Procura spillata e sua validità
La Cassazione, con sentenza a sezioni unite n. 9968 del 22 novembre 1994, ha dichiarato inammissibile un ricorso perchè la procura era apposta su un foglio aggiunto e non su una pagina ove era il testo dell’atto. Altri pronunciati della Suprema Corte hanno reputato valida ed efficace la cd. Procura spillata all’atto purché purché il foglio aggiunto fosse materialmente unito e numerato (1999/3034), senza spazi vuoti intermedi (1997/751).Il legislatore ha mutato detto atteggiamento modificando l’art. 83 cod. proc. civ. il quale ha statuito che : “La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce”.Non vi è,tuttavia,specificazione di cosa voglia significare congiunzione materiale
La giurisprudenza successiva tende a ritenere valida ogni tipo di congiunzione, ed in particolare Cass. 30 agosto 2002 n. 12709 ritiene sufficiente ogni forma di congiunzione purchè la procura sia collocata prima della relazione di notifica.
La sentenza in calce costituisce un revirement affermando che la procura deve essere proseguio dell’atto cui accede e che la disposizione dell’art. 83 cpc. si applica solo quando non vi sia spazio sufficiente nelle pagine costituenti il corpo dell’atto giudiziale.
Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da S. A. rappresentata e difesa dall’avv. Franco Carrozzo ed elett.te dom.ta in Roma presso lo studio dell’avv. E. Bruno, V.le Giulio Cesare 95,
contro
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica in persona del Ministro pro-tempore – Centro Servizi amministrativi di Nuoro rappr.ti e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui sono ope legis domiciliati in Roma via dei Portoghesi 12;
S. M., rappr.ta e difesa dall’avv. Nicola Da Settimo Passetti ed elett.te dom.ta in Roma Lungotevere Flaminio 46, pal.4, scala B, c\0 dott. G.M. Grez;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna Sezione I n.1927 del 26 settembre 2005
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 30 maggio 2006 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo;
Uditi l’avv. Buccellato per delega dell’avv. Carrozzo, l’avv. dello Stato Vessichelli e l’avv. Carullo per delega dell’avv. Da Settimo Passetti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto
Con la sentenza in epigrafe il Tar della Sardegna ha accolto il ricorso proposto dall’insegnante S. M. avverso la graduatoria permanente dei docenti della scuola secondaria della provincia di Nuoro, nella parte in cui non gli era stata attribuita la supervalutazione per il servizio prestato all’estero.
L’adito Tribunale riteneva l’ammissibilità del gravame nonostante la procura alla lite fosse stata apposta su atto spillato al ricorso, e anche in relazione al permanere dell’interesse al ricorso pur a fronte della mancata impugnazione degli atti di regolazione del procedimento, D.D.G 17 marzo 2003, modificato dal Dm 40/2003. La ricorrente era infatti legittimata a pretendere l’applicazione del Dl 97/2004, come modificato dalla legge 143/04, le cui previsioni si imponevano all’autorità amministrativa, superandosi la questione della esecutività dei detti provvedimenti (che escludevano espressamente la doppia valutazione del servizio prestato all’estero), in quanto emessi precedentemente alla sua entrata in vigore. Escludeva poi il Tar la rilevanza della presunta acquiescenza per mancata impugnazione della precedente graduatoria, ove sarebbe mancata la valutazione dei servizi all’estero, con la conseguente inammissibilità della relativa doglianza proposta mediante impugnazione dell’aggiornamento di quella graduatoria. L’eccezione era disattesa in quanto fondata su una mera ipotesi senza principio di prova, prova che la controinteressata avrebbe potuto acquisire esercitando il diritto di accesso agli atti. Nel merito il ricorso era accolto sulla premessa che il punto B.3, lettera e), dell’allegato al Dl 97/2004, come modificato dalla legge di conversione 4 giugno 2004, n.143, nel prevedere che a decorrere dall’a.s. 2005-2006, il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia, costituisse una disposizione innovativa rispetto al previgente articolo 10 della legge 153/71 (che aveva introdotto la supervalutazione). Il Tar disattendeva la deduzione difensiva della controinteressata osservando che la norma invocata dalla ricorrente (secondo lei non applicabile ai servizi all’estero da lei vantati atteso che la graduatoria impugnata si riferiva all’a.s. 2004/2005), non ricadeva nell’ambito di applicazione dell’articolo 69 del Tu 165/01, per cui le norme generali e speciali del pubblico impiego cessano di produrre effetti dal momento della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 198-2001 (salvo espresso richiamo da parte di questi ultimi). La tesi era disattesa perché l’articolo 69 cit. escludeva dall’abrogazione implicita le norme delle materie di cui all’articolo 2, primo comma, lettera c), della legge 421/92, e il n.4 di tale norma espressamente prendeva in considerazione la normativa di accesso al pubblico impiego, in cui rientrava l’articolo 10 della legge 153/71, disciplinante l’accesso agli impieghi nell’insegnamento. Né poteva ritenersi che il citato DL avesse operato una sorta di sanatoria dell’operato dell’autorità amministrativa; ciò era escluso dal testo della norma e dal raffronto del testo definitivo con il testo originario del DL, che prevedeva puramente e semplicemente l’equiparazione del servizio prestato all’estero con quello prestato nel territorio nazionale, senza alcuna specificazione. Il Parlamento ha quindi solo parzialmente recepito la volontà di chi aveva esercitato il potere di iniziativa legislativa, e non ha quindi voluto incidere sulle aspettative di quanti avevano prestato servizio all’estero facendo affidamento sulla supervalutazione. Dunque la soppressione della norma favorevole alla ricorrente era stata disposta da una data successiva a quella di entrata in vigore della nuova normativa, onde era illegittima l’applicazione della norma in questione nella valutazione dei servizi all’estero della ricorrente ai fini dell’inserimento della graduatoria 2004/2005. Il Tar, infine, affermava la piena valutabilità del servizio reso presso la scuola italiana "Cristoforo Colombo" di Buenos Aires, essendo stato prestato nell’emisfero australe, ove l’attività didattica si svolge secondo un calendario opposto a quello in uso nell’emisfero boreale, per cui tale servizio andava preso in considerazione relativamente all’a.s. 1999/2000.
