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Variazioni necessarie del progetto

Art. 1660 Variazioni necessarie del progetto

Se per l`esecuzione dell`opera a regola d`arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinate le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo.
Se l`importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l`appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un equa indennità.
Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.

Massima della Cassazione
Variazioni necessarie del progetto
Nel caso in cui il corrispettivo dell'appalto, secondo un progetto che non preveda l'esecuzione di determinate opere, imposte da disposizioni normative inderogabili (nella specie, travature di collegamento delle fondazioni in zona sismica), sia stato stabilito senza alcun riferimento alle predette opere, il prezzo delle necessarie variazioni integrative, a meno che non risulti una contraria volontà delle parti, non può considerarsi compreso in quello previsto nell'appalto e, anche quando il progetto sia stato predisposto dall'appaltatore, deve essere, pertanto, determinato dal giudice ai sensi dell'art. 1660 cod. civ

Variazioni necessarie del progetto
 
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