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Immobili vincolati

    
 
 
Immobili vincolati per pregio storico architettonico
 
 
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4668 del 9 settembre 2005, ha statuito che non possono ritenersi strettamente manutentivi (ovvero diretti al suo consolidamento o restauro conservativo) i lavori realizzati su di una costruzione preesistente con cui, dopo aver interamente demolito le strutture in atto, si giunge un manufatto del tutto nuovo per consistenza e materiali utilizzati, che sia impossibile ricondurre a quello preesistente. In pratica, secondo il C.dS., la circostanza che nel intervento edilizio autorizzato sia predominante il momento trasformativo ed innovativo ciò ne comporta la riconduzione nell’ambito dei lavori di "ristrutturazione edilizia" i quali, però, non rientrano fra quelli consentiti nelle aree assoggettate al vincolo di inedificabilità fino all’adozione del piano paesistico territoriale.
 
 
 
CONSIGLIO DI STATO
 
SEZIONE SESTA
 
SENTENZA 9 settembre 2005 n. 4668
 
FATTO
 
Con provvedimento n. 17 in data 14.02.1992 il Sindaco del Comune di Castellabate (Sa) autorizzava, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1497/1939, la ditta P. Luciano e C. alla sostituzione di una tettoia in ferro con un portico a solaio piano in località S. Marco, via Annunziata, di dichiarato interesse pubblico ai sensi della legge predetta per effetto del d.m. 04.07.1966 .
 
Con decreto in data 08.08.1992 il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, nell’esercizio dei poteri di verifica di legittimità previsti dall’art. 82 del d.P.R. 24.07.1978, n. 616, come integrato dall’art. 1 della legge 08.08.1985, n. 431, disponeva l’annullamento dell’atto autorizzatorio comunale, rilevando in particolare che la zona di intervento, in base a d.m. emesso ai sensi dell’art. 1, quinquies, della legge n. 431/1985, risultava assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta fino all’adozione del piano territoriale paesistico, con salvezza solo dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo. L’atto di annullamento riconosceva, inoltre, il difetto di motivazione dell’autorizzazione comunale e l’idoneità dei lavori ad alterare i tratti paesaggistici della località protetta con modifica sostanziale della consistenza ed estensione del vincolo paesaggistico imposto con il d.m. innanzi citato.
 
Avverso l’atto di annullamento la ditta P. si gravava avanti al T.A.R. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, deducendo motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diverse figure sintomatiche.
 
 
Il T.A.R. adito, con la sentenza di estremi indicati in epigrafe, accoglieva il ricorso, riconoscendo fondati i motivi di difetto di motivazione dell’atto ministeriale di annullamento, tenuto conto della consistenza dei lavori di sola sostituzione di una preesistenza edilizia e dei valori paesistici di cui è espressione la zona interessata, e di violazione dell’art. 82, terzo comma, del d.P.R. n. 616/1977, non vertendosi in materia di revoca o modifica del vincolo paesistico già imposto.
 
 
Avverso detta sentenza ha proposto appello Ministero per i Beni e le Attività Culturali che ha diffusamente confutato l’ordine argomentativo del giudice di primo grado e chiesto l’annullamento della decisione impugnata con rigetto del ricorso introduttivo.
 
 
La Soc. P. Luciano e C. ed il Comune di Castellabate non si sono costituiti in giudizio.
 
 
All’udienza del 10 maggio 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
 
 
DIRITTO
 
 
L’appello è fondato.
 
 
Come posto in rilievo dall’appellante Ministero l’intervento edilizio oggetto dell’autorizzazione paesistica n. 17, rilasciata il 14.02.1992 dal Sindaco del Comune di Castellabate in favore della ditta P. Luciano e C., ricade in zona individuata con d.m. 28.03.1985, nel cui ambito, per effetto dell’art. 1 quinquies della legge 08.08.1985, n. 431, è vietata, fino all’adozione del piano paesistico o del piano urbanistico/territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, "ogni modificazione dell’assetto del territorio nonché ogni opera edilizia con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi e l’assetto esteriore degli edifici".
 
 
I lavori edilizi oggetto dell’ autorizzazione sindacale n. 17/10992 consistono nella realizzazione di un porticato con solaio in sostituzione di una preesistente tettoia in lamiera zincata sostenuta da pilastrini in ferro delle dimensioni di ml. 0,15 X 0,15.
 
 
Si versa, all’evidenza, a fronte di lavori che non possono qualificarsi strettamente manutentivi di una costruzione preesistente, ovvero diretti al suo consolidamento o restauro conservativo, ma attraverso i quali, previa integrale demolizione delle strutture in atto, si perviene un manufatto del tutto nuovo per consistenza e materiali utilizzati, non riconducibile in quello già esistente. La prevalenza nell’intervento edilizio autorizzato del momento trasformativo ed innovativo ne determina la riconduzione nell’ambito dei lavori di "ristrutturazione edilizia" - secondo la nozione di cui all’allora vigente art. 31, comma primo, lett. d), della legge n. 457/1978 - che non sono compresi fra quelli consentiti nelle aree oggetto di vincolo di inedificabilità fino all’adozione del piano paesistico territoriale.
 
 
In tale ipotesi, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non residua all’ Autorità preposta alla tutela del vincolo alcuna sfera di discrezionalità quanto alla valutazione del livello di impatto sul territorio delle opere per le quali è richiesta autorizzazione prevista dall’art. 7 della legge n. 1497/1939, in raffronto ai valori paesistici di cui è espressione la zona tutelata, trovando invece applicazione con carattere vincolato la misura si salvaguardia di cui all’art. 1, quinquies della legge n. 431/1985 (cui è fatto richiamo con congrua e sufficiente motivazione nel provvedimento ministeriale di annullamento) che preclude, fino all’ adozione del p.t.p., le attività costruttive non riconducibili fra le tipologia di interventi strettamente conservativi dell’esistente e che siano idonee ad alterare "l’assetto esteriore degli edifici".
 
 
Per le considerazioni che precedono l’appello va accolto, restando assorbita ogni altro motivo; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
 
 
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti
 
 
P.Q.M.
 
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
 
 
 
 
 
 
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