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Violazioni di norme sportive

 

Violazioni di norme sportive e riflessi sulla validità del contratto

La violazione di norme dell'ordinamento sportivo non può che riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottostanti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, dal momento che se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.), comunque incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo: ossia sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322 c.c., comma 2°). Lo ha confermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3545 del 23 febbraio 2004, precisando che non può ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi.

Sentenza 3545/2004 della Corte di Cassazione

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 6 novembre 1995, la S.r.l. S. conveniva davanti al Tribunale di Napoli la S.r.l. A..I.I. (di seguito: I. ) e la S.p.a. M.F.C. (di seguito: M. ). Esponeva: che aveva prestato garanzia, a mezzo assegno bancario di L. 200.000.000, depositato presso un legale, per il trasferimento del calciatore L.G. dal M. all'I.; che l'I. si era successivamente impegnata ad acquistare dal M. un diverso calciatore, V.A., per L. 195.000.000, garantendo tale acquisto con il suindicato assegno, senza il consenso della S.; che il giocatore A. era stato successivamente acquistato per il dichiarato importo di L. 30.000.000, accreditato al M. a cura della Lega professionisti serie C, a seguito del deposito del contratto; che l'I., riconoscendo il proprio residuo debito di L. 165.000.000 da pagare "in nero", aveva a tal fine consentito al M. di ritirare l'assegno; che il contratto integrativo tra M. ed I. per il pagamento di L. 165.000.000 per il trasferimento del calciatore A. era nullo, perché non redatto sul prescritto modello federale e non depositato in Lega, e nulla anche l'eventuale garanzia per lo stesso. Chiedeva: dichiararsi estinta la propria obbligazione fideiussoria, per essere venuta meno l'obbligazione principale relativa al calciatore G., ovvero per la nullità del contratto integrativo di trasferimento del calciatore A. per violazione di norme imperative, con condanna del M. alla restituzione dell'assegno; in subordine, dichiararsi decaduto il M. dall'esercizio dell'azione nei suoi confronti ex art. 1957 c.c.; condannarsi l'I. a rivalerla di tutte le somme eventualmente dovute. Il M. contestava l'avversa pretesa. Esponeva: che l'assegno di L. 200.000.000, con il quale, in un primo momento, era stato garantito l'acquisto del calciatore G., era stato messo a disposizione dell'I. dal presidente della società, B.B., che era anche amministratore unico della S., il quale aveva successivamente consentito che il titolo, lasciato in deposito presso un legale, avrebbe garantito il pagamento della somma di L. 195.000.000 pattuita per il trasferimento del calciatore A.; che, in data 10 novembre 1993, il M. e l'I. avevano depositato presso la Lega il contratto di trasferimento del calciatore A. per la somma di L. 30.000.000, e la società acquirente, con separata scrittura, aveva riconosciuto che la società cedente era creditrice della ulteriore somma di L. 165.000.000, ed aveva successivamente autorizzato il legale presso il quale era depositato l'assegno di L. 200.000.000 a consegnarlo al M.; che la S. aveva chiesto ed ottenuto il sequestro del titolo, successivamente revocato a seguito di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.. Chiedeva: la reiezione delle avverse domande e, in via riconvenzionale, la condanna dell'I. e della S. a pagare la somma di L. 165.000.000. Successivamente il M. otteneva dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo per il credito di L. 200.000.000 risultante dall'assegno. Avverso il decreto proponeva opposizione la S., che negava di essere obbligata, per le ragioni già espresse nel precedente giudizio, e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del M. alla restituzione dell'assegno e dell'I., evocata anch'essa in giudizio, a tenerla indenne. Il M. resisteva. I due giudizi venivano riuniti.

