Art. 803 Revocazione per sopravvenienza di figli
Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l`esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale, fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell`esistenza del figlio.
La revocazione può essere domandata anche se il figlio donante era già concepito al tempo della donazione
L`azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni (c.c.2964 e seguenti) dal giorno della nascita dell`ultimo figlio o discendente legittimo ovvero della notizia dell`esistenza del figlio o discendente ovvero dell`avvenuto riconoscimento del figlio naturale.
Il donante non può proporre o proseguire l`azione dopo la morte del figlio o del discendente
Testo della Massima
L'art. 803 cod. civ., nel regolare la revocabilita' della donazione
per sopravvenienza di figli o discendenti legittimi del donante
ovvero della conoscenza dell'esistenza degli uni o degli altri,
istituisce fra le due categorie una relazione disgiuntiva,
dimostrativa dell'intento del legislatore di considerarle in via
alternativa e di esclusione, tale cioe' che - atteso il vincolo meno
stretto dei discendenti col donante - la sopravvenienza o conoscenza
dell'esistenza di figli, se non fatte valere ai fini della revoca,
precludono la possibilita' della revoca stessa in relazione a
sopravvenienza o conoscenza di discendenti legittimi
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