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Titolo esecutivo, precetto, espropriazione forzata

 

Titolo esecutivo, precetto, espropriazione forzata

DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO

Art. 474 Titolo esecutivo

L`esecuzione forzata (Cod. Civ. 2910) non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze (132), e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (179, 185, 199, 263, 264, 320, 322, 391, 423, 431, 586, 611, 614, 642, 647, 653, 654, 663, 664, 665, 689 e seguenti, 700 e seguenti, 703 e seguenti, 708, 711, 789, 796 e seguenti, 814, 825; att. 24, 38, 43, 53, 106, 107, 154, 177, 189, 191, 195);

2) le cambiali nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia (Cod. Civ. 1684, 1790, 1791);

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (2699 Cod. Civ.) relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.

475 Spedizione in forma esecutiva

Le sentenze e gli altri provvedimenti dell`autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l`esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti (disp. di att. 153).

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l`obbligazione, o ai suoi successori, con l`indicazione in calce della persona alla quale è spedita (476).

La spedizione in forma esecutiva consiste nell`intestazione ìRepubblica Italiana In nome della legge" e nell`apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull`originale o sulla copia, della seguente formula:

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".

Art. 476 Altre copie in forma esecutiva

Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell`ufficio che l`ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l`atto fu formato.

Sull`istanza si provvede con decreto (135).

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria non superiore a L. 4.000 con decreto del capo dell`ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma (att. 154).

Art. 477 Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi

Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare (137 e seguenti) il precetto (480) soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo (479).

Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell`ultimo domicilio del defunto (Cod. Civ. 456).

Art. 478 Prestazione della cauzione

Se l`efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione (35, 282, 373, 642, 648, 663, 665), non si può iniziare l`esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva (475), o con atto separato (att. 155) che deve essere unito al titolo (att. 85, 86).

Art. 479 Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Se la legge non dispone altrimenti, l`esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma (475) esecutiva e del precetto (480).

La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti; ma, se esso e costituito da una sentenza, la notificazione, entro l`anno della pubblicazione (133), può essere fatta a norma dell`art. 170.

Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente (477).

Art. 480 Forma del precetto

Il precetto consiste nell`intimazione di adempiere l`obbligo risultante dal titolo esecutivo (474) entro un termine non minore di dieci giorni, salva l`autorizzazione di cui all`art. 482, con l`avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata (482).

Il precetto deve contenere a pena di nullità (158) l`indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest`ultimo caso l`ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione (148), deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.

Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l`elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l`esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto (615) si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato (479), e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.

Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell`art. 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti.

Art. 481 Cessazione dell`efficacia del precetto

Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata la esecuzione.

Se contro il precetto è proposta opposizione (615, 617), il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell`art. 627.

Art. 482 Termine ad adempiere

Non si può iniziare l`esecuzione forzata (491) prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso (479); ma il capo dell`ufficio competente per l`esecuzione (16, 26, 28), se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l`esecuzione immediata, con cauzione (119) o senza. L`autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell`ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.

TITOLO II DELL`ESPROPRIAZIONE FORZATA

CAPO I Dell`espropriazione forzata in generale

SEZIONE I Dei modi e delle forme dell`espropriazione forzata in generale

Art. 483 Cumulo dei mezzi di espropriazione

Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.

Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima. ( articolo così sostituito dal D.Lgs 19/2/1998 n. 51)

(Cod. Civ. 2910 e seguenti).

Art. 484 Giudice dell`esecuzione

L`espropriazione è diretta da un giudice (16, 26, 28).

La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione. (cos' modificato dal D.Lgs 19/2/1998 n.51

Si applicano al giudice dell`esecuzione le disposizioni degli artt. 174 e 175.

Art. 485 Audizione degli interessati

Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l`udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti (499, 525, 528, 551, 563), il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.

Il decreto è comunicato dal cancelliere (136).

Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell`esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa (597).

Art. 486 Forma delle domande e delle istanze

Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell`esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all`udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi (att. 38-43).

Art. 487 Forma dei procedimenti del giudice

Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell`esecuzione sono dati con ordinanza (134), che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finche non abbia avuto esecuzione.

Per le ordinanze del giudice dell`esecuzione si osservano le disposizioni degli artt. 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell`art.

Art. 488 Fascicolo dell`esecuzione

Il cancelliere forma per ogni procedimento d`espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall`ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati (168).

Il presidente del tribunale competente per l`esecuzione o il giudice dell`esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell`originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l`originale a ogni richiesta del giudice (492).

Art. 489 Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni

Le notificazioni (137) e le comunicazioni (136) ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell`atto di precetto (480); quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d`intervento (499).

In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l`esecuzione (16, 26).

490 Pubblicità degli avvisi

Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia (534, 570, 591), un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell`Albo dell`ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

In caso d`espropriazione immobiliare il medesimo avviso è inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.

Il giudice può anche disporre che l`avviso sia inserito una o più volte in determinati giornali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale (att. 173).

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