Il tribunale, con sentenza del 21 luglio 1998, revocava il decreto ingiuntivo; condannava in solido l'I. e la S. al pagamento della somma di L. 165.000.000 in favore del M.; condannava l'I. a rimborsare alla S. quanto eventualmente pagato in esecuzione della sentenza; regolava le spese. Considerava che non era ipotizzabile la nullità del trasferimento del calciatore, atteso che l'accordo, integrato quanto all'effettiva entità del prezzo in L. 195.000.000 da controdichiarazione del 10 novembre 1993, era stato successivamente redatto su modulo federale e depositato presso la Lega. Avverso la sentenza proponeva appello la S.. Resisteva il M.. Non si costituiva l'I.. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 17 giugno 1999, accoglieva l'appello; dichiarava la nullità assoluta del contratto di trasferimento del calciatore A. per la somma di L. 195.00.000; ordinava al M. la restituzione dell'assegno di L. 200.000.000 alla S.; compensava le spese dei due gradi. La corte considerava quanto segue:


- nell'agosto 1993 l'I., dopo aver trattato con il M. la cessione del calciatore G., si era impegnata, con scrittura privata, ad acquistare dalla medesima società, a novembre, il calciatore A. per la somma di L. 195.000.000;

- la scrittura prevedeva che ad essa fosse allegato, a garanzia dell'adempimento, un assegno di L. 200.000.000, da restituire all'I. non appena la Lega professionisti serie C avesse accreditato al M. il suindicato importo;

- l'originale della scrittura e l'assegno, firmato da B.B., amministratore unico della S. e presidente dell'I., a se medesimo intestato e con firma di girata, erano stati consegnati, in busta chiusa, con lettera di accompagnamento datata 5 agosto 1993, all'avv. M.;

- in data 10 novembre 1993 era stato depositato presso la Lega professionisti serie C il contratto di trasferimento, dal M. all'I., del calciatore A., redatto sul prescritto modulo federale n. 12500, recante il timbro circolare della Lega professionisti serie C, nel quale l'importo dell'operazione era indicato in L. 30.000.000;

- altro contratto, redatto su modulo federale n. 11586, datato soltanto "novembre 1993", ed indicante l'importo dell'operazione di trasferimento del calciatore A. in L. 195.000.000, in conformità ad un separato accordo intervenuto con scrittura privata tra le due società, non recava né il timbro della Lega, né quello della società di provenienza (il M. ), ed era sottoscritto, per l'I., dal B., all'epoca squalificato e conseguentemente privo del potere di rappresentanza;

- il contratto di trasferimento per la somma di L. 195.00.000, non essendo mai stato depositato presso la competente federazione sportiva, era affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981 n. 91, secondo cui il contratto di lavoro sportivo a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta a pena di nullità, secondo un contratto tipo, da depositare per l'approvazione presso la federazione sportiva nazionale, e dell'art. 12 della medesima legge n. 91 del 1981, il quale dispone che le società sportive sono sottoposte all'approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affidate, e prevede che tutte le deliberazioni delle società sportive concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sino affiliate;

- dalla lettura unitaria delle suindicate, disposizioni emerge infatti, da un lato, la sanzione della nullità per i contratti non stipulati per iscritto e non in conformità al contratto tipo e, dall'altro, lo scopo di tale contratto tipo, che è quello di rendere possibili i controlli della federazione riguardanti tutte le esposizioni finanziarie delle società, in quanto le deliberazioni relative sono soggette all'approvazione della federazione (in tal senso: Cass. n. 1855/99);

- in conseguenza di tale nullità, la dazione, da parte della S., dell'assegno di L. 200.000.000 era del tutto priva di causa, e si imponeva la restituzione del titolo, consegnato dall'avv. M. al M., alla società emittente.

Avverso la sentenza il M. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, illustrati con memoria. Ha resistito, con controricorso, la S..

