Art. 1470 Nozione di vendita
La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto (1376 e seguenti, 1476) verso il corrispettivo di un prezzo
Massima della Cassazione
Nozione di vendita
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) -
Occultamento dei vizi della cosa venduta - Rilevanza - Semplice silenzio serbato dal venditore - Sufficienza - Esclusione.
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta (nella specie, un'imbarcazione usata), l'occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa. L'accertamento dell'apparenza e riconoscibilità dei vizi costituisce, poi, un apprezzamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità per tutto ciò che non attiene al procedimento logico - giuridico seguito dal giudice di merito
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