Minore in stato di abbandono e genitore tossicodipendente
Secondo quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n.8877 del 14.04.2006, il recupero sociale del genitore naturale, già tossicodipendente, fa venir meno lo stato di abbandono del figlio, impedendo, in tal modo, di procedere all’adozione del minore, ai sensi degli artt. 8 e seguenti L. 4n.184/1983.
Così statuendo la Corte si è nuovamente pronunciata in merito ai presupposti legittimanti la dichiarazione di adottabilità dei minori confermando, ancora una volta, che l’art. 1 della citata legge n.184, da priorità all’esigenza del minore di crescere all’interno della famiglia naturale, così valorizzando il legame naturale del figlio con la famiglia di origine.
A detta dei giudici, infatti, il rilievo del legame di sangue è tanto forte da importare che la crescita del minore in seno alla famiglia naturale può essere sacrificata solo a fronte di una oggettiva situazione di mancanza di cure materiali e morali da parte dei genitori e dei prossimi congiunti, che possa gravemente pregiudicare lo sviluppo e l’equilibrio psico-fisico del minore.
E’ chiaro, secondo il Consiglio che, in quest’ottica, la valutazione della situazione di abbandono, presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, debba essere condotta nel modo più rigoroso: essa dovrà considerare la reale ed effettiva condizione del minore fondandosi, peraltro, sui precisi parametri indicati dalla stessa Corte. Più specificamente, tali parametri saranno l’inidoneità dei genitori e dei prossimi congiunti a prendersi cura del minore, l’esistenza di ragioni, gravi e significative, a fondamento di tale inettitudine, la sussistenza di danni, gravi e irreversibili, per la crescita del minore, nonché altre ulteriori circostanze, indicative della capacità genitoriale di assicurare al minore una crescita normale e tali da escluderne lo stato di abbandono.
Tra le circostanze citate, la Suprema Corte include,poi, anche il completamento del percorso di recupero sociale da parte di uno dei genitori, la sua guarigione dallo stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, la prestazione di attività di volontariato e l’indipendenza economica data dallo svolgimento di un’attività lavorativa.
Con questa pronuncia la Consulta dimostra di concordare con l’orientamento dominante, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, secondo cui l’adozione sarebbe l’extrema ratio che viene in aiuto all’esito di una valutazione obiettiva e reale dello stato di abbandono del minore.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sentenza 14 aprile 2006, n. 8877
Svolgimento del processo
1. - Con sentenza del Tribunale per i minorenni di Lecce, emessa in data 4 marzo 2004, venne rigettato il ricorso in opposizione avverso il decreto emesso il 22 maggio 2003, con il quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore D.A. N., nata il ....., rilevandosi che i genitori della stessa non erano in grado di prestarle la necessaria assistenza morale e materiale, avendo la madre, allontanatasi dall'istituto di recupero per tossicodipendenti dove era stata ospitata poco dopo la nascita della bambina insieme a lei, lasciato la figlia presso la stessa struttura, disinteressandosene del tutto, e dimostrandosi così priva di ogni senso di responsabilità e capacità genitoriale.
Quanto al padre, D.G., egli non era in grado di allevare la piccola per il suo isolamento sociale e familiare e la sua equivoca condotta, oltre che per il suo probabile stato di tossicodipendenza.
2. - Il D. propose appello avverso tale decisione, deducendo che il Tribunale non aveva tenuto nel debito conto la sua attuale condizione di vita, l'avvenuto recupero della sua dignità, l'attività commerciale in cui era impegnato e l'abitazione di cui disponeva.
3.1. - La Corte d'appello di Lecce, con sentenza depositata il 21 aprile 2005, accolse l'appello, revocando lo stato di adottabilità della minore. La Corte diede atto, sulla base delle relazioni provenienti dalla comunità ......... di ....., presso la quale il D. era stato in trattamento terapeutico dalla fine del 2001, del cambiamento del comportamento dello stesso, e della sua forte motivazione verso il recupero del rapporto con la figlia; rilevò, inoltre, che la relazione dell'amministrazione penitenziaria che aveva seguito il D. nella esecuzione della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, alternativa alla condanna, Inflittagli in relazione a reati in materia di stupefacenti, aveva attestato come il percorso intrapreso dal D. potesse essere considerato di reale evoluzione, con superamento completo della problematica tossicologica e sviluppo di capacità progettuali. Nella sentenza si faceva poi anche riferimento al laboratorio di produzione e vendita di icone avviato dal D., grazie ad un finanziamento regionale, desumendosene, anche sotto il profilo della capacità educativa e della disponibilità economica, la raggiunta capacità di prendersi cura della figlia.
Infine, si poneva in evidenza l'attività di volontariato svolta dall'appellante nella organizzazione e gestione della comunità ........... e nella cura dei bambini che vi venivano ospitati.
