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Mantenimento dei figli

AFFIDAMENTO CONDIVISO
Il mantenimento dei figli in caso di affidamento condiviso

L'art. 155, quarto comma, del codice civile stabilisce che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1.       le attuali esigenze del figlio;
2.       il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3.       i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4.       le risorse economiche di entrambi i genitori;
5.       la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi
 
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