Legittimazione a proporre opposizione al fallimento
Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.3368/2006),il giudice italiano è competente a conoscere del ricorso per la dichiarazione di fallimento, presentata nei confronti di una società costituita in Italia, anche ove la stessa abbia trasferito all’estero la sua sede legale.
Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite in sede di regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall’ex amministratore di una società di diritto italiano, la cui sede legale viene spostata all’estero pochi mesi prima che iniziasse la procedura fallimentare.
In via preliminare, il Collegio ha anche affrontato e risolto il problema in ordine alla legittimazione dell’amministratore della società a proporre, iure proprio, l’opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento a norma dell’art. 18 L. Fall. e, pendente tale procedimento, a proporre il regolamento preventivo di giurisdizione, di cui all’art. 41 Cod. Proc. Civ.
A tal proposito, le Sezioni Unite, adeguandosi all’orientamento prevalente, sottolineano come l’amministratore della società abbia certamente un’interesse personale a rimuovere gli effetti della dichiarazione di fallimento. Più specificamente, esso sarebbe un interesse,da un lato, di natura morale e ciò in virtù del fatto che l’apertura della procedura fallimentare può sfociare nella contestazione di reati a carico dell’amministratore, dall’altro, di natura patrimoniale, visto che la dichiarazione di fallimento può portare ad eventuali azioni di responsabilità contro l’amministratore.
Pertanto, secondo la Suprema Corte, tale interesse legittima l’amministratore a proporre iure proprio opposizione alla dichiarazione di fallimento al fine di ottenere la revoca della dichiarazione di fallimento.
Nel merito, l’iter logico-giuridico che ha portato il Collegio alla conclusione per cui la giurisdizione in materia di procedure concorsuali spetta al giudice italiano, si articola nell’analisi delle disposizioni di cui agli artt. 3, secondo comma, 25, terzo comma, L. 218/1995 e art. 9 L. Fall.
Le Sezioni Unite, cioè, ritengono che la giurisdizione del giudice italiano derivi dal combinato disposto dell’art. 3, secondo comma, L. 218/1995, nella parte in cui prevede la sussistenza della giurisdizione sulla base dei criteri di competenza per territorio e dell’art. 9 L. Fall., che indica quale giudice competente alla dichiarazione di fallimento il giudice del luogo dove si trova la sede principale dell’impresa.
Infine, la Suprema Corte ha precisato che il trasferimento all’estero della sede legale della società non può influire sulla competenza territoriale e funzionale del giudice adito, salvo il caso in cui sia validamente provata la circostanza che il trasferimento all’estero della sede legale è stato seguito anche dal trasferimento dell’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale, direttiva, amministrativa e organizzativa della società.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Ordinanza n. 3368 del 16/02/2006
RITENUTO IN FATTO
Nel corso del procedimento instaurato su ricorso del sig.M. I, depositato il 22 ottobre 2003, col quale è stata richiesta la dichiarazione di fallimento della I.G.P s.r.l, gia’ SNA spa. Il sig.G.M,nella qualita’ di ex amministratore della societa’ I.G.P, ha proposto istanza per regolamento preventivo di giurisdizione con atto notificato il 27 gennaio 2004, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
La parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva.
Il procurato generale, al quale gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell’art.375 cpc, ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice italiano.
RITENUTO IN DIRITTO
1. A sostegno della istanza il ricorrente – premesso di essere legittimato al ricorso nella sua qualita’ di ex amministratore della societa’ nei cui confronti è stata richiesta l’apertura della procedura concorsuale – richiama l’art.3 della l. n.218 del 1995 e l’art.9 l. fall., e sostiene che al momento della proposizione dell’istanza di fallimento la sede legale ed effettiva della societa’ era stata trasferita dall’italia in Ucraina; con la conseguenza che sarebbe esclusa la possibilita’ di dichiarare in Italia il fallimento di un imprenditore avente ormai sede all’estero.
1.1 Il ricorso è ammissibile, in quanto anche l’ex amministartore di una societa’ di capitali è legittimato iure proprio a proporre opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento della societa’, per rimuoverne gli effetti che possono discenderne sul piano morale ( in relazione alla eventuale contestazione di reati) e patromoniale ( in relazione ad eventuali azioni di responsabilita’) ( Cass. 22 maggio 1978 n. 2529); e correlativamente, considerata la intrinseca natura giurisdizionale del procedimento prefallimentare ( cass.17 agosto 1990,n. 8363), egli è legittimato, nella pendenza del procedimento stesso, anche a proporre regolamento di giurisdizione, pe r eliminare ogni dubbio sulla questione di giurisdizione ( S.u Cass.8 ottobre 1974,n .2659).
2. Il ricorso è, tuttavia, infondato, alla stregua delle seguenti considerazioni.
2.1 La societa’ è stata costituita in Italia, precisamente ad Alessandria, nel febbraio 1978. Il trasferimento della sede legale è avvenuto prima a Roma ( nel luglio 2000), poi, a Napoli ( nell’aprile 2003), ed è stato formalizzato in Ucraina il 23 maggio 2003.
2.2 La crisi dell’impresa si è manifestata con evidenza ben prima del trasferimento della sede in Ucraina ( v. atti di precetto del 2000, del 2001 e del 2002, nonchι la cambiale tornata insoluta nel febbraio 2003, relativa al pagamento di una rata derivante dalla transazione cui la Snia si era impegnata con l’I, creditore istante, in relazione alla condanna, passata in giudicato, a carico della societa’, al versamento di lire 583.346.700), ed è esplosa nel maggio successivo ( v.cambiali, protestate, relative alle mensilita’ di maggio e del giugno 2003).
L’istanza di fallimento a carico della sna è stata depositata presso il Tribunale di roma nell’ottobre 2003.
2.3 In questa situazione fattuale, non essendo stato dedotto( e neanche specificatamente allegato) che al trasferimento all’estero della sede legale abbia fatto seguito anche il trasferimento dell’effettivo esercizio di un ‘attivita’ imprenditoriale e del centro dell’attivita’ direttiva amministarativa ed organizativa, proprio alla stregua delle norme invocate dal ricorrente ( art.3, comma 2, ult.parte, l.31 maggio1995, n. 218 e art. 9 l.fall.), deve ritenersi che la competenza giurisdizionale spetta al giudice italiano.
2.4 Infatti, nella fattispevie non puς operare il criterio previsto ( in tema di trasferimento della sede statuaria in altro Stato) dall’.art.25, comma3, l.31 maggio 1995, n.218, in quanto il trasferimento della sede statutaria si è risolto in un atto meramente formale ed è dunque da escludere che esso sia stato posto in essere conformemente alla legge degli stati interessati. E’ invece, applicabile la legge del luogo in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione della societa’( art.25, comma1, l.218/95); con la conseguenza che spetta a questo giudice stabilire, in conformita’ ai principi del proprio ordinamento, quale sia in concreto la sede effettiva della societa’.
3. Va, dunque, affermata la giurisdizione del giudice italiano quale giudice competente a conoscere del ricorso per la dichiarazione di fallimento presentata nei confronti della societa’ de qua.
Nessun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano.
Così deciso nella camera di consiglio delle S.U.civili il 2 febbraio 2006.