Nozione di sopraelevazione e distanze legali
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE II CIVILE
SENTENZA 7 dicembre 2004, n. 22895
Svolgimento del processo
B. Cesare, assumendo di essere proprietario della p. ed. 1132 del comune di Mori posta a confine con la p.f. 1389 di proprietà di Vincenzo M., e che quest'ultimo nell'anno 1973 aveva costruito un edificio a distanza inferiore a quella prevista dal regolamento edilizio, e, nel 1980, aveva anche sopraelevato l'edificio, convenne il predetto davanti al tribunale di Rovereto per ottenere la riduzione della nuova costruzione a distanza legale.
Il convenuto contestò ogni deduzione avversa e, attribuendo all'attore di aver realizzato un garage in violazione delle distanze, avanzò domanda riconvenzionale per ottenere la demolizione del manufatto.
All'esito dell'istruttoria, il tribunale - con sentenza 14.4.1999 - accertata quale fosse la linea di confine, condannò il M. ad arretrare a cinque metri da essa la costruzione realizzata sulla p. ed. 1389 sopraelevata nel 1980, e condannò il B. ad arretrare a quattro metri dal confine la costruzione adibita a garage, rigettando tutte le altre domande.
La sentenza fu impugnata dal B. che denunciò, tra l'altro, un vizio di ultrapetizione per avere il tribunale accertato il confine senza la relativa domanda (esclusa dal g.i. in quanto proposta tardivamente) e in assenza dei presupposti, esistendo un muro divisorio della proprietà che costituiva il confine certo. Il M. contestò i motivi del gravame e propose appello incidentale chiedendo la riduzione a distanza legale del garage, con determinazione dell'esatto confine e condanna del B. arilasciare la porzione di fondo di sua proprietà eventualmente occupata.
La corte d'appello di Trento, con sentenza 5.6.2001, in parziale accoglimento di entrambe le impugnazioni, da un lato dichiarò che il confine tra le pp. edd. 1132 e 1389 del comune di Mori coincideva con la linea evidenziata dalle lettere C-D in colore blu cerchiato rosso della planimetria allegata alla consulenza tecnica d'ufficio, dall'altro condannò il M. a ridurre ad una distanza di quattro metri dal confine la parte del fabbricato interrato sporgente dal suolo, come evidenziato nella planimetria della c.t.u., confermando nel resto la sentenza impugnata.
Osservò la corte d'appello, quanto alla domanda di accertamento dei confini, che il tribunale avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sul punto, e che in ogni caso la domanda proposta dall'attore rivelava una volontà di ottenere la tutela delle distanze legali sia dalle costruzioni che dal confine, per cui non era dubbio che, indipendentemente da una specifica istanza rivolta all'accertamento dei confini, era comunque necessario individuarli onde verificare il rispetto delle distanze.
Quanto alla concreta individuazione del confine, osservò la corte che il giudice di primo grado non si era limitato ad aderire alle conclusioni del c.t.u. ma le aveva esaminate criticamente, affermando di condividerle sulla base di valide argomentazioni.
Quanto alla costruzione esistente sulla p. ed. 1389, ritenne la corte che fosse fondato il motivo di appello del B., in quanto era incontestato ed emergeva dalla planimetria che la parte interrata del manufatto si elevava da terra per 60 centimetri, e tale sporgenza non poteva considerarsi irrilevante - come preteso dall'interessato - perchè ogni costruzione che affiori dal suolo deve rispettare le distanze legali. Nella specie, trattandosi di costruzione risalenteal 1973 e dovendo, quindi, trovare applicazione il p. di f. del 1966 che prevedeva, all'art. 23, una distanza di quattro metri dal confine, la parte sporgente dall'interrato doveva essere arretrata a tale distanza dalla proprietà confinante.
