Art. 1664 Onerosità o difficoltà dell`esecuzione
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d`opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l`appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo (1467).
Se nel corso dell`opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell`appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Massima della Cassazione
Onerosità o difficoltà dell`esecuzione
La disposizione di cui all'art. 1664 cod. civ. (relativa alla revisione del prezzo del contratto di appalto), senz'altro applicabile anche agli appalti pubblici, non ha carattere vincolante per le parti, le quali, pertanto, possono legittimamente derogarvi, con la conseguenza che, in caso di contrasto tra esse circa la reale portata delle clausole contrattuali sul punto della applicabilità o meno della norma "de qua", è demandato al giudice di merito, al fine di accertare la reale volontà dei contraenti (se abbiano, cioè, voluto o meno escludere la revisione del prezzo del contratto di appalto), il compito di ricostruirne il comune intento negoziale avvalendosi dei comuni criteri di ermeneutica contrattuale, a partire da quello collegato all'elemento letterale delle clausole negoziali, considerando, all'uopo, che l'intento derogatorio alla norma ex art. 1664 cod. civ. non richiede l'uso di particolari espressioni formali, potendo per converso risultare, oltre che da una clausola espressa, anche dall'intero assetto negoziale nel suo complesso (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, peraltro, confermato la sentenza del giudice di merito che, sulla premessa secondo la quale il testo di un contratto di appalto pubblico - che conteneva la clausola di invariabilità del prezzo - sarebbe risultato incompatibile con la palese modestia del prezzo stesso se letteralmente interpretato, ha riconosciuto il diritto alla revisione invocato dall'appaltatore anche in considerazione di una precedente variante approvata dall'ente in occasione di un aggravamento delle difficoltà incontrate in corso d'opera).
Onerosità o difficoltà dell`esecuzione
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