Art. 1496 Vendita di animali
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono (1490 e seguenti)
Massima della Cassazione
Vendita di animali
Il termine per la denunzia dei vizi della cosa venduta, decorre dal ricevimento del bene soltanto per i vizi apparenti, mentre per i vizi non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame della cosa, il termine decorre dal momento della loro scoperta, la quale ricorre allorché il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva della esistenza del vizio. (Nella specie la S.C. in applicazione del principio su riportato, ha affermato che, nella vendita di animali, il termine per la denuncia dei vizi decorreva non dalla consegna dei capi, ma solo quando il morbo che li aveva colpiti si era manifestato con sintomi inequivocabili
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