3.2. - Ciò posto, la Corte smentì il giudizio del Tribunale, che non aveva preso atto del mutamento della situazione del D. - il quale, al momento della sentenza impugnata, aveva già superato lo stato di tossicodipendenza, e raggiunto una organizzazione di vita finalizzata a prendersi cura della bambina - e che già con provvedimento del 12 settembre 2002 aveva disposto l'affidamento della piccola ad una coppia di coniugi, in attesa della definizione della procedura per la eventuale dichiarazione dello stato di adattabilità, prescrivendo relazioni trimestrali al Consultorio, ma poi emettendo dopo soli otto mesi il decreto di adottabilità. Il D. costituiva, invece, ormai, rilevò la Corte d'appello, una valida figura di riferimento per la figlia A.N., e, non sussistendo, a suo giudizio, la situazione di abbandono della minore, revocò la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore.
Tuttavia, proprio in considerazione della situazione complessiva, e della necessità di seguire il rapporto tra genitore e figlia, dispose l'immediato affidamento della stessa alla predetta comunità "(OMISSIS)", che aveva attuato il programma terapeutico del D., e che aveva già a suo tempo dimostrato disponibilità a favorirne gli incontri con la figlia, finalizzati a garantire la continuità del rapporto tra i due, con incarico agli operatori della stessa comunità di elaborare un progetto teso a sviluppare il rapporto genitoriale, relazionando trimestralmente al Tribunale per i minorenni di Catanzaro.
4. - Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione il curatore speciale della minore sulla base di otto motivi.
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 8, in relazione all'art. 17 della stessa legge, nonchè violazione del principio dispositivo ( artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione alla L. n. 184 del 1983, citato art. 17). Avrebbe errato la Corte d'appello nel ritenere superata la situazione di abbandono morale e materiale della minore, in quanto la sola circostanza che il padre avesse smesso di assumere sostanze stupefacenti ed avesse completato un percorso di reinserimento sociale non era di per sè sufficiente a provare il recupero del rapporto genitoriale, che non sarebbe stato invece verificato dal giudice di seconde cure. Lo slancio emotivo del D. verso la propria figliola si sarebbe manifestato solo a seguito della dichiarazione dello stato di adottabilità della stessa, che in precedenza aveva avuto esclusivamente incontri occasionali con il padre: nè questi aveva dimostrato alcun reale interessamento alle sue condizioni ed esigenze, in definitiva, il conseguimento dell'affidamento della figlia costituirebbe solo il coronamento dell'opera di reinserimento sociale del D.. Al riguardo, la Corte di appello avrebbe, in violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., attribuito maggiore rilevanza alle relazioni degli operatori della comunità che aveva ospitato l'uomo, i quali avevano specificamente riferito sul percorso di reinserimento sociale dello stesso, che non alle conclusioni dei consulenti del Tribunale per i minorenni, che avevano, invece, essenzialmente analizzato il rapporto tra padre e figlia, onde accertare, doverosamente, le capacità genitoriali del primo.
2. - Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 15 in relazione all'art. 17 della stessa legge. Si lamenta ancora che la Corte d'appello non avrebbe valutato la condizione di abbandono della minore al momento della dichiarazione dello stato di adottabilità della stessa, fondando, invece, il proprio convincimento solo sulle dichiarazioni ed intenzioni progettuali del padre e sulle relazioni aventi ad oggetto il reinserimento sociale di quest'ultimo.
3. - Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell'art. 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata dallo Stato italiano con L. 27 maggio 1991, n. 176, nonchè violazione dei principi di cui all'art. 30 Cost., comma 2, art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., oltre che dell'art. 111 Cost.. La decisione impugnata non avrebbe tenuto conto che il minore ha bisogno di un ambiente familiare adeguato, e cioè di rapporti interpersonali in un nucleo familiare meritevole di essere identificato come tale, e che, in tale quadro, il favore per la famiglia di origine non costituisce un valore assoluto, essendo prevista una "supplenza" per quei casi in cui sia irreversibile, ed accertato con criteri di oggettività, lo stato di abbandono in cui versa il minore, il cui interesse costituzionalmente garantito, ai sensi dell'art. 30 Cost., comma 2, è quello di vivere in un ambiente familiare che gli garantisca una crescita serena. Nella specie, la Corte d'appello avrebbe omesso di prendere in considerazione l'interesse della bimba, concentrando la propria attenzione esclusivamente sulla riabilitazione del padre.
4. - Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989. La piccola A.N., affidata già nel settembre del 2002 ad una famiglia dopo essere stata istituzionalizzata nei primi mesi della sua vita, sarebbe stata, a causa della decisione impugnata, sradicata dai suoi affetti ed allontanata dal suo ambiente per essere nuovamente collocata in una comunità, con prevedibili, irreparabili danni psichici, e ciò nel solo interesse del padre a vedersi riconoscere il proprio "diritto" sulla minore.
