Art. 1814 Trasferimento della proprietà
Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario
Massima della Cassazione
Trasferimento della proprietà
Contratto di finanziamento (mutuo di scopo) - Contratto consensuale - Particolarità - Trasferimento della proprietà della somma oggetto del finanziamento - Trasferimento dei rischi connessi alla proprietà del denaro - Necessità della consegna - Sussistenza.
Il c.d. contratto di finanziamento, o mutuo di scopo, legale o convenzionale che sia, è una fattispecie negoziale consensuale, onerosa e atipica, che assolve essenzialmente funzione creditizia; in particolare, il finanziamento legale, in cui sono già individuati i soggetti erogatori e i soggetti che possono beneficiare del finanziamento - è un contratto obbligatorio e consensuale, all'interno del quale la consegna della somma da corrispondere rappresenta non un elemento costitutivo del contratto, ma l'esecuzione dell'obbligazione a carico del finanziatore. Tuttavia, la proprietà della somma oggetto del finanziamento si trasferisce dal finanziatore al finanziato solo con la consegna della somma stessa, in quanto solo da quel momento egli può disporne da solo, senza l'intermediazione del mutuante o anche contro la volontà di questi; ne consegue che solo dal momento della consegna si trasferiscono sul mutuatario anche i rischi derivanti dall'acquisita proprietà del denaro, compreso quello conseguente alle oscillazioni del cambio
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