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Incarichi direttivi: giurisdizione ordinaria

 
 
Incarichi di direzione di struttura complessa nel ruolo sanitario: la competenza è del giudice ordinario.
Consiglio di Stato, sentenza n.8206/2003

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la competenza in capo al giudice ordinario sulle controversie relative al conferimento dell'incarico di direzione di una struttura complessa in un'azienda del servizio Sanitario Nazionale. Il Collegio ha infatti escluso il carattere concorsuale della procedura in esame ritenendo irrilevante, ai fini della giurisdizione, la circostanza che il ricorso originario fosse rivolto avverso l'approvazione del verbale della commissione di esperti sulla cui base è stato successivamente disposto l'affidamento. Ciò in quanto il bene della vita che si intende conseguire è proprio l'incarico dirigenziale il quale è attribuito con un atto avente natura negoziale e – in quanto tale – sindacabile dal giudice ordinario.
Fatto
Con l'appello in epigrafe, la ULSS 18 di Rovigo ha fatto presente che il TAR Veneto, con la sentenza in epigrafe, dopo aver disposto la riunione dei due ricorsi proposti da Fantinati Stefano, aveva dichiarato inammissibile il primo, avverso la nomina del responsabile provvisorio dell'unità operativa di oculistica dell'Ospedale di Rovigo, per difetto di giurisdizione, mentre aveva accolto il secondo, rivolto avverso la delibera D. G. n. n.1065 del 25.5.2001 (recante approvazione dei lavori della commissione esaminatrice per l'attribuzione dell'incarico di dirigente medico responsabile della struttura complessa di oftalmologia), con il giudizio di non idoneità per il dott. Fantinati, ed il conferimento del relativo incarico al dott. Bonandini, uno dei due idonei.
Ha dedotto quanto segue:
-contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, anche sulla seconda controversia il giudice amministrativo difettava di giurisdizione in quanto l'attribuzione dell'incarico in questione non avveniva sulla base di una procedura concorsuale e comunque non riguardava un procedura per l'assunzione trattandosi di personale già in servizio.
-l'incarico di direttore di struttura complessa andava attribuito con le modalità di cui all'art. 15 ter, comma 2, D. L.vo 30.12.1992 n. 502, aggiunto dall'art. 13 D.L.vo 19.6.1999 n. 299, per cui la scelta era effettuata dal Direttore Generale sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da apposita commissione tra coloro che fossero in possesso dei requisiti di cui alla D.P.R. 10.12.1997 n. 484;
-perciò non si trattava di procedura concorsuale in quanto mancava una valutazione comparativa dei candidati, non venivano formulati punteggi e non veniva formata una graduatoria;
-le modifiche introdotte dal D.L.vo n. 299/1999 non avevano modificato la sostanza della questione;
-comunque non trattavasi di procedura di assunzione in quanto relativa a personale già in servizio;
-d'altra parte una nozione di assunzione in senso lato finirebbe per disattendere la previsione normativa che espressamente riserva al giudice ordinario il conferimento e le revoca degli incarichi dirigenziali;
-nel merito, peraltro, la pronuncia del TAR, nella parte in cui aveva ritenuto illegittimo il giudizio di non idoneità nei confronti del dott.Fantinati, era erronea stante il macroscopico errore sui presupposti di fatto oltre che l'illogicità della motivazione.
Costituitosi in giudizio il dott. Fantinati ha chiesto il rigetto dell'appello.
Ha rilevato in particolare che oggetto del ricorso originario era l'approvazione del verbale della commissione di esperti in data 3.5.2001, sulla cui base poi era stato disposto l'affidamento dell'incarico al dott. Bonandini, per cui si trattava dell'atto conclusivo della procedura concorsuale sul quale la giurisdizione apparteneva al giudice amministrativo; che d'altronde la posizione soggettiva fatta valere dall'aspirante all'incarico era di interesse legittimo che non poteva che trovare tutela davanti al giudice amministrativo; che inoltre trattatasi di una procedura rivolta alla generalità dei cittadini e non soltanto ai medici interni della struttura aziendale. Nel merito ha insistito sull'illegittimità della valutazione di non idoneità operata nei suoi confronti dalla Commissione.
Con ordinanza n. 1041 del 18.3.2003, questa Sezione ha accolto l'istanza cautelare proposta dall'appellante.
In prossimità dell'udienza pubblica entrambe le parti hanno presentato memoria conclusiva richiamando la giurisprudenza a ciascuna favorevole.
