Art. 1666 Verifica e pagamento di singole partite
Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l`appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell`opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l`accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti .
Massima della Cassazione
Verifica e pagamento di singole partite
L'appalto di opera da eseguire per partite ex art. 1666 cod. civ., che postula che l'opera sia scomponibile per volontà delle parti (esplicita o implicita) in frazioni, dotata ciascuna di una propria individualità, non è configurabile nel caso in cui le parti abbiano previsto un sistema rateale di pagamento del prezzo mediante acconti correlati alla graduale esecuzione dell'opera, con la conseguente impossibilità di ritenere la constatazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori equivalente alla verifica delle singole partite ai sensi dell'art. 1666 cod. civ
Verifica e pagamento di singole partite
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