5. - Con il quinto motivo, si lamenta la violazione degli artt. 1 e 7 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata dallo Stato italiano con L. 20 marzo 2003, n. 77, ed ancora dell'art. 3 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, nonchè del principio dispositivo di cui agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. Si contesta, in particolare, la valutazione compiuta dalla Corte d'appello, che aveva giudicato frettolosa la decisione del Tribunale di affidare la bambina ad una coppia di coniugi, rilevandosi che detta decisione era stata adottata solo dopo l'inutile esperimento di ogni possibile tentativo di individuare congiunti entro il quarto grado disponibili a curarsi della piccola; e che solo dopo il parere di consulenti sulla incapacità genitoriale del D., a distanza complessivamente di due anni e mezzo dall'abbandono della minore da parte della madre, ne era stato dichiarato lo stato di adottabilità. 6. - Con il sesto motivo, si deduce ancora violazione della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 e della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, per avere la Corte d'appello affidato la bimba ad una comunità di recupero per tossicodipendenti - e, quindi, tra l'altro, dotata di competenze non funzionali alle esigenze della stessa - anzichè lasciare che ella continuasse il proprio percorso di sviluppo armonioso e sereno all'interno della famiglia con la quale viveva ormai da tre anni.
7. - Con il settimo motivo, si denuncia ancora violazione della L. n. 184 del 1983, art. 8, in relazione all'art. 17 della stessa legge.
Revocato lo stato di adottabilità, e, quindi, escluso lo stato di abbandono, sarebbe in contrasto con la legge, oltre che illogico e contraddittorio, affidare la minore ad un ente, anzichè restituirla alla famiglia di origine, a conferma proprio dello stato di abbandono che aveva determinato la dichiarazione di adottabilità. 8. - Con l'ottavo motivo, infine, si lamenta la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 10. La decisione censurata avrebbe sradicato la bambina dalla coppia di coniugi che la aveva accolta per istituzionalizzarla nuovamente, in contrasto con la norma invocata, sia per il profilo del mancato reinserimento in un contesto familiare, sia per quello della repentinità dell'allontanamento dal nucleo in cui stava sviluppando la propria personalità. 9. - I motivi del ricorso vanno esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla connessione logico-giuridica tra gli stessi, che, in varia guisa, e attraverso la reiterata invocazione dei medesimi parametri normativi - sia pure, di volta in volta, sotto diversi profili - , sono incentrati essenzialmente sulla ritenuta erroneità della valutazione della Corte di merito in ordine alla capacità genitoriale del D. e sulla conseguente revoca della dichiarazione dello stato di adottabilità della figlia minore dello stesso, in modo illogico e contraddittorio - ad avviso del ricorrente - affidata ad un istituto contestualmente al provvedimento di revoca.
10.1. - Così individuate le censure, deve escludersene il fondamento.
10.2. - Alla esposizione delle ragioni di siffatta conclusione deve premettersi il rilievo, ripetutamente operato da questa Corte (v., tra le altre, la sentenza n. 19862 del 2003), secondo il quale il ricorso per Cassazione avverso decisioni della Corte d'appello in tema di adottabilità di minorenni, pronunziate ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, è ammissibile solo per violazione di legge, come stabilito dall'ultimo comma dello stesso art. 17, tuttora in vigore, benchè novellato dalla L. n. 149 del 2001, art. 16, comma 2, - in virtù del quale il ricorso è ammesso anche per altri motivi -, essendo l'efficacia della legge modificatrice tuttavia sospesa, limitatamente alle regole di carattere processuale, dalla disposizione transitoria contenuta nel D.L. 24 aprile 2001, n. 150, art. 1, conv. con modif., nella L. n. 240 del 2001, fino all'emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, termine peraltro più volte prorogato, e da ultimo, fino al 30 giugno 2006, per effetto del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 8, convertito in legge, con modif., dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, art. 1. 10.3. - Ciò posto, si rileva che questa Corte ha ripetutamente evidenziato il carattere prioritario che la L. n. 184 del 1983, art.1 attribuisce alla esigenza del minore di crescere nella famiglia di origine: una esigenza della quale è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti - ed a prescindere dalla imputabilità a costoro di detta situazione -, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore stesso (v., ex aliis, Cass., sent. n. 10126 del 2005). La richiamata valorizzazione del legame naturale rende necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono del minore quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso, finalizzata esclusivamente all'obiettivo della tutela dei suoi interessi. In particolare, siffatta valutazione non può discendere da un mero apprezzamento circa la inidoneità dei genitori (o congiunti) del minore cui non si accompagni l'ulteriore, positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi ed irreversibili alla equilibrata crescita dell'interessato, dovendo, invece, la valutazione di cui si tratta necessariamente basarsi su di una reale, obiettiva situazione esistente in atto, nella quale soltanto vanno individuate, e rigorosamente accertate e provate, le gravi ragioni che, impedendo al nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita, ed adeguati riferimenti educativi, al minore, ne giustifichino la sottrazione allo stesso nucleo.
