Impresa familiare e convivente di fatto
La Sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n. 5632 del 15.03.2006, ha stabilito che l'attività lavorativa e di assistenza svolta nell’ambito di un contesto familiare in favore del convivente di fatto, normalmente rinviene la sua causa nei vincoli di solidarietà ed affettività esistenti, i quali di norma sono alternativi ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato, mentre qualche volta si può inquadrare il rapporto stesso nell'ipotesi dell’impresa familiare, applicabile anche alla famiglia di fatto considerato che la stessa rappresenta una formazione sociale atipica di rilievo costituzionale ai sensi dell’art. 2.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SENTENZA 15-03-2006, n. 5632
Svolgimento del processo
1. Con ricorso al Tribunale di Orvieto depositato il 4.72000, R. E. assumeva che aveva lavorato alle dipendenze di P.A. dal 17.10.1986 fino al suo decesso avvenuto il 12.11.1999 in qualità di collaboratrice domestica presso la sua abitazione in ……..; aveva svolto in prevalenza lavori domestici (riassetto e pulizia dell'abitazione e preparazione dei pasti), nonchè lavoro agricolo presso l'azienda agricola del P. (vendemmia, raccolta olive, raccolta legna) e saltuariamente mansioni di autista ed infine, essendosi aggravate le condizioni di salute del datore di lavoro, pesanti compiti di assistenza infermieristica diurna e notturna presso l'ospedale e presso l'abitazione; per svolgere i predetti lavori, dopo qualche mese dall'inizio del rapporto, era stata invitata dal P. a trasferirsi presso la sua abitazione dove aveva abitato fino al decesso; il rapporto di lavoro non era mai stato regolarizzato; per il suo lavoro aveva percepito per i primi 12 mesi solo acconti mensili in contanti e successivamente acconti annuali a forfait a mezzo assegni per complessive L. 57.700.000; alla cessazione del rapporto aveva maturato la complessiva somma di L. 179.857.471 per differenze retributive mensili, indennità di mancato preavviso, ferie maturate e non godute e T.F.R., dalla quale doveva essere detratto l'importo già percepito.
La R. aggiungeva che dopo la cessazione del rapporto aveva chiesto quanto a lei dovuto agli eredi P.A. e Pi.Ad., i quali all'esito di un'intesa trasfusa in una scrittura privata in data 21.12.1999 le avevano corrisposto la somma di L. 30.000.000, pretendendo, a fronte di tale attribuzione patrimoniale, la dichiarazione della inesistenza del descritto rapporto e la rinuncia alle somme dovute e mai corrisposte; con lettera in data 12.1.2000 aveva impugnato detta rinuncia ex art. 2113 c.c. ed in data 20.1.2000 il legale di controparte aveva negato la esistenza del rapporto di lavoro sostenendo che si era trattato di convivenza "more uxorio". Premesso che la predetta rinuncia doveva ritenersi invalida, la ricorrente sosteneva che la convivenza instauratasi con il P. doveva intendersi come comunanza di vitto ed alloggio ed era stata determinata dalla necessità del P. di avere continuamente a disposizione una collaboratrice domestica che si occupasse quotidianamente di tutto ciò che riguardava il riassetto e la pulizia dell'abitazione e le restanti incombenze domestiche (fare la spesa, preparare i pasti, lavare, stirare ecc.). Ed infatti ella era stata nell'ottobre 1986 dal P. che era alla ricerca di una collaboratrice domestica che si occupasse della sua abitazione, oltre che della sua azienda agricola e, dopo 12 mesi, era stata da lui invitata a trasferirsi presso la sua abitazione per rendere più agevole il lavoro della ricorrente e forse per essere "servito" meglio, cosa che era avvenuta nell'agosto del 1987. Ciò dimostrava che la convivenza era stata un fatto secondario ed accessorio ai rapporto di lavoro domestico, tanto più che ella non aveva mai partecipato alle risorse della pretesa famiglia di fatto ed i rispettivi patrimoni erano sempre rimasti distinti.
