ANNO/NUMERO 1990/00901
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI
CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI
ASSEGNARE LA CASA CONIUGALE AL CONIUGE SEPARATO - CARATTERE
ECCEZIONALE - FUNZIONE - APPLICABILITA' AL CONIUGE NON
AFFIDATARIO DELLA PROLE - DIVIETO - ASSEGNAZIONE DETTO CONIUGE
EX ART. 156 COD. CIV. - INAMMISSIBILITA' - PARAMETRI DI
VALUTAZIONE EX ART. 11 N. 6 DELLA LEGGE N. 74 DEL 1987 -
ESCLUSIONE.*
L'attribuzione al giudice del potere di assegnare la casa coniugale
al coniuge separato (art. 155, quarto comma, Cod. Civ.), derogando
al principio generale secondo il quale il debitore risponde delle
obbligazioni presenti e future con tutti i suoi beni, ha carattere
eccezionale ed e' dettata nell'esclusivo interesse della prole
minorenne, onde non e' applicabile, neppure in via di
interpretazione estensiva, al coniuge che non sia affidatario della
prole, ancorche' abbia diritto al mantenimento; Ne' a questo ultimo
puo' l'abitazione nella casa familiare essere assegnata ai sensi
dell'art. 156 Cod. Civ., che non conferisce al giudice il potere di
imporre al coniuge obbligato al mantenimento di adempiervi in forma
specifica e non mediante prestazione pecuniaria. Il detto carattere
di eccezionalita' del quarto comma del citato art. 155 non consente
nemmeno di utilizzare i diversi e piu' elastici parametri di
valutazione, introdotti nell'assegnazione della casa coniugale
dall'art. 11, n. 6, della legge 6 marzo 1987 n. 74, con riguardo ai
casi di scioglimento di matrimonio, nella prospettiva di tutelare il
coniuge piu' debole. ( v.1315/89, mass n.462168; ( conf.3100/89,
mass n.463227; ( conf. 6424/87, mass n.454704; ( conf.3571/87, mass
n.452529
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