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Morte del comodatario

Art. 1811 Morte del comodatario

In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l`immediata restituzione della cosa

Massima della Cassazione
Morte del comodatario
IN TEMA DI COMODATO, IN CASO DI MORTE DEL COMODATARIO IL COMODANTE HA FACOLTÀ DI RECEDERE DAL CONTRATTO ANCHE QUANDO SIA STATO PATTUITO UN TERMINE A NORMA DELL'ART. 1811 COD. CIV., DETERMINANDONE LA ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO MEDIANTE IDONEA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ COME NEL CASO DI COMODATO A TEMPO INDETERMINATO, CON CONSEGUENTE OBBLIGO PER GLI EREDI DI IMMEDIATA RESTITUZIONE DELLA COSA. PERALTRO, QUALORA DETTA FACOLTÀ NON VENGA ESERCITATA, IL RAPPORTO PROSEGUE CON LE CARATTERISTICHE E GLI OBBLIGHI INIZIALI ANCHE RISPETTO AGLI EREDI
Morte del comodatario
 
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