Chiedeva quindi che fosse dichiarata nulla la rinuncia di cui alla scrittura privata 21.12.1999, che fosse accertato che era intercorso con il P. il descritto rapporto di lavoro subordinato e che gli eredi P.A. e P.A. fossero condannati al pagamento della residua somma di lire 92.157.470 (detratto l'importo di 30 milioni da loro ricevuto) per i titoli indicati con interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
2. Si costituivano i convenuti con un'unica memoria contestando la domanda, ivi compresa quella concernente la scrittura privata 21.12.1999. In particolare, eccepivano che il P., rimasto vedovo nel gennaio 1968, viveva nella propria casa in …., con la cognata L.C. (gemella della moglie) e la nipote G.S. (figlia della propria sorella P. A.); nel 1973 aveva cercato una nuova compagna trovandola nella persona della ricorrente R.E. di Monteleone di Orvieto; fidanzatosi con questa, dal 1973 ai 1987, tutti i giovedì e domenica pomeriggio si era recato da lei; nel 1987 aveva terminato la propria casa in Panano, Via ................., e vi era andato ad abitare insieme alla ricorrente, mentre nella sua casa di Via ................. avevano continuato ad abitare la cognata e la nipote; i rapporti tra il P. e la R. erano stati quelli di marito e moglie e come tali essi avevano convissuto e si erano comportati facendo insieme anche viaggi di piacere; il P. le aveva anche fatto dei regali tra i quali prima una Fiat Uno usata e poi una Polo nuova;
tra i due vi era reciproca assistenza dimostrata anche dal fatto che circa tre anni prima la ricorrente si era operata ad una gamba ed era stata assistita durante la convalescenza dal P.. Eccepivano che i lavori dei campi erano svolti dal P., coltivatore diretto, normalmente con scambio di manodopera. Eccepivano quindi che la comunanza di vita ed interessi (cosiddetta famiglia di fatto) che rendeva operante la presunzione di gratuità delle prestazioni rese dalla ricorrente.
3. Interrogate liberamente le parti, assunta una prova testimoniale e depositate note difensive, con sentenza n. 78101 del 9.3.2001 l'adito Tribunale di Orvieto, ritenuto che l'attività di cui al ricorso era stata prestata esclusivamente nell'ambito della vita familiare come manifestazione della solidarietà derivante da vincoli di affetto e di convivenza e che non era stata data prova del vincolo della subordinazione, respingeva la domanda compensando tra le parti le spese di lite.
4. Avverso la predetta sentenza, notificata il 21.3.2001, ha proposto appello la R. con ricorso depositato il 20.4.2001, chiedendone la riforma con accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Si sono costituiti gli appellati contestando le ragioni del gravame.
La Corte d'appello di Perugia con sentenza del 5 giugno - 16 luglio 2003 ha rigettato l'impugnazione confermando la pronuncia di primo grado, con compensazione delle spese tra le parti.
5. Avverso questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione la R. con quattro motivi.
Resistono con controricorso gli intimati.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'erronea qualificazione giuridica del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nonchè l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 2094 c.c., nonchè l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 230 bis c.c., nonchè l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la mancata ammissione di una prova testimoniale.
2. I primi tre motivi - che possono essere trattati congiuntamente in quanto oggettivamente connessi - sono infondati.
2.1. In diritto va ribadito quanto già affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 19 dicembre 1994, n. 10927) secondo cui un'attività lavorativa che si svolga nell'ambito della convivenza more uxorio non è di norma riconducibile ad un rapporto di subordinazione onerosa (cfr. anche Cass., sez. lav., 4 gennaio 1995, n. 70, che parla ancora di presunzione di gratuità), mentre è semmai possibile inquadrare il rapporto stesso nell'ipotesi della comunione tacita familiare come delineata dall'art. 230 bis c.c.; principio che può estendersi anche alla vera e propria impresa familiare atteso che la famiglia di fatto costituisce una formazione sociale atipica a rilevanza costituzionale ex art. 2 Cost. (cfr. C. cost. 18 novembre 1986 n. 237).
Questa Corte (Cass. 18 ottobre 2005 n. 20157) ha più recentemente affermato che il carattere residuale dell'impresa familiare, quale risultante dall'incipit della disposizione che l'ha introdotta in occasione della riforma del diritto di famiglia (Salvo che non sia configuratole un diverso rapporto ...), mira proprio a coprire tutte quelle situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, che non rientrino nell'archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, con l'effetto di confinare in un'area ben più limitata quella del lavoro familiare gratuito. Sicchè, ove un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa ed un corrispettivo sia stato erogato dal titolare, occorrerà distinguere la fattispecie del lavoro subordinato e quella della compartecipazione all'impresa familiare, senza che possa più avere ingresso alcuna causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare. Principio questo che può essere esteso anche alla famiglia di fatto consistente in una convivenza more uxorio ove la prestazione lavorativa sia resa nel contesto di un'impresa familiare.