Motivi della decisione

1. Il primo motivo denuncia: erroneità, carenza e/o insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5; violazione degli artt. 1322 e 1418 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Assume il ricorrente che erroneamente la corte d'appello ha desunto la nullità assoluta del contratto di cessione del calciatore A., dal M. all'I., per l'importo di L. 195.000.000, in riferimento agli artt. 4 e 12 della legge n. 91 del 1981, in quanto non redatto su modulo federale e non depositato presso la Lega.Sostiene che non pertinente è la sent. n. 1855/99 della S.C. richiamata dalla corte d'appello, in quanto la pronuncia concerne l'ipotesi del contratto di lavoro sportivo tra una società di calcio ed un calciatore, mentre nella specie si tratta del contratto di cessione di un calciatore da una società ad un'altra.Precisa che la vicenda della cessione si è svolta nei termini seguenti:- il M. e l'I., nell'agosto 1993, avevano concordato la cessione, dalla prima alla seconda società, del calciatore A. per l'importo di L. 195.000.000, il cui pagamento era stato garantito mediante assegno di L. 200.000.000 emesso dalla S., consegnato in busta chiusa all'vv. M.;- il 10 novembre 1993, con contratto redatto su modulo federale, sottoscritto dalle due società e depositato presso la Lega, era intervenuta variazione di tesseramento in Lega del detto calciatore, per l'importo di L. 30.000.000, che era stato accreditato al M.; - in pari data, con separata scrittura, l'I. aveva riconosciuto di essere debitrice della residua somma di L. 165.000.000, da corrispondere in modi da concordare, e confermato il deposito della busta con l'assegno presso l'avv. M.

Afferma:- che la cessione del calciatore non può essere ritenuta invalida, dal momento che si è realizzata con il deposito presso la Lega di una rituale variazione di tesseramento, su modulo federale, in data 10 novembre 1993;- che la parziale simulazione del prezzo, ravvisabile nella specie, non determina la nullità del contratto di cessione.

2. Il secondo motivo denuncia: violazione degli artt. 1322, 1414 e 1418 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; omessa motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.Osserva il ricorrente:- che la corte d'appello ha preso in esame sia il documento costituito dal modulo federale n. 12500, datato 10 novembre 1993, sottoscritto dai rappresentanti delle due società e depositato in Lega, come emerge dal timbro apposto nell'apposito spazio, nel quale risulta effettuata l'operazione di trasferimento del calciatore A. dal M. all'I. per l'importo di L. 30.000.000, sia il documento costituito dal modello federale n. 11586, datato "novembre 1993", nel quale l'importo dell'operazione è indicato in L. 195.000.000, che non reca la firma né il timbro della società di provenienza (il M. ), è sottoscritto per l'I. dal presidente B., squalificato e quindi privo del potere di rappresentanza, e manca del timbro della Lega, presso la quale non risulta mai depositato;- che la corte d'appello dalla circostanza del mancato deposito in Lega del secondo documento, redatto sul modello n. 11586, ha tratto la conclusione che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 12 della legge n. 91 del 1981, il contratto di trasferimento per la somma di L. 195.000.000 del calciatore A. era affetto da nullità assoluta.

