Art. 1478 Vendita di cosa altrui
Se al momento del contratto (1326) la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l`acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa
Massima della Cassazione
Vendita di cosa altrui
In tema di vendita o di promessa di vendita di cosa altrui, da cui derivano effetti obbligatori, qualora sia stata pronunciata sentenza di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore - passata in cosa giudicata - nonostante l'acquisto della proprietà compiuto dal medesimo nelle more di quel giudizio, il compratore non può invocare - rispettivamente - l'acquisto della proprietà ai sensi del secondo comma dell'art. 1478 cod.civ., o, il diritto al trasferimento da eseguire con la sentenza costitutiva prevista dall'art. 2932 cod.civ., atteso che, in considerazione dell'efficacia retroattiva della risoluzione, è venuta meno la fonte dell'obbligazione posta a carico del venditore. Nella specie gli attori, nel chiedere l'accertamento ai sensi dell'art. 1478 cod.civ. dell'avvenuto acquisto della proprietà nel frattempo compiuto dal venditore, facevano presente che il convenuto era diventato proprietario del bene successivamente alla sentenza di risoluzione del contratto emessa in primo grado (ed in pendenza di appello) con cui era stata accolta la domanda proposta in un precedente giudizio dagli stessi attori che ai sensi dell'art. 1453 cod.civ. avevano dedotto l'inadempimento del venditore, impossibilitato a trasferire il bene risultato di proprietà di terzi. (La Corte, nel confermare la decisione dei giudici di appello, ha ritenuto corretta la motivazione del rigetto della domanda degli attori in considerazione dell'efficacia retroattiva della risoluzione del titolo su cui si fondava l'obbligazione dedotta in giudizio).
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