Ma al di fuori di questa ipotesi la prestazione lavorativa resa nell'ambito di una convivenza more uxorio rimane tuttora riconducibile ai vincoli di fatto di solidarietà ed affettività che di norma sono alternativi ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive qual è il rapporto di lavoro subordinato, anche se in principio non può escludersi del tutto la configurabilità di quest'ultimo, così come è ipotizzatale l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra coniugi (Cass., sez. lav., 9 agosto 1996, n. 7378). Cfr. anche Cass., sez. lav., 29 maggio 1991, n. 6083 secondo cui le prestazioni di lavoro tra conviventi more uxorio possono sia rientrare fra le prestazioni "gratuite", sia costituire esecuzione di un vero contratto di lavoro subordinato, con diritto alla retribuzione; accertarne la sussistenza è compito del Giudice di merito, il quale è libero di formare il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori ritenuti rilevanti e la sua valutazione, se adeguatamente motivata ed immune da errori logico - giuridici, non è censurabile in sede di legittimità.
2.2. Nella specie la Corte d'appello, con tipica valutazione di merito ad essa demandata e non censurabile in sede di legittimità in quanto assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, ha escluso in fatto - confermando l'analoga valutazione dei giudici di primo grado - che ricorressero i presupposti di un rapporto di lavoro subordinato ed ha invece riferito, l'attività lavorativa della ricorrente come ascrivibile esclusivamente ai vincoli di solidarietà ed affettività tipici di un rapporto di convivenza more uxorio. Ha osservato la Corte Territoriale che dalle deposizioni testimoniali era risultato che il P., rimasto vedovo nel 1968, conobbe la R. all'incirca nell'anno 1973, o comunque parecchi anni prima dell'inizio del rapporto di lavoro allegato nel ricorso introduttivo (1986). Tra i due si instaurò sin da allora una relazione di tipo sentimentale ed il P. si muoveva da ................. dove abitava all'epoca in via ................. insieme alla cognata L.C. ed alla nipote G.S., quasi tutti i giovedì sera ed i pomeriggi della domenica per andare a trovare la R. a ................. di .................. Nel frattempo il P. terminò i lavori di costruzione della casa di via ................., sempre in ................., e qui iniziò a convivere con la R. nell'anno 1986 o 1987, come era sua intenzione manifestata già da prima. Da allora e fino al decesso del P., avvenuto nel novembre del 1999, i due convissero "more uxorio", tanto è vero che il P. presentava la R. come sua compagna e la stessa R. talvolta si era presentata come moglie. Ciò è dimostrato anche dalle varie cartoline inviate dai due a parenti ed amici firmandosi per lo più ".................".e.".................. .
Vi è poi il film menzionato dalla teste G., che ha visto i due "a braccetto" o "comunque sempre insieme". La stessa ricorrente in sede di interrogatorio ex art. 420 c.p.c. ha dichiarato: ".. .in ferie sono andata all'estero con il P.".
E' vero che la R. assisteva il P. quando questi stava male, ma è altrettanto vero che anche il P. ebbe ad assistere la R. durante la convalescenza dopo l'operazione di angioplastica.
In sostanza - ha affermato la Corte d'appello - si è trattato di una convivenza ""more uxorio''' o comunque basata sull'affetto reciproco in mancanza di prove relative alla subordinazione nell'espletamento delle prestazioni di natura domestica ed in quelle (da ritenersi occasionali o comunque saltuarie in base alle risultanze testimoniali) di natura agricola. La Corte territoriale ha poi aggiunto che dalle deposizioni testimoniali risultava che in realtà la R. non si era mai occupata dell'impresa agricola se non per lo svolgimento di lavori saltuari di piccola entità, per cui appariva evidente che non potesse esserci alcuna sua partecipazione attiva nell'impresa agricola. In questo contesto l'elemento di fatto costituito dall'asserito pagamento di una retribuzione sfuma alquanto perché generico e sostanzialmente ambiguo. La Corte d'appello significativamente ricorda che in sede di interrogatorio ex 420 c.p.c. la ricorrente si è contraddetta al riguardo. Infatti, in un primo momento ha dichiarato che il P. cominciò a pagarle uno stipendio soltanto nel 1992. Poi ha rettificato questa dichiarazione confermando quanto esposto nella narrativa del ricorso; ossia che aveva percepito delle somme anche negli anni precedenti al 1992.
In breve la valutazione di merito operata dalla Corte d'appello resiste alle critiche mosse dalla ricorrente con i primi tre motivi di ricorso.
3. Inammissibile è infine il quarto motivo del ricorso atteso che la circostanza sulla quale non è stata ammessa la prova testimoniale (ossia …..Pi. se ai figli dello stesso o anche alla ricorrente) non ha carattere decisivo. Cfr. Cass., sez. lav., 5 marzo 2001, n. 3200, secondo cui nel rito del lavoro, il 2 comma dell'art. 437 c.p.c., nello stabilire che il collegio può ammettere, anche di ufficio, i mezzi istruttori ritenuti indispensabili ai fini della decisione della causa, attribuisce al Giudice di Appello un potere discrezionale il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità.
4. Quindi il ricorso nel suo complesso deve essere rigettato.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2006