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Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti

Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti
1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome e il domicilio della persona alla quale fu fatto e del richiedente, la scadenza del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento.
2. Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di pagamento fatti in conformita` della legge cambiaria.




Massima della Cassazione
Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti
IN TEMA DI REVOCATORIA FALLIMENTARE, L'ESISTENZA DI NUMEROSI PROTESTI A CARICO DEL FALLITO PUO FAR PRESUMERE CHE IL CREDITORE SIA VENUTO A CONOSCENZA DELLO STATO DI DISSESTO CHE ESSI RENDONO PALESE; TALE PRESUNZIONE, PERALTRO, E RELATIVA, NEL SENSO CHE IL GIUDICE DEL MERITO RIMANE LIBERO DI VALUTARE SE, IN CONTRASTO CON LA PRESUNZIONE MEDESIMA, VI SIANO CIRCOSTANZE IDONEE A FAR RITENERE NEL CREDITORE LA INSCIENTIA DECOTIONIS (NELLA SPECIE, ESIGUITA DEL CREDITO E LONTANANZA DEL CREDITORE, CON CONSEGUENTE VEROSIMIGLIANZA DEL FATTO CHE QUEST'ULTIMO NON AVESSE COMPIUTO RICERCHE NEGLI ELENCHI DEI PROTESTI



Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti
 
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