Home sitemap Site Map Contatto
 
 
 
                       
 
 
 
 
Testamento
Condominio
Società
Matrimonio
Obbligazioni
Famiglia
Locazione
Successione
Casa
Lavoro
Marchi e Brevetti
Contratti
Proprietà
Immigrazione
Responsabilità
Reati
Persone
Minori
Consulenza
Fallimento
Consumatori
Navigazione
Ambiente
Internazionale
Diritto sportivo
Banche
Crediti
Edilizia
Assicurazioni
Diritto sanitario
Il Diritto militare
Informatica
Amministrativo
Processo
Stradale
Tributi
 
 
 
 
 
Chiedi una consulenza legale su <?=$nome_categoria[0];?>
Contratti
Apertura di credito bancario
Appalto
Clausole del contratto
Comodato
Contratto estimatorio
Divisione
Donazione
Leasing
Mandato
Mutuo
Outsorcing
Permuta
Riporto
Somministrazione
Trasporto
Vendita
 
 
 
Chiedi all'Avvocato
   

Perimento o deterioramento della cosa

Art. 1673 Perimento o deterioramento della cosa

Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l`opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla (1207), il perimento o il deterioramento e a carico dell`appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.
Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell`opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell`appaltatore.

Massima della Cassazione
Perimento o deterioramento della cosa
IN TEMA DI APPALTO, I PRINCIPI DETTATI DALL'ART 1673 COD CIV, CON RIGUARDO ALLA RIPARTIZIONE DEI RISCHI PER IL CASO DI PERIMENTO O DETERIORAMENTO DELL'OPERA PRIMA DELL'ACCETTAZIONE, POSTULANO CHE DETTI EVENTI SIANO DOVUTI A CAUSA NON IMPUTABILE AD ALCUNA DELLE PARTI, E, PERTANTO, NON SONO INVOCABILI DAL COMMITTENTE, AL FINE DI OTTENERE UNA RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO PER FATTI A LUI STESSO ASCRIVIBILI



Perimento o deterioramento della cosa
 
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
ARGOMENTO:  

 

     
Tel. Cell. Fax
* Pref/Num

Descrizione della richiesta di consulenza legale
 
 
 
 
 
© copyright 2009