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Nullità

Agli effetti dell'art. 1417 cod.civ., l'illiceita' del negozio dissimulato e' configurabile solamente se il negozio persegua interessi che l'ordinamento reprime. Consegue che e' soggetto alle limitazioni della prova per testi e per presunzioni il negozio dissimulato consistente nella donazione priva dei requisiti di forma, in quanto l'interesse perseguito dalle parti, cioe' l'arricchimento di un soggetto per lo spirito di liberalita' di un altro, non e' contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento ANNO/NUMERO: 2000 01535 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente - Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere - Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere - Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere - Dott. Francesca TROMBETTA - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: RUSSO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato D. SORRENTINO, difeso dall'avvocato INNOCENZO MILITERNI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro DE PINTO ROSA, quale erede di DE PINTO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A GABAGLIO 15, presso lo studio dell'avvocato E. COLAMBUMBO, difeso dall'avvocato MARIO COPPOLA, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1212/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 29/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/99 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA; udito l'Avvocato MILITERNO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato COPPOLA, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 17 settembre 1986 Rosa De Pinto, quale unica erede di Pasquale De Pinto, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli Maria Russo perche' fosse dichiarata illegittima la detenzione da parte della convenuta di un appartamento sito in Capri alla via V. Emanuele n. 9, e di un suolo cimiteriale, entrambi acquistati dal proprio padre, rispettivamente con rog. Not. Spena del 27.3.1956 e con atto 8.4.76; nonche' fosse dichiarata l'istante unica concessionaria del suolo cimiteriale ed esclusiva proprietaria dell'appartamento, con condanna della convenuta al rilascio di entrambi gli immobili, ed al risarcimento danni da liquidarsi in separata sede. La Russo, costituitasi, deduceva: che la compravendita dell'appartamento di cui al rogito not. Spena del 27.3.1956, intercorsa tra essa e Pasquale De Pinto quale acquirente, era affetta da simulazione relativa in quanto le parti avevano, in realta', voluto una donazione, che siccome priva dei requisiti di forma, era da ritenersi nulla; che in ogni caso, essa convenuta era usufruttuaria di detto appartamento in forza di scrittura privata con la quale il De Pinto le aveva attribuito il relativo diritto; che, per espresso riconoscimento da parte del De Pinto, era anche comproprietaria del suolo cimiteriale. Acquisiti documenti ed espletate prove per testi, il Tribunale con sentenza 29 marzo 1995, dichiarava l'attrice De Pinto, esclusiva proprietaria dell'appartamento e la convenuta comproprietaria del suolo cimiteriale; ordinava il rilascio. Su impugnazione principale di Roberto Russo, unico erede della convenuta, ed appello incidentale della De Pinto, la corte di appello di Napoli, con sentenza 29 aprile 1997 rigettava l'appello principale, ed in parziale accoglimento di quello incidentale, condannava il Russo al risarcimento danni in favore della Di Pinto, danni da liquidarsi in separata sede per l'illegittima detenzione dell'appartamento. In ordine alla ritenuta, dal Tribunale, insufficienza della prova della simulazione ed al mancato rilievo delle presunzioni desumibili da fatti pacificamente acquisiti, affermava la corte che l'art. 1417 c. civ. escludeva la possibilita' di provare per testi, (e quindi per presunzioni) fra le parti la simulazione, salvo il caso di illiceita' del contratto dissimulato, che nella specie non ricorreva; e salvi i casi di cui all'art. 2724 c. civ., la cui applicabilita' era esclusa, per non essere nemmeno stati dedotti, i casi di perdita incolpevole del documento e di impossibilita' morale o materiale di procurarselo; e per mancare un principio di prova scritta. Infatti la dichiarazione della Russo che il prezzo corrispostole dal De Pinto era maggiore di quello indicato nel rogito era incompatibile