Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell`opera
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.
Quando, nel corso dell`opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d`arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l`appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).
Massima della Cassazione
Verifica nel corso di esecuzione dell`opera
In tema di appalto, la facoltà, prevista dall'art. 1662 cod. civ., di effettuare verifiche in corso d'opera è finalizzata a garantire l'esatto adempimento dell'appalto, ma non anche a fungere da accettazione dell'opera, e non esclude, pertanto, la responsabilità dell'appaltatore per vizi o difformità dell'opera stessa
Verifica nel corso di esecuzione dell`opera
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