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Poteri del tribunale fallimentare


Poteri del tribunale fallimentare
1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e` investito dall'intera procedura fallimentare; provvede sulle controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
2. Il tribunale puo` in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori, e surrogare un altro giudice al giudice delegato.
3. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con decreto non soggetto a gravame.

Massima della Cassazione
Poteri del tribunale fallimentare
La competenza per materia si determina sulla base della domanda dell'attore e dei fatti posti a fondamento della stessa, senza che rilevi la qualificazione che l'attore abbia dato alla azione proposta, che potrebbe essere artificiosamente prospettata allo scopo di sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha respinto il regolamento facoltativo di competenza proposto da una Banca contro la sentenza non definitiva del Tribunale in sede monocratica che, ai sensi dell'art. 24 della legge fallimentare e dell'art. 20 cod. proc. civ., aveva dichiarato la propria competenza in ordine all'azione risarcitoria da illecito aquiliano, proposta da una curatela fallimentare contro tale Banca, con riferimento ad una condotta di <> causativa di un aggravamento del dissesto e dell'artificiosa tenuta in vita dell'impresa, sia in ragione della del tribunale fallimentare in ordine a tutte le azioni che derivino dalla dichiarazione di fallimento, sia in ordine al criterio del , e ha individuato la competenza del Tribunale adito dalla curatela, non già in base al fatto che il curatore avesse agito su autorizzazione del giudice delegato del fallimento, ritenuto criterio inidoneo a influenzare la competenza, ma solo in base al diverso criterio della verificazione dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., consistente nella artificiosa tenuta in vita di un'impresa, con il conseguente danno che si realizza nel luogo dove ha sede l'impresa, poi dichiarata fallita).
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