Agli effetti dell'art. 1417 cod.civ., l'illiceita' del negozio
dissimulato e' configurabile solamente se il negozio persegua
interessi che l'ordinamento reprime. Consegue che e' soggetto alle
limitazioni della prova per testi e per presunzioni il negozio
dissimulato consistente nella donazione priva dei requisiti di
forma, in quanto l'interesse perseguito dalle parti, cioe'
l'arricchimento di un soggetto per lo spirito di liberalita' di un
altro, non e' contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento
ANNO/NUMERO: 2000 01535
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RUSSO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30,
presso lo studio dell'avvocato D. SORRENTINO, difeso dall'avvocato
INNOCENZO MILITERNI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE PINTO ROSA, quale erede di DE PINTO PASQUALE, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA A GABAGLIO 15, presso lo studio dell'avvocato
E. COLAMBUMBO, difeso dall'avvocato MARIO COPPOLA, giusta delega in
atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1212/97 della Corte d'Appello di NAPOLI,
depositata il 29/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/07/99 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato MILITERNO, difensore del ricorrente che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato COPPOLA, difensore del resistente che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 17 settembre 1986 Rosa De Pinto, quale unica erede
di Pasquale De Pinto, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di
Napoli Maria Russo perche' fosse dichiarata illegittima la detenzione
da parte della convenuta di un appartamento sito in Capri alla via V.
Emanuele n. 9, e di un suolo cimiteriale, entrambi acquistati dal
proprio padre, rispettivamente con rog. Not. Spena del 27.3.1956 e
con atto 8.4.76; nonche' fosse dichiarata l'istante unica
concessionaria del suolo cimiteriale ed esclusiva proprietaria
dell'appartamento, con condanna della convenuta al rilascio di
entrambi gli immobili, ed al risarcimento danni da liquidarsi in
separata sede.
La Russo, costituitasi, deduceva: che la compravendita
dell'appartamento di cui al rogito not. Spena del 27.3.1956,
intercorsa tra essa e Pasquale De Pinto quale acquirente, era affetta
da simulazione relativa in quanto le parti avevano, in realta',
voluto una donazione, che siccome priva dei requisiti di forma, era
da ritenersi nulla; che in ogni caso, essa convenuta era
usufruttuaria di detto appartamento in forza di scrittura privata con
la quale il De Pinto le aveva attribuito il relativo diritto; che,
per espresso riconoscimento da parte del De Pinto, era anche
comproprietaria del suolo cimiteriale.
Acquisiti documenti ed espletate prove per testi, il Tribunale
con sentenza 29 marzo 1995, dichiarava l'attrice De Pinto, esclusiva
proprietaria dell'appartamento e la convenuta comproprietaria del
suolo cimiteriale; ordinava il rilascio.
Su impugnazione principale di Roberto Russo, unico erede della
convenuta, ed appello incidentale della De Pinto, la corte di appello
di Napoli, con sentenza 29 aprile 1997 rigettava l'appello
principale, ed in parziale accoglimento di quello incidentale,
condannava il Russo al risarcimento danni in favore della Di Pinto,
danni da liquidarsi in separata sede per l'illegittima detenzione
dell'appartamento.
In ordine alla ritenuta, dal Tribunale, insufficienza della
prova della simulazione ed al mancato rilievo delle presunzioni
desumibili da fatti pacificamente acquisiti, affermava la corte che
l'art. 1417 c. civ. escludeva la possibilita' di provare per testi,
(e quindi per presunzioni) fra le parti la simulazione, salvo il caso
di illiceita' del contratto dissimulato, che nella specie non
ricorreva; e salvi i casi di cui all'art. 2724 c. civ., la cui
applicabilita' era esclusa, per non essere nemmeno stati dedotti, i
casi di perdita incolpevole del documento e di impossibilita' morale
o materiale di procurarselo; e per mancare un principio di prova
scritta. Infatti la dichiarazione della Russo che il prezzo
corrispostole dal De Pinto era maggiore di quello indicato nel rogito
era incompatibile con l'assunto della dissimulata donazione; e la
dichiarazione del De Pinto, che attribuiva alla Russo "vita natural
durante" il godimento dell'appartamento dalla stessa vendutogli, non
conteneva elementi da cui potesse dedursi la simulazione.
