Fallimento ed onorario avvocato
Sentenza n. 16300 del 24 luglio 2007
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – OPPOSIZIONE AL FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE ONORARI SPETTANTI AL DIFENSORE - DETERMINAZIONE
Componendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno stabilito che, ai fini della liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari spettanti al difensore per la rappresentanza e la difesa della parte nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, il valore della causa – da determinarsi in base alla domanda – non va ragguagliato né all’attivo inventariato, né all’entità del passivo accertato, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che oggetto della pronuncia richiesta è la revoca del fallimento in relazione alla sussistenza dei suoi presupposti e che, in particolare, l’insolvenza non si ragguaglia alla massa passiva fallimentare, né comporta giudizi quantitativi, ma risulta, piuttosto, da una comparazione tra i debiti dell’imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione, ai fini della valutazione della possibilità di fronteggiare le passività con mezzi ordinari.