Art. 1816 Termine per la restituzione fissato dalle parti
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario
Art. 1817 Termine per la restituzione fissato dal giudice
Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice (c.c.1183).
Massima della Cassazione
Termine per la restituzione
L'ACCORDO DI PROROGARE IL TERMINE DI SCADENZA DI UN CONTRATTO DI MUTUO NON E, DI PER SE SOLO, SUFFICIENTE ALLA CONFIGURAZIONE DI UN CONTRATTO NUOVO IDONEO A SOSTITUIRSI AL PRIMO IN POSIZIONE E FUNZIONE AUTONOMA. LA PROROGA DI UN CONTRATTO, INFATTI, NON IMPORTA UN MUTAMENTO SOSTANZIALE DELL'OBBLIGAZIONE RELATIVAMENTE ALLA SUA NATURA GIURIDICA E ALL'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE, MA REGOLA MODALITA ACCESSORIE CHE, A NORMA DELL'ART.1231 COD.CIV., NON PRODUCENDO NOVAZIONE, CONFERMANO LA VOLONTA DELLE PARTI DI MANTENERE IN VITA IL PRECEDENTE CONTRATTO
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