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Variazioni ordinate dal committente

Art. 1661 Variazioni ordinate dal committente

Il committente può apportare variazioni al progetto, purché il loro ammontare non superi il sesto del prezzo complessivo convenuto. L`appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell`opera era stato determinato globalmente.
La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell`opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l`esecuzione dell`opera medesima.

Massima della Cassazione
Variazioni ordinate dal committente
IL RICONOSCIMENTO ALL'APPALTATORE DEL COMPENSO SUPPLEMENTARE EX ART. 1661, PRIMO COMMA, COD. CIV., PER VARIAZIONI AL PROGETTO ORDINATE DAL COMMITTENTE, POSTULA LA DIMOSTRAZIONE DELLA CONSISTENZA E DEL COSTO DELLE OPERE INIZIALMENTE PATTUITE, IN QUANTO SOLO SE A SEGUITO DELLE VARIAZIONI RISULTINO OPERE DI COSTO MAGGIORE TROVA FONDAMENTO LA PRETESA INERENTE A TALE SUPPLEMENTO, SICCHÉ, AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DI QUESTO, NON È SUFFICIENTE LO ACCERTAMENTO DI UNA ECCEDENZA DEL COSTO DELLE OPERE REALMENTE COMPIUTE RISPETTO AL PREZZO PATTUITO GLOBALMENTE, MA OCCORRE, INVECE, CHE L'ECCEDENZA SUSSISTA TRA IL COSTO DELLE OPERE INIZIALMENTE PATTUITE ED IL COSTO DI QUELLE REALMENTE ESEGUITE. L'ONERE DI PROVARE L'ENTITÀ ED IL COSTO SIA DELLE OPERE ESEGUITE A SEGUITO DELLE VARIAZIONI, CHE DELLE OPERE PROGETTATE, INCOMBE SULL'APPALTATORE, CON LA CONSEGUENZA CHE, IN MANCANZA DI DETTA PROVA, IL SUPPLEMENTO SUINDICATO NON PUÒ ESSERE ATTRIBUITO


Variazioni ordinate dal committente

 
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