Pareri legali standard

home
 Testamento Condominio Società Matrimonio
 Obbligazioni Famiglia Locazione Successione
 Casa Lavoro Marchi e Brevetti Contratti
 Proprietà Immigrazione Responsabilità Reati
 Persone Minori Consulenza Fallimento
 Consumatori Navigazione Ambiente Internazionale
 Diritto sportivo Banche Crediti Edilizia
 Assicurazioni Diritto sanitario Il Diritto militare Informatica
 Amministrativo Processo Stradale Tributi
 
 
 
 
 
 
 
                 
Chiedi una consulenza legale su Crediti
Crediti
Attività di recupero crediti
 - Cessione civilistica del credito
 - Cessione pro-soluto e pro-solvendo: differenze
 - Decreto ingiuntivo - artt. 633-656 c.p.c.
 - Deducibilità extracontabile
 - Esecuzione forzata ed espropriazione
 - Factoring
 - Gestione e tutela del credito
 - L. 52/1991 - Cessione dei crediti d'impresa
 - Pignoramento, espropriazione mobiliare, vendita
 - Procedure legali di recupero
 - Recupero crediti affidato a Società apposite
 - Registro informatico dei protesti
 - Responsabilità contrattuale - Codice civile
 - Rivendita dati di conservatorie e catasto
 - Titolo esecutivo, precetto, espropriazione forzata
 
Iureconsult consente la pubblicazione dell'argomento che tu vorrai trattare
 
 
Forum Forum sul diritto
 
 
 

Recupero crediti affidato a Società apposite

 

Recupero crediti affidato a Società apposite

L'attività di recupero dei crediti viene di solito affidata da soggeti in veste di creditori che, per un motivo o per un altro imputabili al comportamento del debitore, non riescono ad esigere il denaro e i crediti in genere a loro dovuti.

Tale attività spesso si presenta, nelle varie offerte dalle apposite società di recupero del credito, in modalità diversificate a seconda della natura del credito, del suo importo, della vetustà del debito e del soggetto debitore. Possono aversi così dei modelli di riscossione più semplici e comprendenti generalmente un paio di lettere di sollecito progressivamente più incisive, per una azione di recupero mirata ai piccoli importi. A queste due lettere, qualora non siano sufficienti, la società aggiunge una terza, che è una lettera di diffida inviata da un importante Studio Legale per una azione ancora più determinata.

Successivamente, sempre nell'ipotesi che il debitore non voglia o si rifiuti di pagare (e a meno che non sia nell'impossibilità materiale di farlo), è previsto l'intervento di un esattore per una azione di recupero più efficace.

Quando, infine, nessuna delle possibilità precedenti abbia dato frutti, le società di recupero crediti si affidano alle vie legali, che comprendono differenti azioni giudiziarie:
1. Decreto ingiuntivo
2. Procedura mobiliare
3. Procedura presso terzi
4. Procedura immobiliare.

Sovente, le Società di recupero crediti affiancano attività accessorie allo scopo di un miglior conseguimento della riscossione. Queste funzioni sono mirate allo scoprire se il debitore possegga a vario titolo beni non dichiarati, qual è la sua ultima residenza nel caso di irreperibiltà, ecc. La ricerca informatica anagrafica, ad esempio, consente per le persone fisiche di individuare l'ultima residenza anagrafica ufficiale dei debitori. Mentre con la ricerca informatica presso le Camere del Commercio, ossia presso l'anagrafe per le ditte, è possibile acquisire notizie aggiornate su tutte le società.

Quanto ai beni mobili registrati e immobili, l'eventuale proprietà di autoveicoli è possibile verificarla presso il P.R.A.; invece nelle Conservatorie, in cui vengono registrati gli atti di proprietà degli immobili, si può ricostruire la condizione dominicale del debitore.

Infine, l'intervento procedurale consente di partecipare nell'attività del concessionario. Il concessionario può attivare ogni tipo di espropriazione con una procedura privilegiata rapida ed efficace che porta al recupero di somme che possono essere distribuite tra i vari creditori che intervengono nell'esecuzione.

*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Tel. Cell. Fax

Descrizione della richiesta di consulenza

*Campi facoltativi

 
 
 
© copyright 2003