Art. 1559 Nozione di somministrazione
La somministrazione è il contratto (1321) con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell`altra, prestazioni periodiche o continuative di cose
Massima della Cassazione
Nozione di somministrazione
Il contratto di somministrazione di energia elettrica non necessita di forma scritta, ne' ad substantiam, ne' ad probationem perché da un lato l' art. 3 n. 11 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 sottopone gli atti dell' Enel alla disciplina delle leggi di diritto privato, dall' altro detto contratto non è soggetto alla disciplina della contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (artt. 16- 17), a norma della quale i contratti, ancorché di diritto privato, devono esser redatti per iscritto; pertanto spetta al giudice del merito accertare se in concreto, indipendentemente dalla sottoscrizione del formulario- tipo, esso si è perfezionato per facta concludentia ( quali ad esempio il pagamento del contributo richiesto dall' Ente in relazione all' impegno di potenza domandato, ovvero l' inizio dei lavori per l' allaccio della linea elettrica, prestazione di attività che pur se estranea alla causa tipica del contratto di somministrazione, può rilevare, ai fini dell' art. 1327 c.c., per l' estensione prevista dall' art. 1570 c.c.).
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