Alla pubblica udienza del 21.10.2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con sentenza T.A.R. Veneto, sez. 3°, n. 6675 del 20.12.2002 sono stati riuniti i due ricorsi proposti da Fantinati Stefano, il primo dei quali era dichiarato inammissibile, essendo rivolto avverso la nomina del responsabile provvisorio dell'unità operativa di oculistica dell'Ospedale di Rovigo, per difetto di giurisdizione, mentre era stato accolto il secondo (n. 49/2002), rivolto avverso la delibera D. G. USLL 18 di Rovigo n. n.1065 del 25.5.2001 (recante approvazione dei lavori della commissione esaminatrice per l'attribuzione dell'incarico di dirigente medico responsabile della struttura complessa di oftalmologia), con il giudizio di non idoneità per il dott. Fantinati, ed il conferimento del relativo incarico al dott. Bonandini, uno dei due idonei.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la USLL nella parte in cui, ritenuta la giurisdizione, ha accolto il secondo ricorso.
2. L'appello è fondato.
Va condivisa l'eccezione, sollevata dall'appellante, di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.
2.1. L'incarico sulla cui attribuzione si controverte è quello di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario nell'ambito della USLL 18 di Rovigo, il quale è stato effettuato dal Direttore Generale, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionati da apposita Commissione, ai sensi dell'art. 15 ter D. L.vo 30.12 .1992 n. 502, aggiunto dall'art. 13 D.L.vo 19.6.1999 n. 299.
In particolare tale Commissione, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 10.12.1997 n. 484, ha assolto il compito di predisporre un elenco di candidati ritenuti idonei alla copertura dell'incarico previo colloquio individuale e dopo valutazione del curriculum presentato da ciascun candidato, senza alcuna valutazione comparativa e senza formare una graduatoria.
Per cui la scelta è stata sostanzialmente effettuata dal Direttore Generale sulla base di una rosa di candidati ritenuti idonei da detta Commissione.
L'incarico in questione, quindi, è stato attributo sulla base di una procedura selettiva che non ha carattere concorsuale in senso tecnico in quanto manca qualsiasi valutazione comparativa tra i vari candidati con la formulazione di una graduatoria e la scelta finale è stata effettuata dal Direttore Generale nell'ambito dei candidati valutati idonei dalla Commissione e non secondo l'ordine di una graduatoria (sulla necessità della interdipendenza tra le posizioni dei vari candidati in caso di procedura concorsuale in senso tecnico: V. la decisione di questo Consiglio, A.P. n. 4 del 9.2.1992 e Corte dei Conti, sez. contr. Stato, n. 10 del 17.2.1992).
Del resto, salvo qualche isolata pronuncia contraria, sia la giurisprudenza di questo Consiglio (V. sez. V, n. 1519 l del 15.3.2001 e n. 1068 del 25.2.2003; sez. VI n. 2849 del del 24.5.2002) che del giudice ordinario (V. Cass. S. U. n. 2954 del 27.2.2002 e n. 7621 del 15.5.2003) escludono il carattere concorsuale nella procedura in esame.
2.2. Da quanto esposto discende che, in base alla disposizione dell'art. 68 D.L.vo 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni, poi sostituito dall'art. 63 del D.L.vo 30.3.2001 n.165, spetta al giudice ordinario la giurisdizione relativa alla presente controversia relativa al conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa di un'azienda del Servizio sanitario nazionale.
Infatti, da un lato, il 1° comma dell'art. 63 D.L.vo. n. 165 del 2001, nell'accentrare presso il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (salvo quelle relative al personale in regime di diritto pubblico), ne ha operato una devoluzione per materia, con l'espressa comprensione di quelle relative al conferimento ed alla revoca degli incarichi dirigenziali.
Costituiscono deroga a tale previsione generale, e perciò la relativa disposizione è da interpretare in senso restrittivo, solo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, su cui permane la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi del successivo 4° comma. Ma, nella fattispecie, la procedura di conferimento dell'incarico in contestazione non ha caratare concorsuale, come precisato al punto 2.1..
2.3. Irrilevante ai fini della giurisdizione è poi la circostanza che nella specie il ricorso originario sia rivolto avverso l'approvazione del verbale della commissione di esperti in data 3.5.2001, sulla cui base è stato disposto l'affidamento dell'incarico al dott. Bonandini, in quanto il bene della vita che si intende conseguire è proprio l'incarico dirigenziale; il quale è attribuito con un atto avente natura negoziale e - in quanto tale - sindacabile dal giudice ordinario sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esercizio dei poteri privati (V. Ord. Cass. S.U.n. 9332 del 26.6.2002).
3. Per quanto considerato, l'appello deve essere accolto e di conseguenza anche il secondo ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello indicato in epigrafe e per l'effetto annulla parzialmente la sentenza del TAR e dichiara inammissibile anche il secondo ricorso (n. 49/2002).
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Depositata in segreteria il 12 Dicembre 2003.

 
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