Non condonabilità di costruzione abusiva su area soggetta a vincolo paesaggistico
CORTE DI CASSAZIONE (SEZIONE III PENALE), 21 dicembre 2004, n. 48956
Nelle aree sottoposte a vincoli imposti dalla legge a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici, l’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 (convertito dalla legge n. 326 del 2003) ammette la possibilità di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi minori (previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo); deve pertanto escludersi la sanabilità di una nuova costruzione realizzata senza titolo, su area soggetta a vincolo paesistico, trattandosi di illecito che il comma 26, lettera a) (in combinato con il comma 27, lettera d)), esclude dalla sanatoria.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24.9.2003 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza 25.5.2001 del Tribunale monocratico di Ivrea, che aveva affermato la responsabilità penale di M.C. in ordine ai reati di cui:
- agli artt. 20, lett. a), legge n. 47/1985 e 1-sexies legge n. 431/1985 (per avere realizzato, in area sottoposta a vincolo paesistico, in assenza delle prescritte autorizzazioni edilizia e paesaggistica, lavori consistenti nella costruzione di un basamento, di una fossa biologica e di un serbatoio per la raccolta delle acque bianche di scarico, nonché nella installazione di un container adibito a bagno - acc. in ..., il 15.4 ed il 14.6.1999);
- agli 20, lett. a), legge n. 47/1985 e 1-sexies legge n. 431/1985 (per avere realizzato, in area sottoposta a vincolo paesistico, in assenza delle prescritte concessione edilizia ed autorizzazione paesaggistica, lavori consistenti nella messa in opera di una struttura prefabbricata adibita a civile abitazione, di mt. 10,25 x 5,15, e di un portico - acc. in ... , il 5.11.1999) e, riconosciute circostanze attenuanti genetiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi due di arresto e lire 25 milioni di ammenda, con ordini di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, concedendo i doppi benefici di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il M.C., il quale ha eccepito:
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in punto di affermazione della responsabilità, sotto i profili della valutazione della colpa e dell'invocato stato di necessità ex art. 54 cod. pen.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché con esso viene genericamente denunziato un preteso vizio di motivazione riferito a doglianze in punto di fatto non dedotte con i motivi di appello e si è fuori dei casi previsti dagli artt. 569 e 609, 2 comma, c.p.p.
2. La inammissibilità del ricorso:
a) Non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione dei reati, scaduta in epoca successiva (5.5.2004) alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell'atto di gravame (vedi Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca). Trattasi, invero, di opere illecite la cui integrale esecuzione è complessivamente riconducibile, quanto alla qualificazione giuridica, alla previsione sanzionatoria di cui all'art. 20, lett. c), della legge n. 47/1985.
b) Non consente di applicare la sospensione del procedimento, ex art. 44 della legge n. 47/1985, in relazione alla possibilità di sanatoria (c.d. condono edilizio) riconosciuta dall'art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326, con espresso richiamo (commi 25 e 28), per quanto in esso non previsto, alle "disposizioni compatibili dei capi 4^ e 5^ della stessa legge n. 47/1985 e dell'art. 39 della legge 23.12.1994, n. 724 "(vedi, in tal senso, le argomentazioni svolte in Cass., Sez. 3^: 13.11.2003, S.; 27.11.2003, Nappo; 9.3.2004, M.; 6.4.2004, P.).
3. Nella vicenda che ci occupa, comunque, si verte in ipotesi di opere abusive non suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, poiché si tratta di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a).
Nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici la norma anzidetta ammette, infatti, la possibilità di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
In proposito, appare opportuno ricordare che la Relazione governativa al D.L. n. 269/2003 si esprime nel senso che "... è fissata la tipologia di opere assolutamente insanabili tra le quali si evidenziano ... quelle realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio nelle aree sottoposte ai vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici ... Per gli interventi di minore rilevanza (restauro e risanamento conservativo) si ammette la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia negli immobili soggetti a vincolo previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela. Per i medesimi interventi, nelle aree diverse da quelle soggetto a vincolo, l'ammissibilità alla sanatoria è rimessa ad uno specifico provvedimento regionale ".
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che " la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ", alla declaratoria della inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2004
Corte di cassazione, sez. III penale, 21 dicembre 2004, n. 48954
Per gli stessi motivi è irrilevante in questa sede che sia stata presentata domanda di condono edilizio sulla base delle ultime disposizioni legislative in materia.
Innanzitutto, invero, nella specie è stato contestato e ritenuto anche il reato di cui all'art. 163 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e quindi si tratta di una costruzione realizzata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, che pertanto non rientra tra quelle astrattamente condonabili ai sensi delle ultime disposizioni legislative in tema di condono edilizio.
In ogni caso, stante l'inammissibilità originaria del ricorso ed il mancato formarsi di un valido rapporto d'impugnazione in questa sede, il procedimento non potrebbe comunque essere sospeso ai sensi degli articoli 32, comma 25, e seguenti d.l. 30 novembre 2003, n. 269 (e succ. modif.) e 38 e 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47, non solo perché la sospensione deve essere disposta relativamente ai procedimenti in corso, mentre nella specie, a causa dell'inammissibilità originaria del ricorso e dell'inesistenza di un valido rapporto di impugnazione, non può ritenersi che vi sia un procedimento in corso, ma anche perché nel caso in esame non vi è nemmeno in astratto la possibilità di una futura dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuto condono edilizio, e ciò perché la causa di estinzione si sarebbe sempre verificata dopo la pronuncia della sentenza impugnata e quindi non potrebbe mai essere rilevata e dichiarata per i motivi dianzi ricordati.