Indicativo, per smentire la simulazione, era inoltre il fatto
che la Russo, nel testamento pubblico non aveva fatto alcuna menzione
dell'anzidetto cespite del quale, considerandosi proprietaria,
avrebbe potuto disporre. Quanto al diritto di usufrutto
sull'appartamento, escluso dai primi giudici, per la ritenuta
inidoneita' della unilaterale dichiarazione del De Pinto a costituire
tale diritto a favore della Russo (affermazione non censurata in
appello) la corte negava, in base alle risultanze della prova
testimoniale, che la Russo potesse averlo usucapito. Infine, nessun
titolo aveva la Russo, per detenere l'immobile dopo il decesso del De
Pinto non potendo la dichiarazione di quest'ultimo, in quanto non
contenuta in un atto di ultime volonta', vincolare l'erede.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il Russo, al quale
resiste con controricorso De Pinto Rosa. Il ricorrente ha depositato
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:
1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1417, 2724,
2729 c. civ., nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione - per avere la corte erroneamente ritenuto che, ai sensi
dell'art. 1417 c.c. l'unica prova ammissibile, fra le parti, della
simulazione relativa della compravendita di cui al rogito 27.3.56,
sia la controdichiarazione scritta, nonostante: A) l'ordinamento
attribuisca anche alle parti la facolta' di provare con testi (e
quindi colli presunzioni) la simulazione relativa del contratto nei
casi di illiceita' del contratto dissimulato (nella specie
donazione);
B) l'illiceita' del contratto secondo il codice vigente riguardi
i singoli elementi che lo compongono: l'oggetto i motivi la causa
(anche quando e' un mezzo per eludere l'applicazione di una norma
imperativa), elementi tutti che non debbono essere contrari a norme
imperative ed al buon costume;
C) il contratto dissimulato sia stato posto in essere in
violazione delle norme che impongono, per la donazione, il rispetto
di determinate forme e sia, quindi, illecito;
D) sia, quindi, ammissibile anche fra le parti il ricorso alle
presunzioni desumibili, nella specie, da fatti acclarati, quali: il
legame che univa la Russo al De Pinto; l'indisponibilita', per il De
Pinto, della somma costituente il prezzo della compravendita, la
differenza d'eta' fra le parti, il contestuale riconoscimento del
diritto di usufrutto a favore della Russo;
2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 978 c. civ.,
nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, - per
avere la corte, nel condannare il ricorrente al risarcimento del
danno conseguente all'illegittima detenzione dell'appartamento da
parte della Russo, erroneamente ritenuto che il diritto di usufrutto
a favore della medesima sull'immobile, non possa costituirsi per atto
unilaterale (nella specie la controdichiarazione sottoscritta dal
solo De Pinto contestualmente alla stipula della compravendita);
profilo peraltro non contestato in appello, ma sempre contestabile
dal ricorrente;
3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1333 c.
civ. nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione -
per avere la Corte, nell'escludere la costituzione dell'usufrutto a
favore della Russo, erroneamente non considerato che la
controdichiarazione sottoscritta dal Pinto conteneva una proposta
irrevocabile di costituzione di usufrutto, proposta che non essendo
stata rifiutata dalla destinataria, comportava la conclusione del
contratto ai sensi dell'art. 1333 c. c.;
4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1329 c.
civ. nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
per avere la corte erroneamente ritenuto che la firma apposta dalla
Russo alla dichiarazione del De Pinto dopo la morte di questi, non
fosse idonea a perfezionare l'atto di costituzione di usufrutto,
nonostante, trattandosi di proposta irrevocabile, essa non perda
efficacia, ex art. 1329 2^ c. civ.; con la morte del proponente;
5) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1424 e 1803 c.
civ. nonche' l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione -
per avere la corte, nel ritenere l'invalidita' della costituzione
dell'usufrutto non considerato che la scrittura, ai sensi dell'art.
1424 c. civ. produceva gli effetti del comodato, contenendone i
requisiti di sostanza e di forma, considerata la volonta' delle parti
di attribuire alla Russo il pieno godimento dell'immobile;
Il primo motivo di ricorso e' infondato.
