Il legittimario che chieda la riduzione delle donazioni effettuate
da "de cuius" in favore di altri coeredi, in quanto lesive della sua
quota di riserva, agendo per la tutela di un proprio autonomo
diritto, e' da ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con
conseguente ammissibilita' senza limiti della prova per presunzioni
della simulazione, come previsto, in riferimento alla prova
testimoniale, dall'art. 1417 cod. civ.
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