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Poteri del curatore

Poteri del curatore


1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato.
2. Egli non puo` stare in giudizio senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato, salvo in materia di contestazioni e di tardive denunzie di crediti e di diritti reali mobiliari.
3. Il curatore non puo` assumere la veste di avvocato o di procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento


Massima della Cassazione
Poteri del curatore
Con riferimento alla norma dell'art. 72 l. fall., l'esecuzione del contratto preliminare di compravendita, idonea ad impedire l'esercizio della facoltà di scioglimento unilaterale del contratto conferita al curatore, si deve identificare o in quella che deriva dalla volontaria stipulazione del contratto definitivo, o nella statuizione giudiziale passata in cosa giudicata che tenga luogo di quella stipulazione, poiché soltanto in uno di tali modi si può verificare l'effetto traslativo della proprietà della cosa e l'esaurimento della situazione giuridica obbligatoria scaturente dal contratto preliminare, nella pendenza della quale può, invece, legittimamente inserirsi l'iniziativa di scioglimento del vincolo del curatore. Tale iniziativa, per conseguenza, non può trovare ostacolo ne' nella circostanza che sia già avvenuto il pagamento del prezzo, con l'immissione del promissario acquirente nel possesso del bene, trattandosi di effetto soltanto prodromico ed anticipatore del divisato assetto di interessi ma non già realizzatore di un effetto traslativo, ne' nella circostanza che, prima della dichiarazione di fallimento, la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre del promissario acquirente sia stata trascritta ai sensi dell'art. 2652, numero 2), cod. civ., poiché l'adempimento di tale formalità non incide sulla facoltà del curatore di recedere "ex" art. 72 citato, ma determina soltanto - ai sensi dell'art. 45 l. fall. - l'opponibilità alla massa dei creditori della domanda stessa e della eventuale sentenza di accoglimento, sempre che il curatore abbia scelto l'esecuzione del contratto, invece che il suo scioglimento, configurandosi in questo secondo caso la scelta del curatore come elemento ostativo all'accoglimento di quella domanda.
Poteri del curatore
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