altre persone estranee alle forze predette.
(1) Vedasi nota all’art.22.
Titolo VI
DELLA ESTINZIONE DEL REATO MILITARE
E DELLA PENA MILITARE.
Art. 66. Norma generale.
Le disposizioni del codice penale sulla estinzione del reato e della pena, in quanto applicabili in materia penale militare, si osservano anche per il reato e per le pene militari, con le modificazioni stabilite dagli articoli seguenti.
Agli effetti indicati nel comma precedente, la pena di morte (1) preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare si intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione prevedute dal codice penale.
(1) Vedasi nota all’art.22.
Art. 67. Prescrizione: reati punibili con la pena di morte mediante fucilazione nel petto.
I reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (1) mediante fucilazione nel petto, si prescrivono in trenta anni.
(1) Vedasi nota all’art. 22.
Art. 68. Disposizioni speciali per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata.
Per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, il termine per la prescrizione del reato e quello per la estinzione della pena per decorso del tempo decorrono, se l’assenza perduri, dal giorno in cui il militare ha compiuto l’età, per la quale cessa in modo assoluto l’obbligo del servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento.
Questa disposizione non si applica per i reati di allontanamento illecito e di mancanza alla chiamata per istruzione.
Art. 69. Sospensione condizionale della pena.
(Abrogato).
Art. 70. Non menzione della condanna nel certificato del casellario.
Il giudice può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche quando con una prima condanna è inflitta la pena della reclusione militare non superiore a tre anni, purché ricorrano le altre condizioni stabilite dall’articolo 175 del codice penale.
La disposizione di questo articolo si applica anche se alla condanna conseguono pene militari accessorie.
Art. 71. Liberazione condizionale.
Il condannato a pena militare detentiva per un tempo superiore a tre anni, il quale abbia scontato metà della pena, o almeno tre quarti se è recidivo, e in ogni caso non meno di tre anni, e abbia dato prova costante di buona condotta, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera tre anni.
La concessione, gli effetti e la revoca della liberazione condizionale sono regolati dalla legge penale comune, salva la disposizione dell’articolo 76 di questo codice.
Art. 72. Riabilitazione militare.
La riabilitazione ordinata a norma della legge penale comune non estingue le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari.
Nei confronti della persona riabilitata a norma della legge penale comune, le pene militari accessorie e ogni altro effetto penale militare si estinguono con la riabilitazione conceduta nei modi stabiliti dalla legge penale militare.
La sentenza della riabilitazione conceduta a norma del comma precedente è revocata di diritto nei casi preveduti dagli articoli 180 e 181 del codice penale.
Art. 73. Effetti dell’amnistia, dell’indulto, della grazia e della riabilitazione militare relativamente alla perdita del grado conseguente alla condanna.
Salvo che il decreto disponga altrimenti, l’amnistia, l’indulto o la grazia non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.
Salvo che la legge disponga altrimenti, la riabilitazione militare non restituisce il grado perduto per effetto della condanna.
Titolo VII
DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA.
Art. 74. Norma generale.
Le disposizioni della legge penale comune relative alle misure amministrative di sicurezza si osservano anche in materia penale militare, salve le norme degli articoli seguenti.
Agli effetti della disposizione del comma precedente, la pena di morte (1) preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare s’intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione prevedute dal codice penale. Tuttavia, in caso di condanna alla reclusione militare, non si applica la disposizione dell’articolo 230, n. 1 del codice penale.
(1) Vedasi nota all’art. 22.
Art. 75. Divieto di soggiorno.
Oltre che nei casi indicati nell’articolo 233 del codice penale, al colpevole di alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più province, designati dal giudice, osservate le disposizioni della legge penale comune.
Art. 76. Sospensione dell’esecuzione di misure di sicurezza.
Durante il servizio alle armi, è sospesa la esecuzione delle misure di sicurezza ordinate in applicazione della legge penale comune o della legge penale militare, tranne che si tratti del ricovero in una casa di cura o di custodia, in un manicomio giudiziario, o in un riformatorio giudiziario, ovvero della confisca.
Alla cessazione del servizio alle armi, o durante l’esecuzione della misura di sicurezza, anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, il Ministro della giustizia può revocare la misura di sicurezza applicata dal giudice, o, quando trattisi di misura di sicurezza detentiva, sostituirla con altra non detentiva.