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Casa coniugale

ANNO/NUMERO 1990/00901 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI ASSEGNARE LA CASA CONIUGALE AL CONIUGE SEPARATO - CARATTERE ECCEZIONALE - FUNZIONE - APPLICABILITA' AL CONIUGE NON AFFIDATARIO DELLA PROLE - DIVIETO - ASSEGNAZIONE DETTO CONIUGE EX ART. 156 COD. CIV. - INAMMISSIBILITA' - PARAMETRI DI VALUTAZIONE EX ART. 11 N. 6 DELLA LEGGE N. 74 DEL 1987 - ESCLUSIONE.* L'attribuzione al giudice del potere di assegnare la casa coniugale al coniuge separato (art. 155, quarto comma, Cod. Civ.), derogando al principio generale secondo il quale il debitore risponde delle obbligazioni presenti e future con tutti i suoi beni, ha carattere eccezionale ed e' dettata nell'esclusivo interesse della prole minorenne, onde non e' applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, al coniuge che non sia affidatario della prole, ancorche' abbia diritto al mantenimento; Ne' a questo ultimo puo' l'abitazione nella casa familiare essere assegnata ai sensi dell'art. 156 Cod. Civ., che non conferisce al giudice il potere di imporre al coniuge obbligato al mantenimento di adempiervi in forma specifica e non mediante prestazione pecuniaria. Il detto carattere di eccezionalita' del quarto comma del citato art. 155 non consente nemmeno di utilizzare i diversi e piu' elastici parametri di valutazione, introdotti nell'assegnazione della casa coniugale dall'art. 11, n. 6, della legge 6 marzo 1987 n. 74, con riguardo ai casi di scioglimento di matrimonio, nella prospettiva di tutelare il coniuge piu' debole. ( v.1315/89, mass n.462168; ( conf.3100/89, mass n.463227; ( conf. 6424/87, mass n.454704; ( conf.3571/87, mass n.452529
 
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