10.4. - Alla stregua di quanto fin qui esposto, risulta rispettosa del dettato normativo la decisione censurata, con la quale la Corte territoriale ha specificamente valorizzato, quali elementi sintomatici di una ormai raggiunta capacità genitoriale del D., la "forte spinta motivazionale data dal suo desiderio di poter riavere in futuro la propria figlia con sè", come emersa dalle relazioni degli operatori della comunità presso la quale il D. era stato in trattamento terapeutico, nonchè la stessa ansia da lui dimostrata per la situazione di precarietà della figlia, segno di un reale interessamento per la sua sorte: elementi non disgiunti dalla progettualità e dalla capacità, posta in evidenza, di relazionarsi con i giovani e di costituirne una guida idonea e, soprattutto, dalla volontà manifestata di costruire un valido rapporto con la figlia, anche attraverso la ricerca, concretamente operata, di incontri con la stessa.
In tale quadro, anche la considerazione delle ulteriori circostanze - ritenute dal ricorrente prive di incidenza ai fini della decisione da adottare in ordine alla sussistenza o meno dello stato di abbandono della minore - dell'avvenuto completamento del percorso di recupero sociale del D., del superamento della dipendenza da sostanze stupefacenti, della prestazione di attività di volontariato, nonchè della Indipendenza economica, conseguita attraverso la intrapresa attività artigianale (circostanze tutte, quelle appena richiamate, nelle quali la Corte di merito ha ravvisato il segnale di una reale maturazione del D., del progressivo formarsi in lui di una nuova consapevolezza del suo ruolo, e di una raggiunta capacità di porsi come valida figura di riferimento) va letta in chiave di individuazione delle condizioni per la esclusione dello stato di abbandono della minore, e, quindi, risulta pienamente conforme alla previsione normativa.
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha censurato la decisione che il Tribunale aveva adottato senza farsi carico, ai fini che in questa sede interessano, della descritta metamorfosi intervenuta nella vita e nella personalità del D., tale da impedire che si potesse configurare quella mancanza di cure materiali e morali necessario per lo sviluppo armonico e sereno del minore, che determina lo stato di abbandono.
11. - E' pur vero che la minore di cui si tratta era stata per un lungo periodo di tempo affidata ad una coppia di coniugi con i quali aveva, evidentemente, cominciato a costruire un rapporto che, nel tempo, si sarebbe potuto trasformare in un legame stabile ed intenso, tale da garantirle una crescita serena ed un punto di riferimento essenziale. E tuttavia, al riguardo, questa Corte ha sottolineato la irrilevanza della valutazione prognostica della situazione che verrebbe per il minore a realizzarsi presso l'affidatario, non essendo questa comparabile con la prospettiva che attende il minore stesso al rientro nella famiglia d'origine, posto che l'adozione non è volta ad assicurargli le migliori condizioni di vita possibili, ma costituisce una "extrema ratio" (v. sent. n. 19862 del 2003, cit.).
Peraltro, proprio in considerazione della peculiarità della situazione, e, in particolare, della mancanza di assuefazione della piccola al rapporto con il padre, risulta corretta la decisione della Corte di merito anche nella parte relativa all'affidamento della stessa alla comunità di recupero presso la quale era già stato ospitato il padre: non si ravvisa, invero, alcuna violazione di legge nel provvedimento in esame, che non può considerarsi alla stregua di una vera e propria nuova istituzionalizzazione della minore, in quanto è accompagnato dalla previsione della elaborazione, da parte degli operatori della comunità, di un progetto inteso allo sviluppo della sua relazione con il padre, e, quindi, propedeutico al suo definitivo affidamento al genitore. Si tratta di una decisione pienamente legittima, ove si consideri che l'affidamento della minore all'Ente è finalizzato al compimento delle verifiche ritenute, con misura prudenziale, necessarie, ai fini del graduale ricongiungimento con il padre, e fermo l'accertamento, ormai acquisito, della conseguita capacità genitoriale.
12. - Quanto alla lamentata incongruità della scelta del tipo di comunità destinata ad ospitare la minore, in quanto ente privo, come sostenuto dal ricorrente, di competenza specifica alla cura della minore, si tratta di apprezzamento di fatto, il cui sindacato è inibito a questa Corte.
13. - Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Non essendo stata spiegata attività difensiva dall'intimato, non vi è luogo a provvedimenti sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 1 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2006