con l'assunto della dissimulata donazione; e la dichiarazione del De Pinto, che attribuiva alla Russo "vita natural durante" il godimento dell'appartamento dalla stessa vendutogli, non conteneva elementi da cui potesse dedursi la simulazione. Indicativo, per smentire la simulazione, era inoltre il fatto che la Russo, nel testamento pubblico non aveva fatto alcuna menzione dell'anzidetto cespite del quale, considerandosi proprietaria, avrebbe potuto disporre. Quanto al diritto di usufrutto sull'appartamento, escluso dai primi giudici, per la ritenuta inidoneita' della unilaterale dichiarazione del De Pinto a costituire tale diritto a favore della Russo (affermazione non censurata in appello) la corte negava, in base alle risultanze della prova testimoniale, che la Russo potesse averlo usucapito. Infine, nessun titolo aveva la Russo, per detenere l'immobile dopo il decesso del De Pinto non potendo la dichiarazione di quest'ultimo, in quanto non contenuta in un atto di ultime volonta', vincolare l'erede. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il Russo, al quale resiste con controricorso De Pinto Rosa. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1417, 2724, 2729 c. civ., nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - per avere la corte erroneamente ritenuto che, ai sensi dell'art. 1417 c.c. l'unica prova ammissibile, fra le parti, della simulazione relativa della compravendita di cui al rogito 27.3.56, sia la controdichiarazione scritta, nonostante: A) l'ordinamento attribuisca anche alle parti la facolta' di provare con testi (e quindi colli presunzioni) la simulazione relativa del contratto nei casi di illiceita' del contratto dissimulato (nella specie donazione); B) l'illiceita' del contratto secondo il codice vigente riguardi i singoli elementi che lo compongono: l'oggetto i motivi la causa (anche quando e' un mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa), elementi tutti che non debbono essere contrari a norme imperative ed al buon costume; C) il contratto dissimulato sia stato posto in essere in violazione delle norme che impongono, per la donazione, il rispetto di determinate forme e sia, quindi, illecito; D) sia, quindi, ammissibile anche fra le parti il ricorso alle presunzioni desumibili, nella specie, da fatti acclarati, quali: il legame che univa la Russo al De Pinto; l'indisponibilita', per il De Pinto, della somma costituente il prezzo della compravendita, la differenza d'eta' fra le parti, il contestuale riconoscimento del diritto di usufrutto a favore della Russo; 2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 978 c. civ., nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, - per avere la corte, nel condannare il ricorrente al risarcimento del danno conseguente all'illegittima detenzione dell'appartamento da parte della Russo, erroneamente ritenuto che il diritto di usufrutto a favore della medesima sull'immobile, non possa costituirsi per atto unilaterale (nella specie la controdichiarazione sottoscritta dal solo De Pinto contestualmente alla stipula della compravendita); profilo peraltro non contestato in appello, ma sempre contestabile dal ricorrente; 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1333 c. civ. nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - per avere la Corte, nell'escludere la costituzione dell'usufrutto a favore della Russo, erroneamente non considerato che la controdichiarazione sottoscritta dal Pinto conteneva una proposta irrevocabile di costituzione di usufrutto, proposta che non essendo stata rifiutata dalla destinataria, comportava la conclusione del contratto ai sensi dell'art. 1333 c. c.; 4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1329 c. civ. nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la corte erroneamente ritenuto che la firma apposta dalla Russo alla dichiarazione del De Pinto dopo la morte di questi, non fosse idonea a perfezionare l'atto di costituzione di usufrutto, nonostante, trattandosi di proposta irrevocabile, essa non perda efficacia, ex art. 1329 2^ c. civ.; con la morte del proponente; 5) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1424 e 1803 c. civ. nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - per avere la corte, nel ritenere l'invalidita' della costituzione dell'usufrutto non considerato che la scrittura, ai sensi dell'art. 1424 