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Scioglimento della comunione

1111. Scioglimento della comunione.

Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.
Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto .


Testo della Massima
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI -
COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL
NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITA' -Contratto preliminare di compravendita di bene immobile - Atto di
amministrazione - Configurabilita' - Compimento da parte di uno dei coniugi senza il consenso dell'altro .



In regime di comunione legale tra i coniugi, il contratto
preliminare di vendita di bene immobile (che, ai sensi dell'art.
180, secondo comma, cod. civ., e' atto di straordinaria
amministrazione, giacche' si pone quale momento originario di una
sequenza obbligatoria e successiva il cui esito necessitato e' il
trasferimento della proprieta' del bene) stipulato da un coniuge
senza la partecipazione o il consenso dell'altro, e' soggetto alla
disciplina dell'art. 184, primo comma, cod. civ. (la cui
applicazione non va restrittivamente intesa come limitata agli atti
dispositivi con effetto reale e non anche a quelli con effetto
meramente obbligatorio, non trovando tale interpretazione fondamento
alla stregua ne' della lettera ne' dell'interpretazione sistematica
della norma) e non e' pertanto inefficace nei confronti della
comunione, ma solamente esposto all'azione di annullamento da parte
del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale entro
cui e' ristretto l'esercizio di tale azione, decorrente dalla
conoscenza effettiva dell'atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla
trascrizione o dallo scioglimento della comunione; ne consegue che,
finche' l'azione di annullamento non venga proposta, l'atto e'
produttivo di effetti nei confronti dei terzi.


 
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