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Vendita di eredità

Art. 1542 Garanzia
Chi vende un`eredità senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede (477, 588).

Art. 1543 Forme
La vendita di un`eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità (1350, 2643).
Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell`eredità.

Art. 1544 Obblighi del venditore
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche bene dell`eredità, è tenuto a rimborsare il compratore, salvo patto contrario.

Art. 1545 Obblighi del compratore
Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell`eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall`eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.

Art. 1546 Responsabilità per debiti ereditari
Il compratore, se non vi è patto contrario, è obbligato in solido (1292 e seguenti) col venditore a pagare i debiti ereditari (752).

Art. 1547 Altre forme di alienazione di eredità
Le disposizioni precedenti si applicano alle altre forme di alienazione di un`eredità a titolo oneroso.
Nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall`art. 797

Massima della Cassazione
Vendita di eredità
LA VENDITA DI QUOTA AL COEREDE HA CARATTERE ALEATORIO, E NON E, QUINDI, SOGGETTA ALL'AZIONE DI RESCISSIONE PER LESIONE OLTRE IL QUARTO, A NORMA DELL'ART 765 COD CIV, QUANDO OGGETTO DEL NEGOZIO SIA IL DIRITTO EREDITARIO ASTRATTAMENTE CONSIDERATO NEL SUO COMPLESSO INDISTINTO DI ATTIVITA E PASSIVITA ED IN QUANTO SI PRESCINDA DALLA DETERMINAZIONE SPECIFICA DEI BENI CHE LO COMPONGONO, POSTO CHE CHI VENDE UN'EREDITA O UNA QUOTA DI ESSA, SENZA SPECIFICAZIONE DI OGGETTI, NON ESSENDO TENUTO A GARANTIRE CHE LA PROPRIA QUALITA DI EREDE NON PUO ESSERE POI AMMESSO AD AFFACCIARE PRETESE PER LESIONE DI PREZZO DI COSE NEPPURE SPECIFICATE. VICEVERSA E DA ESCLUDERE CHE RICORRA L'ALEA QUANDO RISULTI CHE LA VENDITA, MALGRADO IL GENERALE RIFERIMENTO ALLA QUOTA, ABBIA AVUTO PER OGGETTO UNA PORZIONE EREDITARIA GIA ESATTAMENTE INDIVIDUATA COSI IN ORDINE ALLA CERTEZZA CHE ALLA MISURA SPETTANTE AL COEREDE VENDITORE, E RELATIVA A CESPITI EREDITARI BEN DETERMINATI, CONOSCIUTI DAGLI ACQUIRENTI. AI FINI DELLA SUDDETTA DISTINZIONE E IRRILEVANTE CHE NELL'ATTO DI VENDITA SIA STATO O MENO INDICATO IL PASSIVO EREDITARIO E CHE IL VENDITORE ABBIA O MENO ASSUNTO ESPRESSAMENTE LA GARANZIA PER EVIZIONE. ( V 2924/52, 1336/46

Vendita di eredità
 
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