Quanto al motivo d'appello del B. concernente l'altezza della costruzione del M., osservò la corte che esso era infondato perchè, a prescindere dal fatto che il fabbricato non risultava gravato da servitus altius non tollendi, in riferimento all'altezza non era stata mai formulata una domanda specifica, sicchè fondatamente la controparte ne aveva eccepito il carattere di novità. Infine, quanto all'ultimo motivo di gravame, osservò la corte che l'assunto del B., secondo cui il garage insistente sulla p. ed. 1132 sarebbe stato eretto nei primi anni '60 e, quindi, sarebbe stato applicabile il criterio della prevenzione, era risultato smentito dalle dichiarazioni dei testi escussi e dellastessa moglie del B., dalle quali era emerso con certezza che l'opera era stata realizzata negli anni '80.
Infine, relativamente al primo motivo dell'appello incidentale del M., osservò la corte che doveva essere accolta la doglianza circa l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dei confini e di rilascio del terreno occupato dalla controparte, atteso che quest'ultima non aveva mai sollevato eccezioni sul carattere di novità della domanda stessa. In ordine al secondo motivo - concernente la condanna a riportare a distanza legale la sopraelevazione - rilevò, invece, che la tesi del M. di essersi limitato a modificare la pendenza della vecchia struttura di copertura, era smentita dalle risultanze della consulenza tecnica secondo cui era stata realizzata una vera e propria sopraelevazione per la quale vige sempre l'obbligo del rispetto delle distanze legali.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso in via principale M. Vinicio, in forza di due motivi, e in via incidentale dal B., che si affida a quattro motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi perchè proposti contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo proposto il M. denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 26 delle norme di attuazione del programma di fabbricazione del 1978 del comune di Mori e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Assume il ricorrente che i lavori eseguiti nell'anno 1980 sono consistiti esclusivamente nella modifica della copertura del fabbricato con una a falde, ma che il muro perimetrale sul qualedetta copertura poggia non è stato minimamente modificato in altezza; afferma, quindi, che in assenza di disposizioni regolamentari che prevedano "il mantenimento delle distanze dai confini o dalle costruzioni in ogni punto e in tutte le direzioni" il giudice di merito non avrebbe potuto affermare che la sopraelevazione era a distanza illegale (a metri quattro anzichè cinque, come previsti) perchè il punto di riferimento rimaneva esclusivamente il muro perimetrale preesistente.
Il motivo è destituito di fondamento.
La nozione giuridica di sopraelevazione - ai fini del rispetto delle distanze legali - coincide del tutto con la accezione normale del termine, ed indica qualsiasi costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato.
La sopraelevazione, per quanto di dimensioni ridotte, comporta sempre un aumento della volumetria e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti - e quindi anche ai fini delle distanze - come "costruzione".
Nel caso di specie è incontestato che il ricorrente avesse ricavato una ulteriore volumetria attraverso la copertura con tetto a falde della preesistente terrazza, e tale nuovo corpo di fabbrica, realizzato "sopraelevando" l'edificio, è soggetto alle norme sulle distanze vigenti al momento della realizzazione, a nulla valendo che esso sia rientrato rispetto al muro di appoggio, il quale - in quanto realizzato sotto la vigenza di disposizioni più favorevoli - era da considerare a distanza legale. Nè il ricorrente ha dedotto che le invocate norma di attuazione contengano disposizioni derogatorie in tema di distanze per quanto attiene alle sopraelevazioni.