c. civ. produceva gli effetti del comodato, contenendone i requisiti di sostanza e di forma, considerata la volonta' delle parti di attribuire alla Russo il pieno godimento dell'immobile; Il primo motivo di ricorso e' infondato. Infatti, come questa corte ha gia' affermato in precedenti specifici (v. sent. 861/73; 486/80), l'illiceita' del negozio dissimulato agli effetti dell'art. 1417 c. civ., e' configurabile solo se il negozio persegua interessi che l'ordinamento reprime; e piu' in generale si e' detto illecito (v. sent. 1613/89) quel negozio che si pone in contrasto con le regole fondamentali o i principi basilari dell'ordinamento. Cio' non accade, nella specie, essendosi i contraenti limitati a violare norme di legge relative alla forma del negozio ed incidenti sulla sua validita'. La donazione quale negozio dissimulato privo dei requisiti di forma, invero, non e' illecito nel senso su indicato, in quanto l'interesse perseguito dalle parti, cioe' l'arricchimento di un soggetto per lo spirito di liberalita' di un altro, non e' contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento ma e' dallo stesso ordinamento ritenuto meritevole di tutela, tant'e' che e' previsto un negozio tipico per realizzarlo, con l'imposizione di forme solenni a tutela della parte e dei terzi. Corretta e', pertanto, la decisione della corte d'appello che ha escluso, nella specie, l'ammissibilita' della prova per testi e presunzioni. Parimenti infondato e' il secondo motivo di ricorso, non potendosi piu' discutere della possibilita' di costituire l'usufrutto in forza di atto unilaterale essendo intervenuto sul punto il giudicato interno, a seguito della omessa impugnazione della decisione del Tribunale che la suddetta possibilita' ha escluso. Il terzo motivo di ricorso secondo il quale l'usufrutto si sarebbe costituito, nella presente fattispecie, in forza di contratto unilaterale perfezionatosi ai sensi dell'art. 1333 c. civ., non puo' trovare ingresso in quanto, come eccepito, in via principale, col controricorso pone questione non dedotta nel giudizio di merito, per la cui soluzione sono necessarie indagini di merito, a questa Corte non consentite, sul contenuto e la portata della dichiarazione del De Pinto, la quale, se prevedesse - secondo la gradata eccezione della resistente - obblighi a carico della Russo, con l'imposizione alla stessa del pagamento dei "tributi fiscali", escluderebbe la possibilita' di includere il contratto che le parti avrebbero stipulato, nel novero di quelli disciplinati dall'art. 1333 c. civ.. In ordine al quarto motivo di ricorso, sostenere, come fa il ricorrente, che la firma apposta dalla Russo alla dichiarazione del De Pinto, dopo la morte di questi, costituirebbe accettazione della preposta irrevocabile di costituzione di usufrutto, rappresentata dalla dichiarazione stessa, e, quindi, perfezionerebbe il contratto di costituzione di usufrutto a favore della Russo, comporta inammissibilmente, il coinvolgimento di questa corte di legittimita' in accertamenti di fatto ad essa preclusi, di indagare cioe' la volonta' del proponente per accertare il carattere "irrevocabile" della proposta e di verificare la ricorrenza del presupposto - di fatto - del principio, ormai consolidato (v. S.U. 2103/75), che attribuisce al termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta, la natura di elemento essenziale della proposta irrevocabile, in mancanza del quale la proposta e' da considerare pura e semplice e, percio', revocabile. Il motivo e', pertanto, inammissibile. Inammissibile e', infine, il quinto motivo di ricorso, prospettandosi, per la prima volta in questa sede, l'esistenza di un nuovo contratto (il comodato) che sarebbe intercorso fra le parti, anch'esso implicante un accertamento di fatto precluso a questa corte ed in ordine al quale, peraltro, sarebbe insussistente l'interesse del ricorrente per risolversi il comodato con la morte del comodante (v. sent. 4920/79). Il ricorso va, pertanto, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controparte, nella misura che si liquida in dispositivo. P.Q.M. La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della De Pinto, liquidate in L. 220.200, oltre L. 4.000.000 di onorari. Cosi' deciso in Roma, il 14 luglio 1999. Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2000
 
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