Procedure legali di recupero
Per il recupero crediti la legge appronta diverse procedure, in alcuni casi anche cumulabili tra loro.
1) La prima di tali procedure, che normalmente precede ogni azione di tipo giudiziario, è la cosiddetta costituzione in mora del debitore, che si sostanzia in un invito al pagamento fatto dal creditore al debitore, dal quale la legge fa scaturire determinati effetti.
2) Nel caso in cui il credito sia incorporato in un titolo di credito (cambiale o assegno bancario), tali titoli, se scaduti, sono già esecutivi, ed è possibile procedere subito ad un'azione di recupero mediante precetto di pagamento.
3) Un'altra procedura assai utilizzata è quella del ricorso per decreto ingiuntivo. Si tratta di un ordine di pagamento (o consegna) dato al debitore dal giudice mediante decreto. Tale provvedimento può anche essere emesso (o divenire) esecutivo, garantendo al creditore di poter agire immediatamente e coattivamente per il recupero. Il decreto ingiuntivo può però essere richiesto solo ove sussistano determinate condizioni.
4) Resta infine, qualora non siano esperibili le procedure sopra indicate, il ricorso ad un procedimento ordinario (con all'esito una sentenza), volto ad accertare l'esistenza e la consistenza del credito e a condannare il debitore all'adempimento.
Oltre a tali mezzi, che intervengono successivamente alla costituzione del rapporto obbligatorio, esistono delle specifiche garanzie, che possono essere inserite all'atto della stipula di un contratto, con lo scopo di aumentare le probabilità che il credito venga onorato. La costituzione in mora del debitore consiste nella richiesta fatta al debitore dal creditore, e per iscritto, di adempiere l'obbligazione. Tale richiesta viene comunemente inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento.
L'art. 1219 c.c. prevede che non sia necessario ricorrere alla costituzione in mora se:
1) l'obbligazione deriva da fatto illecito;
2) il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
3) l'obbligazione è a termine e la prestazione (o il pagamento) deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Dalla costituzione in mora del debitore, la legge fa scaturire taluni effetti a beneficio del creditore. Gli effetti della costituzione in mora del debitore sono:
1) l'inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell'interesse legale, se non pattuiti diversamente;
2) l'interruzione del termine di prescrizione (art. 2943 c.c.);
3) l'obbligo in capo al debitore di risarcire l'eventuale danno;
4) la cosiddetta perpetuatio obligationis, ossia il passaggio del rischio che la prestazione divenga impossibile in capo al debitore.
Un decreto ingiuntivo è l'ordine dato dal giudice al debitore di adempiere l'obbligazione assunta (es. pagamento di una somma di denaro o consegna di una cosa mobile determinata) entro un determinato periodo di tempo (normalmente 40 giorni).
Esso viene emesso su richiesta del creditore, ed ha il vantaggio di essere molto più celere e assai meno oneroso di un procedimento giudiziario ordinario. È disciplinato dagli articoli 633 e ss. del c.p.c. e richiede, per la sua emissione, la sussistenza di specifiche condizioni. Affinché si possa far ricorso al procedimento per decreto ingiuntivo è necessario che il credito consista nella consegna di una somma determinata di denaro o di una quantità determinata di cose fungibili, oppure nella consegna di una cosa mobile determinata. È inoltre necessario che il credito sia provabile mediante prova scritta. Più precisamente, si intendono per prove scritte idonee alla richiesta di decreto ingiuntivo (art. 634 c.c.):
1) le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata;
2) i telegrammi;
3) gli estratti autentici delle scritture contabili;
4) in alcuni casi, la giurisprudenza considera prova scritta anche le fatture commerciali.
L'art. 642 c.p.c. prevede che, su istanza del ricorente, il decreto ingiuntivo possa essere dichiarato immediatamente esecutivo (senza perciò che sia necessario attendere il termine di quaranta giorni per verificare se il debitore paga o si oppone). Tale richiesta può essere accolta se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato.