Appella la controninteressata in primo grado deducendo i seguenti motivi di gravame.
I. Il ricorso al Tar della M. non conteneva una valida procura alla lite. Questa era stata rilasciata su un foglio separato, poi unito al ricorso mediante spillette, e ciò rendeva inammissibile il ricorso. Il fine della procura è rendere riferibili con certezza alla parte gli atti e l’attività processuale compiuta dall’avvocato, onde essa deve fare corpo unico con l’atto dove è individuato il difensore e che alla procura fa riferimento. La procura avrebbe potuto collocarsi nello spazio disponibile nell’ultima pagina del ricorso, essendovi spazio sufficiente, contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, e comunque era disponibile la seconda facciata dell’ultimo foglio del ricorso, senza necessità di stilarla su un foglio separato.
II. L’appellante ripropone l’eccezione di inammissibilità del gravame fondata sulla mancata impugnazione del bando di dui al D.D.G.17 marzo 2003, escludendo la tabella annessa la supervalutazione dei servizi prestati all’estero. Il Tar erra nell’affermare che avendo la legge 143/04 fissato la pari valutazione solo dall’a.s. 2005/2006, tutti i servizi antecedenti andavano valutati obbligatoriamente il doppio in forza della legge 153/71. Invece, per tali periodi anteriori al 2005/2006 occorreva verificare caso per caso l’assetto normativo del singolo concorso, secondo il regime giuridico particolare fissato dal bando, essendo l’applicazione della legge 153/71 tutt’altro che obbligatoria e scontata. Inoltre, si tratta della valutazione di servizio prestato all’estero negli anni precedenti l’a.s. 2003/2004, cioè 1999/00, 2000/01 e 2002/03. L’articolo 8nonies, comma 2, della legge n.186 del 2004, interpretando autenticamente la legge 143/04 stabilisce che «la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell’ultimo scaglione previsto… dal Dl 255/01, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partuire dall’a.s. 2003/04». La nuova tabella di valutazione ex lege 143/04, si applica solo ai servizi successivi al 1 settembre 2003 ( a.s. 2003/04). In base al DDG 29/7/2004 i servizi di insegnamento sono sottoposti ad un doppio regime temporale di valutazione; quelli prestati sino al 2002/03 sono soggetti alle precedenti tabelle, mentre solo per i successivi va applicata la nuova tabella annessa alla legge 143/04. La precedente tabella cui fa riferimento il bando è quella relativa alla precedente tornata concorsuale, allegata al DDG 17/4/2003, che stabilisce che il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia., disposizione regolante il concorso per cui è controversia. L’amministrazione scolastica poteva attribuire il punteggio rivendicato dalla prof. M. solo disapplicando la tabella, e cioè il bando di concorso in questione, previsione che invece la ricorrente non ha impugnato (né la tabella di valutazione applicabile al suo servizio, né l’integrazione del bando). È così pacifico che la tabella ex DDG 17/4/03, recepita nel bando 2004, costituiva il provvedimento immediatamente lesivo degli interessi azionati col ricorso.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, il bando ha efficacia anche se contiene disposizioni contrarie alla legge e non può essere disapplicato dall’Amministrazione e nemmeno dal giudice, se non a seguito di atto di autotutela o di annullamento giurisdizionale.
III. Inoltre la M. aveva già dichiarato i servizi resi all’estero in occasione della tornata 2003 del concorso, senza impugnare il mancato raddoppio del punteggio. La graduatoria del 2004 è, sotto il profilo sfavorevole qui contestato, un atto meramente confermativo della precedente del 2003 e il bando è chiaro in tale senso. Esso dispone (articolo, comma 9, del bando di cui al DDG 21 aprile 2004) che in ogni tornata del concorso de quo si può chiedere la valutazione solo dei titoli nuovi o non precedentemente presentati. Tutto il pregresso non può essere più contestato e resta cristallizzato nelle graduatorie delle precedenti tornate, sotto la voce "punteggio precedente".