Infatti, come questa corte ha gia' affermato in precedenti
specifici (v. sent. 861/73; 486/80), l'illiceita' del negozio
dissimulato agli effetti dell'art. 1417 c. civ., e' configurabile
solo se il negozio persegua interessi che l'ordinamento reprime; e
piu' in generale si e' detto illecito (v. sent. 1613/89) quel negozio
che si pone in contrasto con le regole fondamentali o i principi
basilari dell'ordinamento.
Cio' non accade, nella specie, essendosi i contraenti limitati a
violare norme di legge relative alla forma del negozio ed incidenti
sulla sua validita'. La donazione quale negozio dissimulato privo dei
requisiti di forma, invero, non e' illecito nel senso su indicato, in
quanto l'interesse perseguito dalle parti, cioe' l'arricchimento di
un soggetto per lo spirito di liberalita' di un altro, non e'
contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento ma e' dallo
stesso ordinamento ritenuto meritevole di tutela, tant'e' che e'
previsto un negozio tipico per realizzarlo, con l'imposizione di
forme solenni a tutela della parte e dei terzi.
Corretta e', pertanto, la decisione della corte d'appello che ha
escluso, nella specie, l'ammissibilita' della prova per testi e
presunzioni.
Parimenti infondato e' il secondo motivo di ricorso, non
potendosi piu' discutere della possibilita' di costituire l'usufrutto
in forza di atto unilaterale essendo intervenuto sul punto il
giudicato interno, a seguito della omessa impugnazione della
decisione del Tribunale che la suddetta possibilita' ha escluso. Il
terzo motivo di ricorso secondo il quale l'usufrutto si sarebbe
costituito, nella presente fattispecie, in forza di contratto
unilaterale perfezionatosi ai sensi dell'art. 1333 c. civ., non puo'
trovare ingresso in quanto, come eccepito, in via principale, col
controricorso pone questione non dedotta nel giudizio di merito, per
la cui soluzione sono necessarie indagini di merito, a questa Corte
non consentite, sul contenuto e la portata della dichiarazione del De
Pinto, la quale, se prevedesse - secondo la gradata eccezione della
resistente - obblighi a carico della Russo, con l'imposizione alla
stessa del pagamento dei "tributi fiscali", escluderebbe la
possibilita' di includere il contratto che le parti avrebbero
stipulato, nel novero di quelli disciplinati dall'art. 1333 c. civ..
In ordine al quarto motivo di ricorso, sostenere, come fa il
ricorrente, che la firma apposta dalla Russo alla dichiarazione del
De Pinto, dopo la morte di questi, costituirebbe accettazione della
preposta irrevocabile di costituzione di usufrutto, rappresentata
dalla dichiarazione stessa, e, quindi, perfezionerebbe il contratto
di costituzione di usufrutto a favore della Russo, comporta
inammissibilmente, il coinvolgimento di questa corte di legittimita'
in accertamenti di fatto ad essa preclusi, di indagare cioe' la
volonta' del proponente per accertare il carattere "irrevocabile"
della proposta e di verificare la ricorrenza del presupposto - di
fatto - del principio, ormai consolidato (v. S.U. 2103/75), che
attribuisce al termine entro il quale il proponente si obbliga a
mantenere ferma la proposta, la natura di elemento essenziale della
proposta irrevocabile, in mancanza del quale la proposta e' da
considerare pura e semplice e, percio', revocabile.
Il motivo e', pertanto, inammissibile.
Inammissibile e', infine, il quinto motivo di ricorso,
prospettandosi, per la prima volta in questa sede, l'esistenza di un
nuovo contratto (il comodato) che sarebbe intercorso fra le parti,
anch'esso implicante un accertamento di fatto precluso a questa corte
ed in ordine al quale, peraltro, sarebbe insussistente l'interesse
del ricorrente per risolversi il comodato con la morte del comodante
(v. sent. 4920/79).
Il ricorso va, pertanto, respinto ed il ricorrente va condannato
al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della
controparte, nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della De
Pinto, liquidate in L. 220.200, oltre L. 4.000.000 di onorari.
Cosi' deciso in Roma, il 14 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2000
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