La vendita con patto di riscatto, o di retrovendita, stipulata fra
il debitore e il creditore, la quale risponda all'intento delle
parti di costituire una garanzia con attribuzione irrevocabile del
bene al creditore in caso di inadempienza del debitore, e' nulla
anche quando implichi un trasferimento effettivo della proprieta'
con condizione risolutiva, attesa che pur non integrando
direttamente il patto commissario, previsto e vietato dall'art. 2744
cod. civ., configura un mezzo per eludere tale norma imperativa e
quindi esprime una causa illecita che rende applicabile la sanzione
dell'art. 1344 cod. civ..
ANNO/NUMERO: 1991 02126
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele PARISI Presidente
" Enzo BENEFORTI Consigliere
" Giuseppe ROTUNNO Rel. "
" Cesare MAESTRIPIERI "
" Domenico GIAVEDONI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
Gaetano MASSA elett. dom. in Roma, Via di Porta Pinciana, 6 c-o
l'avv. Michele Giorgianni che lo rappresenta e dif. p.d.a.m. del r.
Ricorrente
MASSA Leone elett. dom. in Roma L.go Tartini, 4 c-o l'avv. Benito
beneventano e dif dall'avv. Roberto Biancogiglio p.d. sm. del c.
Controricorrente
per l'annullamento della Sent. della C.A. di Napoli in data
11.3-11.4.88; udita la relazione della causa svolta dal consigliere
Rotunno alla udienza del 13.3.90
Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso p.g. di r.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gaetano MASSA, con citazione 17 luglio 1981, conveniva davanti al
Tribunale di Napoli il fratello Leone Massa, esponendo che, per
estinguere un suo debito garantito da cambiali, aveva ottenuto dal
congiunto un mutuo di lire 32.000.000, ma che aveva dovuto trasferire
allo stesso con atto di vendita notar Albano del 3 ottobre 1980 un
suo immobile in Piano di Sorrento con patto di riscatto da
esercitarsi entro sei mesi, inoltre che, non essendo riuscito ad
ottenere il ritrasferimento del bene neppure attraverso la
convocazione del germano davanti al notaio, aveva messo a
disposizione del medesimo la complessiva somma di lire 41.351.750
(comprensiva anche di interessi e spese) mediante deposito presso
l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino; chiedeva quindi dichiararsi
la nullita' dell'atto di vendita, in quanto dissimulante un mutuo con
patto commissorio, e, in via subordinata, ritenersi valido ed
efficace l'esercizio del riscatto con le relative conseguenze.
Il convenuto resisteva, sostenendo essersi trattato di una vendita
vera e reale, quindi non inficiata da nullita', ed essersi verificata
la decadenza dell'esercizio del riscatto.
L'adito Tribunale, con sentenza 6 giugno 1983, rigettava entrambe
le domande.
Proponeva gravame Gaetano MASSA, ma la Corte di Appello di Napoli,
con sentenza 11 aprile 1988, confermava l'impugnata pronunzia
considerando: a) che l'espletata istruttoria non aveva fornito
elementi a sostegno dell'assunto della dissimulazione di un mutuo con
patto commissorio, essendo emerso che le parti avevano messo in
essere una vendita immobiliare, vera e reale, con patto di riscatto a
garanzia di un credito, non riscontrabili come tale sotto il divieto
del patto commissorio; b) che il venditore, pur avendo
tempestivamente comunicato al compratore la dichiarazione di
riscatto, non aveva pero' fatto seguire il versamento del dovuto e
l'offerta reale, ed era quindi decaduto dell'esercizio del riscatto.
Gaetano Massa ha proposto ricorso per cassazione.
Leone Massa ha risposto con controricorso.
Il ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si denunzia, in riferimento
all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli
artt. 1414, 1470, 1500 e 1503, 1963, 2744 c.c., nonche' dell'art. 116
c.p.c., ed omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo.
Il ricorrente, premesso che la Corte partenopea aveva accertato
che la vendita con patto di riscatto del 3 ottobre 1980 era stata
originata da mutuo di lire 32.000.000 a lui concesso dal fratello
Leone ed aveva escluso essersi trattato di vendita aa scopo di
garanzia, sostiene che anche siffatta qualificazione avrebbe dovuto
comportare la dichiarazione di nullita' del negozio, non avendo
rilevanza in contrario l'immediato, effettivo trasferimento della
proprieta' al mutante, stante l'intento primario delle parti di
costituire col bene una garanzia reale, e non essendovi, secondo la
giurisprudenza di questa Suprema Corte, alcuna differenza tra la
vendita con effetti immediati a scopo di garanzia e la vendita
sottoposta alla condizione sospensiva del mancato rimborso del
credito.
