Revoca della dichiarazione di fallimento
1. Se la sentenza dichiarativa di fallimento e` revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento.
2. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato.
3. Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante che e` stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore puo` ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo le modalita` stabilite dalle speciali norme vigenti per l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni
Massima della Cassazione
Revoca della dichiarazione di fallimento
Il curatore del fallimento non ha facoltà di sciogliersi da un contratto di locazione in corso alla data del fallimento stesso - subentrando, per converso, nella posizione del fallito nel rapporto contrattuale pendente - , ma ha facoltà di esercitare l'azione revocatoria di cui all'art.67 L.fall., ove ne sussistano le condizioni previste da tale norma per far dichiarare inopponibile alla massa il contratto stipulato in epoca anteriore al fallimento, nel qual caso, peraltro, egli sarà tenuto al rispetto degli obblighi contrattuali fin quando essi non vengano paralizzati dalla sentenza che accoglie la domanda di revoca (senza che l'effetto costitutivo tipico di tale sentenza metta in questione il fondamento giuridico delle prestazioni precedentemente eseguite in corso di contratto
Revoca della dichiarazione di fallimento
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