Sostiene il ricorrente:- che la corte d'appello non ha considerato che un contratto valido e formale esisteva, essendo costituito dal contratto per l'importo di L. 30.000.000, redatto sul modulo federale n. 12500, datato 10 novembre 1993, e depositato presso la Lega, e che il calciatore A. è stato quindi tesserato nel pieno rispetto delle norme federali;- che la questione da porsi riguardava la validità, nei rapporti tra le due società, della controdichiarazione in data 10 novembre 1993, con la quale, in relazione all'avvenuto deposito in Lega della variazione di tesseramento del calciatore A. per l'importo concordato di L. 30.00.000, si conveniva che, avendo le parti concordato per la cessione l'effettivo prezzo di L. 195.000.000, l'I. riconosceva al M. un credito di L. 165.000.000;- che, ai sensi dell'art. 1414 c.c., comma 2°, secondo cui fra le parti ha effetto il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di forma e di sostanza, la corte d'appello avrebbe dovuto ritenere che il contratto effettivamente voluto dalle due società, e formalizzato nel modulo federale n. 11586, non depositato in Lega, recante l'importo di L. 195.000.000, era valido ed efficace;- che, quanto al requisito della forma, questo era assicurato dalla ritualità formale del contratto simulato quoad pretium di cui al modulo federale n. 12500, depositato in Lega, mentre nessuna illiceità era determinata dall'indicazione di un prezzo superiore a quello ufficializzato, sia perché l'inosservanza delle prescrizioni dettate dal regolamento della Federazione italiana gioco calcio produce effetti nell'ambito interno dell'ordinamento sportivo, e non incide nei rapporti intersoggettivi privati (in tal senso: Cass. n. 4845/81), sia perché un contratto siffatto, anche in relazione all'art. 1322 c.c., comma 2°, deve ritenersi astrattamente lecito per l'ordinamento statale, potendosi considerare come negozio atipico.

3. Il terzo motivo denuncia: violazione degli artt. 1418 e 2034 c.c., in relazione all'art. 360 c.c., n. 3; inesatta motivazione su punti decisivi, in relazione all'art. 360 c.c., n. 5.Sostiene il ricorrente:- che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che, in ragione della nullità del contratto di trasferimento del calciatore, sarebbe rimasta travolta anche la garanzia prestata dalla S., atteso che, pur dato per ammesso che il contratto di cessione del calciatore fosse nullo, per contrasto con le norme federali, tale principio non potrebbe essere esteso nei confronti della S., estranea all'ordinamento sportivo, che aveva assunto una obbligazione del tutto lecita ponendo a disposizione l'assegno a garanzia del pagamento del prezzo del trasferimento;- che, in subordine, la corte d'appello avrebbe dovuto considerare che la dazione dell'assegno integrava adempimento di una obbligazione naturale, con la conseguente irripetibilità di quanto spontaneamente pagato.

