Art. 1476 Obbligazioni principali del venditore
Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore;
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l`acquisto non è effetto immediato del contratto (1376 e seguenti);
3) quella di garantire il compratore dall`evizione e dai vizi della cosa
Massima della Cassazione
Obbligazioni principali del venditore
La domanda rivolta ad ottenere, dal compratore, il pagamento, ex art. 1499 cod. civ., degli interessi per mancato godimento della cosa venduta e consegnata anticipatamente, costituisce una domanda diversa da quella rivolta ad ottenere, dal predetto compratore, gli interessi per mancato o ritardato pagamento del prezzo. L'una, infatti, presuppone l'inadempimento del compratore rispetto all'obbligazione principale di pagamento del prezzo, e trova, dunque, la sua ragion d'essere nella patologia del sinallagma contrattuale, alterato per effetto dell'inadempimento di uno dei contraenti. L'altra, invece, essendo diretta ad assicurare al compratore, in caso di consegna anticipata della cosa venduta, la reintegrazione del mancato godimento della cosa stessa, prescinde dall'inadempimento, ben potendo essere esercitata anche nel caso in cui il compratore abbia adempiuto l'obbligazione di pagamento del prezzo. La parte che intende ottenere interessi compensativi ex art. 1499 cit. deve proporre specifica domanda, non potendo questa ritenersi compresa nella domanda di pagamento di interessi moratori per mancato o ritardato pagamento del prezzo
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