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Cessione pro-soluto e pro-solvendo: differenze

Cessione pro-soluto e pro-solvendo: differenze

 

Il Codice Civile disciplina lo strumento della cessione del credito negli artt. 1260-1267: esso consiste nella cessione di un credito da parte del creditore titolare del diritto ad un cessionario che acquisisce il diritto al credito, normalmente ad un prezzo inferiore al suo valore nominale. Il codice civile sancisce inoltre che  che il cedente debba garantire, solitamente, la sola sussistenza e validità del credito (c.d. nomen verum) al momento in cui se ne verifica la cessione (cessio pro soluto). In deroga a tale limitazione della responsabilità, però,  l'art. 1267 prevede la possibilità, per il cedente, dell'assunzione della garanzia per la solvenza del debitore (cessio pro solvendo). Il credito si intende ceduto all'atto del perfezionamento del contratto, realizzato per effetto del consenso delle parti. La differenza tra cessione pro soluto e cessione pro solvendo risiede, quindi, nel fatto che nella prima il cedente è tenuto a garantire soltanto l'esistenza del credito ceduto e non anche la solvibilità del debitore ceduto, come avviene nella seconda, con la conseguenza che il cedente stesso resta liberato da ogni obbligo di pagare, in tutto o in parte, il debito nel caso non vi abbia provveduto il debitore ceduto. Nella pratica commerciale, la cessione del credito pro soluto avviene, solitamente, per un importo che è considerevolmente inferiore a quello nominale del credito stesso e ciò per due ordini di motivi: il primo è quello che il cedente si assicura, in tal modo, la disponibilità immediata di liquidità e tale "utilità" viene tenuta in considerazione nella fissazione del prezzo dei crediti ceduti, il secondo che le parti contraenti tengono conto, nella fissazione del prezzo, delle effettive possibilità di recupero del credito. La cessione di perfeziona quando il cessionario invia la lettera - contratto di accettazione. La data dell'invio determina l'esercizio nel quale il cliente contabilizza la perdita. Dopo aver ricevuto tale comunicazione, il cedente: - emetterà nota di debito per il corrispettivo pattuito "fuori campo iva" ( art. 2 3^ comma DPR 633 26.10.72 e succ. mod. ed integrazioni); - Invierà ad ogni singolo debitore (anche se presumibilmente irreperibile)  lettera di notifica dell'avvenuta cessione del credito mediante Raccomandata Ar a corpo per avere la data certa; - Invierà al cessionario tutta la docuemntazione attestante l'esistenza dei crediti e più precisamente: copia delle fatture di vendita  +  originali dei titoli insoluti   +  copia delle lettere formulate.

 
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