Art. 801 Revocazione per ingratitudine
La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta (c.c.2652) che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell`art. 463, ovvero si è reso colpevole d`ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436
La domanda di revocazione per causa d`ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l`anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione (2964 e seguenti).
Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l`azione è di un anno (c.c.2964) dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione (disp. di att. al c.c. 141).
Testo della Massima
L'ingiuria grave, che l'art. 801 Cod. Civ. prevede quale motivo di
revocazione della donazione, consiste in un comportamento con il
quale si rechi all'onere ed al decoro del donante un'offesa
suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della
persona, comportando la espressione di un sentimento di avversione
che manifesti quella ingratitudine, verso chi ha beneficiato
l'agente, che ripugna alla coscienza comune.*
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