Con il secondo motivo il M. denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 26 delle norme di attuazione del programma di fabbricazione del 1966 del comune di Mori e omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Si duole il ricorrente che la corte di Trento abbia ordinato la riduzione a quattro metri dal confine della parte di fabbricato emergente dal suolo perchè posta a metri 3,90 dal confine anzichè a 4 metri, avendo come riferimento del confine il muretto divisorio tra i due fondi, il quale, al contrario, non segnerebbe la reale delimitazione delle due proprietà. Afferma il ricorrente che mai nessuno - neppure il consulente tecnico - ha mai messo in dubbio il rispetto delle distanze con riferimento alla costruzione interrata di sua proprietà, e di conseguenza i giudici di merito non si sono preoccupati di accertare quale fosse realmente il profilo naturale del terreno all'epoca della costruzione e se, quindi, questa emergesse dal suolo o fosse integralmente interrata. Sul punto - a dire del ricorrente - la corte ha assunto come livello naturalequello del terreno del Bartolini - che invece era stato abbassato nel tempo - ed ha illogicamente affermato essere non contestata l'altezza del corpo di fabbrica e compatibile con le risultanze planimetriche, mentre l'altezza dei fabbricati non emerge dalle planimetrie e, comunque, esso appellante aveva decisamente contestato che la propria costruzione sporgesse dal livello del suolo di sessanta centimetri.
Il motivo è inammissibile perchè con esso - sotto l'apparente denuncia di violazione di norme di diritto - si sollevando esclusivamente censure di merito, tese a contestare i dati di fatto posti a base della decisione del giudici d'appello, e cioè la elevazione del manufatto dal terreno per circa cm 60 e la individuazione della linea di confine. La rispondenza dei riferiti dati alla reale situazione è affermata dalla corte di merito sulla base dei rilievi effettuati dal consulente tecnico, e in ragione di una non contestazione da parte dello stesso M. rispetto allededuzioni in tal senso della controparte, sicchè ogni eventuale censura presupporrebbe un riesame degli elementi suddetti che non è consentita in sede di legittimità. Nè alcuna valenza hanno le doglianze relative ad un preteso erroneo metodo di misurazione dell'emergenza del manufatto rispetto al livello del terreno, perchè dalla decisione si evince chiaramente che i giudici d'appello hanno preso in considerazione - e il metodo è sicuramente corretto - il livello del terreno dello stesso M. sul quale sorge la costruzione, non potendo aver rilievo il livello del terreno confinante.
Il ricorrente incidentale, denunciando, con il primo motivo, violazione degli articoli 112 e 183 c.p.c., 948 e 950 c.c., si duole che la corte trentina abbia qualificato la domanda del M. comeintesa ad ottenere il regolamento di confini - unica domanda che, a suo dire, poteva ritenersi implicitamente avanzata come antecedente logico della domanda di rispetto delle distanze legali - mentre avrebbe dovuto tener conto che il M. aveva chiesto la restituzione dell'area contesa e, quindi, aveva inteso porre una vera e propria istanza di revindica che era inammissibile per tardività.
Il motivo è infondato.
Non si comprende esattamente quale censura il B. muova alla decisione impugnata, perchè le critiche alla interpretazione della domanda (se cioè dovesse intendersi come regolamento di confini o revindica) non sono pertinenti con la decisione della corte che ha ritenuto ammissibile la domanda stessa (a prescindere dalla sua qualificazione giuridica) perchè, su di essa era stato accettato il contrad-dittorio. Il punto concernente la ritenuta tacita accettazione non è stato fatto oggetto di censure in ricorso, masolo nella memoria illustrativa depositata ai sensi dell'art. 178 c.p.c., mentre il ricorrente incidentale ha focalizzato le proprie censure esclusivamente sulla "tardività" della domanda stessa, come se l'accoglimento fosse stato ancorato dalla corte di merito soltanto ad un preteso contenuto implicito della istanza di regolamento nella domanda principale. Tale argomento è stato in effetti usato dalla corte di merito, ma in modo sostanzialmente pleonastico, perchè la stessa - nel rigettare il motivo di appello del B. avverso l'accertamento dei confini operato incidentalmente dal tribunale - pur affermando che in ogni domanda diretta ad ottenere il rispetto delle distanze deve ritenersi compresa la richiesta di accertamento dei confini, ha poi fatto esplicito rinvio alle più ampie argomentazioni che avrebbe svolte a sostegno dell'accoglimento dell'appello incidentale del M. sulla opposta doglianza della esclusione di detta domanda da parte del tribunale, argomentazioni basate essenzialmente sulla avvenuta accettazione del contraddittorio. Ne consegue che la questione della interpretazione della domanda operata dal giudice di merito -anche a prescindere dalla sua insindacabilità, se congruamente motivata - resta assorbita dal fatto che l'ammissibilità della domanda tardiva è stata ricollegata ad un diverso presupposto giuridico che non ha costituito oggetto di censura.
