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Vendita di cosa parzialmente di altri

Art. 1480 Vendita di cosa parzialmente di altri

Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell`articolo precedente quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario (1419); altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno (1233; att. 131).

Massima della Cassazione

Vendita di cosa parzialmente di altri
PER L'ESPRESSO RICHIAMO DELL'ART 1480 COD CIV, CONTENUTO NELL'ART 1489 COD CIV DEVE RITENERSI CONCESSA ANCHE AL COMPRATORE DI COSA GRAVATA DA ONERI, IN QUANTO COMPRESA NELLA SPECIALE GARANZIA A LUI SPETTANTE, L'AZIONE RISARCITORIA CHE IL CITATO ART 1480 ACCORDA, IN AGGIUNTA A QUELLA DI RIDUZIONE DEL PREZZO, AL COMPRATORE DI COSA PARZIALMENTE DI ALTRI, CHE NON POSSA O NON VOGLIA CHIEDE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Vendita di cosa parzialmente di altri
 
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