Art. 1673 Perimento o deterioramento della cosa
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l`opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla (1207), il perimento o il deterioramento e a carico dell`appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.
Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell`opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell`appaltatore.
Massima della Cassazione
Perimento o deterioramento della cosa
IN TEMA DI APPALTO, I PRINCIPI DETTATI DALL'ART 1673 COD CIV, CON RIGUARDO ALLA RIPARTIZIONE DEI RISCHI PER IL CASO DI PERIMENTO O DETERIORAMENTO DELL'OPERA PRIMA DELL'ACCETTAZIONE, POSTULANO CHE DETTI EVENTI SIANO DOVUTI A CAUSA NON IMPUTABILE AD ALCUNA DELLE PARTI, E, PERTANTO, NON SONO INVOCABILI DAL COMMITTENTE, AL FINE DI OTTENERE UNA RIDUZIONE DEL CORRISPETTIVO PER FATTI A LUI STESSO ASCRIVIBILI
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