4. I primi due motivi vanno accolti nei limiti di seguito precisati.La corte d'appello ha dichiarato la nullità assoluta del contratto di trasferimento del calciatore A. dal M. all'I. facendo applicazione degli artt. 4 e 12 della legge n. 91 del 1981.L'art. 4 della legge n. 91 del 1981, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, disciplina il rapporto di lavoro subordinato sportivo tra società e sportivo professionista. Stabilisce, nel comma 1°, che: "Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni, dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categoria interessate." Prevede, nel comma 2°, che: "La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione." Dispone, nel comma 3°, che: "Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo."La norma, in ragione del suo oggetto, costituito dal contratto di prestazione sportiva tra società e sportivo professionista, per il quale sono previsti specifici requisiti formali (forma scritta a pena di nullità) e di contenuto (necessaria conformità ad un contratto tipo, assicurata, ex art. 1339 c.c., dall'automatico inserimento delle clausole del contratto tipo, in luogo di quelle peggiorative), non si presta ad essere invocata in relazione alla diversa ipotesi negoziale del trasferimento dello sportivo professionista da una società ad un'altra.Né può valere a sorreggere una statuizione in termini di nullità del contratto, e cioè della sanzione massima prevista dall'ordinamento, il solo richiamo all'art. 12 l. n. 91 del 1981, recante norme sul controllo e sulla responsabilità delle federazioni sportive nazionali. La disposizione prevede, nel comma 1°, che: "Le società sportive di cui alla presente legge sono sottoposte all'approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, per delega del CONI e secondo modalità approvate dal CONI." Dispone, nel comma 2°, che: "Tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni finanziarie o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate." Stabilisce, nel comma 4°, che: "In caso di mancata approvazione è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso."L'esistenza di un sistema di controlli sulla gestione delle società non consente, di per sé, di desumere, nel silenzio della norma, che alla mancata sottoposizione ad approvazione di un atto di straordinaria amministrazione (ove tale qualifica si voglia riconoscere al contratto di cessione di uno sportivo da una società ad un'altra) consegua la nullità dell'atto.Escluso, come detto, che al contratto di trasferimento di uno sportivo possa applicarsi l'art. 4 della legge n. 91 del 1981, va rilevato che la fattispecie è presa in esame dall'art. 5 della medesima legge n. 91 del 1981, concernente, appunto, la cessione del contratto (di prestazione sportiva). La disposizione, nel comma 2°, stabilisce che: "È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali."La norma in esame consente, quindi, la cessione del contratto di lavoro subordinato di prestazione sportiva (così qualificato, come si è visto, dal precedente art. 4) tra società, con il consenso dello sportivo, con l'osservanza delle prescrizioni federali.Ora, la corte d'appello non ha considerato che un contratto di trasferimento del calciatore A., in conformità alle prescrizioni federali, si era perfezionato, come attestava la documentazione costituita dal modulo federale n. 12500, datato 10 novembre 1993, sottoscritto dai rappresentanti delle due società, depositato in Lega, e seguito dall'accredito, ad opera della Lega, in stanza di compensazione, alla società di provenienza (il M. ) dell'importo di L. 30.000.000.La congiunta valutazione del modulo federale n. 11586, privo delle necessarie sottoscrizioni e non depositato in Lega, nel quale l'importo dell'operazione era indicato in L. 195.000.000 e della scrittura privata (pur menzionata dalla corte) del 10 novembre 1993, con la quale, in relazione all'avvenuto deposito in Lega della variazione di tesseramento del calciatore A. per l'importo concordato di L. 30.00.000 (di cui al menzionato modulo n. 12500), si conveniva che, avendo le parti concordato per la cessione l'effettivo prezzo di L. 195.000.000 (come risultava da una precedente scrittura senza data, ma, come accertato dalla corte, riferibile al 5 agosto 1993, data della lettera di accompagnamento della busta contenente tale scrittura e l'assegno della S. consegnata all'avv. M. ), l'I. riconosceva al M. un credito di L. 165.000.000, avrebbe quindi dovuto indirizzare la corte d'appello verso la valutazione della efficacia, tra le parti, della controdichiarazione (tale natura riveste infatti la scrittura privata del 10 novembre 1993) intervenuta tra le parti, dalla quale emergeva la simulazione relativa del contratto di trasferimento quanto al prezzo.E ciò al fine di stabilire se la sottrazione al controllo della federazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 91 del 1981, della prevista attribuzione alla società di provenienza del calciatore della ulteriore somma di L. 165.000.000, rispetto al trasferimento formalizzato per l'importo regolarmente accreditato di L. 30.000.000, determinasse o meno l'inefficacia tra le parti dell'accordo integrativo sottostante, con conseguente sua non azionabilità da parte del M.. Valutazione da compiersi non già con riferimento a norme imperative poste dall'ordinamento statale, vertendosi in tema di rapporti intersoggettivi privati, ma, trattandosi di rapporti intercorrenti tra società di calcio affiliate ad una istituzione dotata di un proprio specifico ordinamento, qual è la F.I.G.C., con riferimento alle norme regolamentari interne, dalle quali i soggetti affiliati sono vincolati, e la cui violazione non è priva di conseguenze anche nell'ordinamento statale.E ciò in conformità al principio, enunciato da questa S.C., secondo cui le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti assoggettati alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative ( art. 1418 c.c.), incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico ( art. 1322 c.c., comma 2°); non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi (sent. n. 4845/81).La sentenza va pertanto cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, che procederà ai relativi accertamenti alla stregua del suindicato principio.5. Resta assorbito il terzo motivo, concernente la posizione subordinata della S..

6. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Napoli, provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo e secondo motivo; dichiara assorbito il terzo; cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.Così deciso in Roma, il 4 novembre 2003.Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004.

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