L'esecuzione provvisoria può anche essere concessa se vi è pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo.
L'art. 63 delle disp. att. c.c. prevede inoltre che l'amministratore di un condominio può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi condominiali, in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea.
Quali clausole accessorie ad un contratto, al fine di garantire l'adempimento dell'accordo, o permettere un più facile e pronto risarcimento in caso di danno, la legge predispone vari strumenti.
Innanzi tutto può prevedersi una CAPARRA con funzione penitenzile o confirmatoria, oppure una CLAUSOLA PENALE (con funzione di determinazione anticipata del valore del danno in caso di inadempimento).
Possono poi sempre prevedersi delle specifiche garanzie, tanto di natura reale (cioè riferite a beni mobili o immobili) oppure di natura personale (che fanno invece riferimento al patrimonio personale di un soggetto terzo).
Come garanzie reali la legge prevede il PEGNO (che si costituisce su beni mobili il cui possesso si trasferisce al creditore sino all'adempimento) e l'IPOTECA (che si costituisce invece su beni immobili o su altri diritti immobiliari, senza trasferimento del possesso). Pegno e ipoteca possono anche essere concessi da un terzo.
A titolo di garanzia personale possono invece prevedersi, tra le altre, la FIDEJUSSIONE, o la fidejussione omnibus, oppure la GARANZIA A PRIMA RICHIESTA.
La cambiale è considerata un titolo esecutivo dalla legge (R.D. n. 1669/33, art. 63). Nella pratica, questo comporta che, ove il credito non sia pagato alla scadenza della cambiale, è possibile procedere direttamente all'esecuzione forzata.
Il pagamento della cambiale dovrà essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè un'intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento della cambiale non interviene nei dieci giorni successivi alla notificazione del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.
Una disciplina simile è stabilita per l'assegno bancario. Anche l'assegno bancario, al pari della cambiale è considerato un titolo esecutivo dalla legge (R.D. n. 1736/33, art. 55). Nella pratica, questo comporta che, ove il credito non sia pagato alla data indicata sull'assegno, è possibile procedere direttamente all'esecuzione forzata.
Il pagamento dell'assegno dovrà essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè un'intimazione ad adempiere) notificato al debitore. Se il pagamento dell'assegno non interviene nei dieci giorni successivi alla notificazione del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.
Gli interessi sono dovuti di diritto, in ragione del tasso legale, dal momento della scadenza del credito e se il credito è liquido, cioè se è determinato nel suo ammontare (cosiddetti interessi corrispettivi).
In caso diverso gli interessi sono dovuti dal momento della costituzione in mora del debitore (art. 1224 c.c.).
Inoltre è sempre possibile stabilire convenzionalmente un tasso di interesse, che andrà a sostituirsi a quello legale, purché il saggio non sia considerato usurario (art. 1815 c.c.) e il relativo patto sia stipulato in forma scritta (art. 1284 c.c.).
Infine, in taluni casi, la giurisprudenza ammette il cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria. Ciò avviene per le cosiddette obbligazioni di valore, ad esempio per le ipotesi in cui il credito non sia costituito da una obbligazione pecuniaria, oppure per il risarcimento del danno derivato da inadempimento contrattuale.
Il D.L. 231 del 9.10.2002 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" ha previsto inoltre che se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. Il tasso di interesse legale, a seguito della riforma dell'art. 1284 c.c. decretata dalla L. 662/96, è facoltativamente stabilito anno per anno dal Ministro del Tesoro, che provvede con decreto.
L'ultimo provvedimento in tal senso è stato il D.M. 11.12.2001, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è stata fissata al 3% in ragione d'anno, con decorrenza dall'1.1.2002. Infine dal 1 gennaio 2004 (D.M. 1.12.2003) è stato portato al 2.5%.
Sempre l'art. 1284 c.c. prevede che, in caso il Ministro del Tesoro non provveda entro il 15 dicembre, il tasso dell'interesse legale rimane invariato per l'anno successivo.