Il Tar ha erroneamente ritenuto tale circostanza dell’esito sfavorevole della valutazione già avvenuto per la ricorrente come non suffragata da alcun principio di prova, avendo la difesa erariale versato in atti la domanda concorsuale dell’appellata relativa all’a.s. 2003/04, ove risulta chiaramente la dichiarazione dei servizi all’estero, sia del 1999/00, sia del 2000/01 che del 2002/03, tanto più che la domanda era accompagnata da una nota con cui la ricorrente aveva richiesto la doppia valutazione del servizio ai sensi della legge 153/71.
IV. L’appellante contesta infine la statuizione del Tar relativa alla valutazione del servizio reso a Buenos Aires nell’a.s. 2000/01, non valutabile per l’a.s. 1999/00, per il quale aveva già raggiunto il massimo valutabile di sei mesi, come rilevabile dal modulo domanda prodotta dalla ricorrente a suo tempo. Comunque la valutazione del servizio all’estero negli aa.ss. 1999/00 e 2000/01 non era ammissibile perché in ciascuno di quegli anni la ricorrente aveva prestato un servizio in Italia, nella stessa classe di concorso, per più di sei mesi, e la rinuncia alla valutazione dei mesi italiani in favore dei periodi esteri sarebbe in contrasto col principio di in frazionabilità di un servizio che era stato unitario.
Si è costituita l’Amministrazione senza svolgere particolari difese.
Si è costituita la prof.ssa M. resistendo a tutte le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto dell’appello.
Diritto
È accoglibile il primo motivo di appello che deduce l’inammissibilità del ricorso introduttivo dinnanzi al Tar per difetto di valida procura conforme alle previsioni dell’articolo 83 cp.c., in quanto rilasciata su foglio separato dal ricorso, ad esso connesso mediante spillette, senza che ricorressero i presupposti per ricorrere a tale modalità.
Al riguardo va precisato che è pur vero che l’articolo 83, comma 3, Cpc, nell’attuale formulazione, stabilisce che «la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però materialmente allegato all’atto cui si riferisce», ma tale modalità eccezionale, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione (Sesta, 5266/04), è ammissibile solo sul presupposto che non vi sia spazio sufficiente nelle pagine che costituiscono il corpo dell’atto giudiziale in senso proprio.
L’appellata oppone, a tale delimitazione dell’ammissibilità dell’indicato sistema di inserimento della procura, la circostanza che la spaziatura dell’ultima pagina di ricorso non avrebbe consentito l’apposizione della procura speciale, in quanto in essa non vi era spazio sufficiente, sottraendo, dagli 8 cm. disponibili, 1 cm. di interlinea e 2 cm. di bordo finale a piè di pagina, e tenendo conto che la procura occupava 5,7 cm.
Tali allegazioni sono da disattendere, tenuto conto che l’interlinea e lo spazio finale a piè di pagina, come pure i caratteri e le stesse spaziature della procura, nelle misure e forme allegate dall’appellata, (o in qualunque altra), non costituiscono un dato ineludibile e normativamente prescritto, essendo piuttosto un onere della parte quello di adattare la tecnica di redazione anche grafica dell’atto giudiziale in modo da rispettare le esigenze di contestualità e unitarietà poste in via primaria dall’articolo 83 Cpc.
Ben poteva il procuratore della parte predisporre l’atto in coordinamento con l’esigenza di inserire la procura, mediante opportuni mezzi di redazione, comunemente disponibili, per renderne compatibili spaziatura, margini e dimensione dei caratteri di scrittura rispetto allo spazio disponibile, che obiettivamente non era tale da precludere in modo assoluto né da rendere (neppure) estremamente difficile, l’inserimento della procura in calce all’atto.
Va poi osservato che appare altresì condivisibile quanto dedotto dall’appellante in relazione alla disponibilità della seconda facciata dell’ultimo foglio del ricorso, che nulla impediva, usando l’adeguata diligenza, di utilizzare in continuità dello spazio disponibile in calce al testo sottoscritto.
Infine, per completezza, va rilevato che la facciata del distinto foglio contenente la procura, nel caso in esame, come risulta dall’originale del ricorso notificato presente nel fascicolo di primo grado, risulta bensì spillata al ricorso, ma non reca alcun "timbro di ricongiunzione a tale pagina precedente", come invece ha inesattamente dedotto in memoria la difesa dell’appellata.
L’accoglimento del motivo di appello ora esaminato, per il suo carattere pregiudiziale, implica la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dinnanzi al Tar.
La peculiarità della fattispecie giustifica peraltro l’integrale compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe, annullando la sentenza impugnata e dichiarando l’inammissibilità del ricorso introduttivo originariamente proposto davanti al Tar.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.