Con il secondo motivo il B. denuncia violazione degli artt. 950, 2697 c.c. e 115 c.p.c. lamentando che il tribunale di Rovereto prima, e la corte d'appello poi - che ne ha avallato la decisione - avrebbero determinato il confine secondo una ricostruzione virtuale, difforme dalle risultanze catastali e dai precedenti rilievi compiuti dai tecnici comunali, non considerando che la identificazione del confine con il muro divisorio era consolidata nel tempo ed accettata anche dal M. sia prima sia durante il giudizio.
Il motivo è inammissibile perchè propone censure finalizzate ad una rivalutazione del merito, e cioè al riesame dei criteri adottati dal tribunale e dalla corte d'appello per la individuazione dei confini - criteri che appaiono corretti e in linea con gli orientamenti espressi in materia da questa corte - e delle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito con argomentazioni adeguate e immuni da vizi logici e giuridici.
Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che la corte di merito colloca all'anno 1980 la edificazione del garage alla stregua delle deposizioni dei testi, mentre proprio da detti elementi probatoriemergerebbe con chiarezza che la costruzione risaliva al 1960, dato confermato anche dalle fotografie prodotte.
Anche detto motivo è palesemente inammissibile perchè mira al riesame delle risultanze testimoniali e documentali adeguatamente valutate dai giudici di merito.
Con l'ultimo motivo il B. denuncia violazione degli artt. 183 e 112 c.p.c. lamentando che la corte di merito non ha dato alcuna risposta alle censure mosse con l'atto di appello avverso la statuizione del tribunale che aveva ritenuto inammissibile la domanda da esso formulata quale reconventio reconventionis (e cioè la richiesta di demolizione del manufatto frontistante la p. ed. 1389 a confine con la p.f. 834/4, in risposta alla domanda del convenuto di demolizione del garage di esso B. realizzato sulla p.e. 1132)perchè - a dire del tribunale - non era collegata con la riconvenzionale; assume il ricorrente incidentale che, al contrario di quanto affermato dal giudice di merito, la sua domanda era nei confronti della riconvenzionale nella stessa relazione di quest'ultima rispetto alla domanda principale.
Anche detta censura non può trovare accoglimento.
Se è pur vero che l'odierno ricorrente aveva fatto oggetto di specifico motivo di appello la dichiarazione di inammissibilità della domanda avanzata come reconventio reconventionis, non può tuttavia darsi rilievo alla omessa pronuncia del giudice di merito, in quanto la censura sviluppata nel motivo non esaminato era palesemente infondata.
La domanda riconvenzionale è ammissibile come tale soltanto se dipenda dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione.
Nella specie non emerge il collegamento della reconventio reconventionis al titolo dedotto in giudizio dal convenuto, perchè non vi è alcun rapporto tra la domanda intesa ad accertare il rispetto delle distanze di un costruzione del confinante e la domanda, reciproca e di identico contenuto, concernente una particella e una costruzione diverse da quella oggetto della istanza principale.
Nè alcuna rilevanza può darsi ai fini del ricorso all'assunto - verosimilmente fondato - secondo cui il collegamento tra la reconventio reconventionis e la domanda riconvenzionale del convenuto non era dissimile a quello riscontrabile tra quest'ultima e la domanda principale, atteso che nessuna contestazione sulla ammissibilità della domanda riconvenzionale è stata mai mossa dall'attore. Deve quindi concludersi per il rigetto di entrambi i ricorsi. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2004.