Aggiunge che, sulla base risultanze probatorie, si sarebbe dovuta
ritenere la dedotta simulazione, resa peraltro evidente anche dalla
coincidenza del prezzo di vendita con l'ammontare del mutuo (lire
32.000.000), dalla inadeguatezza dello stesso prezzo (pur se indicato
in lire 36.000.000) rispetto al valore dell'immobile accertato e
concordato con l'ufficio del registro (lire 60.000.000), del mancato
trasferimento di una parte dello stesso immobile (vani sottotetto) al
preteso compratore.
Il motivo deve essere accolto per la prima parte.
Campeggia nella sentenza della Corte di Appello partenopea un
accertamento di fondamentale e decisiva rilevanza, che costituisce
ormai un dato fermo e inoppugnabile, non essendo stato oggetto di
impugnazione da parte del controinteressato, neppure col mezzo del
ricorso incidentale condizionato.
Fu infatti riconosciuto, in seguito alla valutazione delle prove
acquisite, che la vendita con patto di riscatto intercorra tra
Gaetano e Leone Massa era stata attuata con lo scopo di garantire un
debito del primo verso il secondo.
Cio' posto, la stessa Corte del merito afferma di non condividere
l'orientamento di qualche decisione di questa Suprema Corte (sentenze
6 dicembre 1983 n. 7271; 3 giugno 1983 n. 3800), tendente a
ricondurre sotto il divieto del patto commissorio la vendita a scopo
di garanzia strutturata secondo lo schema della vendita con patto di
riscatto o con patto di retrovendita, in quanto, anche nel caso di
trasferimento immediato della proprieta', esso avverrebbe in forza di
un titolo diverso da quello che giustifica il pagamento del prezzo
nella vendita, mettendo cosi' in esistenza la effettiva causa del
contratto nettamente divergente da quella tipica della compravendita.
Proclamo' del suo canto che, a parte la inversione di orientamento
manifestata subito da questa Suprema Corte con la riconferma del
precedente indirizzo (sentenza 12 dicembre 1986 n. 7385), nella
vendita con patto di riscatto ovvero con retrovendita la funzione di
garanzia viene perseguita mediante ricorso a figure contrattuali
meritevoli di tutela, la cui causa non viene snaturata dalla loro
applicazione concreta in funzione di garanzia, costituendo questa
solo un motivo lecito compatibile con la causa della compravendita.
Ma il travagliato problema e' stato alfine risolto con la sentenza
3 aprile 1989 n. 1611 delle Sezioni Unite, ritenendosi che la vendita
con patto di riscatto o di retrovendita, stipulata fra il debitore ed
il creditore, la quale risponda all'intento delle parti di costituire
una garanzia, con l'attribuzione irrevocabile del bene al creditore
solo nel caso di inadempienza del debitore e' nulla, anche quando
implichi un trasferimento effettivo della proprieta' (con condizione
risolutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il patto
commissorio previsto e vietato dall'art. 2744 c.c., configura mezzo
per eludere tale norma imperativa e quindi esprimere una causa
illecita, che rende applicabile sanzione dell'art. 1344 c.c. Vi si e'
infatti sottolineato che e' il risultato perseguito che giustifica il
divieto di legge, non i mezzi impiegati, con la conseguenza che la
nullita' non deriva dalla natura di questi, ma costituisce l'effetto,
imposto dalla legge, dell'impiegato fattone, al fine di realizzare il
risultato vietato.
Ed ora, di fronte al fatto definitivamente dalla Corte del merito
e costituito appunto da una vendita immobiliare con patto di riscatto
a scopo di garanzia, non puo' constatarsi che la decisione emessa e'
al di fuori della retta via, cosi' come indicata nella recente
pronunzia delle Sezioni Unite.
Il primo motivo del ricorso deve essere percio' accolto per la
parte relativa alla questione presa in esame, venendone la parte
rimanente, imperniata sull'assunto della simulazione.
Contemporaneamente rimane assorbito anche il secondo motivo,
impostato sulla pretesa di validita' dell'esercizio del riscatto con
le modalita' seguite dall'odierno ricorrente.
Accogliendosi pertanto per quanto di ragione il primo motivo, con
l'assorbimento di tutto il resto del ricorso, viene
corrispondentemente cassata l'impugnata decisione.
Il giudice del rinvio, designato come in dispositivo, emettera' la
nuova decisione al lume dei principi giuridici sopra enunciati e,
all'esito, provvedera' anche sulle spese del giudice di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie per quanto di ragione il primo
motivo, assorbito tutto il resto del ricorso, cassa
corrispondentemente l'impugnata sentenza e rinvia la causa per il
nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che
provvedera' anche alle spese del giudizio di legittimita'.
Roma, 13 maggio 1990.
|